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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12253/2025

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uente DECRETO sul ricorso 17780-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 178 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 febbraio 2024, nella causa 1239/2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del giudizio, in quanto il controricorso è tardivo: come si desume dagli atti di causa, il ricorso è stato notificato il 6 agosto 2024 e il controricorso, invece, risulta depositato martedì 17 settembre 2024, allorché era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 17780-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 178 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 febbraio 2024, nella causa 1239/2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del giudizio, in quanto il controricorso è tardivo: come si desume dagli atti di causa, il ricorso è stato notificato il 6 agosto 2024 e il controricorso, invece, risulta depositato martedì 17 settembre 2024, allorché era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Decreto Cassazione n. 12253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris