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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23417/2026

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iustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 2695/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17105/2023Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 23417/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 17/07/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 16 luglio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 2695/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17105/2023Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 23417/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 17/07/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 16 luglio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris