CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 maggio 1975 avverso la sentenza resa il 9/6/2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma l'otto novembre 2018,ha confermato la responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione a lui ascritto e ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla data della sentenza di appello. E' stata depositata richiesta di rinvio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che non può trovare accoglimento trattandosi di ricorso trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla intervenuta prescrizione del reato che non sia stata eccepita nel corso del giudizio di appello. Giova ricordare chqnella vigenza dell'istituto del patteggiamento in appello previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (come è noto, abrogato dalla legge n. 125 del 2008) si era già affermato che, dopo la definizione concordata della pena in appello, non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.(Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa e altri, Rv. 24592001; si vedano anche in materia: Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 23948901; Sez. 5, n. 23231 del 22/04/2005, Maltese, Rv. 23189801;Sez. 5, n. 25266 del 31/01/2001, Galimberti B., Rv. 21946401; Sez. 6, n. 20944 del 18/09/2000, Santi e altro, Rv. 21982901). Tali principi sono applicabili anche al concordato in appello introdotto con la legge n. 103/2017,giacché la previsione di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. disciplina l'istituto in termini che collimano con quello previgente, avendo peraltro la stessa finalità deflattiva. Nel caso in esame va peraltro osservato che il reato non è a tutt'oggi prescritto poiché è stato commesso il 25 agosto 2014 e il termine decennale di prescrizione del reato di ricettazione non è ancora maturato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENk.E 08 FEB. 2023 Il C