Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 30709/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 30104/2017 R.G. proposto da da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,rgiusta proteira speciale a nnarginé, 10-éi-- ricorso} dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato RG 30104/2017 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n.423/03/17 depositata in data 16.5.2017. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15.10.2021.

Fatti di causa.

A seguito di una verifica fiscale presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. esercente un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, per l'anno di imposta 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group GMBH.

Veniva altresì elevato un atto di contestazione per omessa presentazione della SCIA nonché per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili.

SKS365 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano gli atti impositivi.

Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società maltese aderiva senza, tuttavia, includere il CTD facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni imposte ex art. 5 commi 3 e 5 del D.Igs 504/98 e li rigettava nel resto.

Le contribuenti impugnavano la pronuncia con distinti atti di appello e la CTR dell'Abruzzo, con sentenza n.423/3/17 depositata in data 16.5.2017, previa riunione, rigettava l'appello sul presupposto che la domanda di regolarizzazione presentata dalla ricorrente, nell'elenco dei punti di raccolta non includeva la [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado non poteva ritenersi condonato.

Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con RG 30104/2017 memoria.

L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] entrambi regolarmente costituiti e già parti del giudizio di primo grado.

Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione ([OSCURATO:PERSONA]. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017).

Tenuto conto della mancanza di integrità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 30104/2017 R.G. proposto da da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,rgiusta proteira speciale a nnarginé, 10-éi-- ricorso} dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato RG 30104/2017 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n.423/03/17 depositata in data 16.5.2017. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15.10.2021. Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. esercente un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, per l'anno di imposta 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group GMBH. Veniva altresì elevato un atto di contestazione per omessa presentazione della SCIA nonché per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili. SKS365 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano gli atti impositivi. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società maltese aderiva senza, tuttavia, includere il CTD facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni imposte ex art. 5 commi 3 e 5 del D.Igs 504/98 e li rigettava nel resto. Le contribuenti impugnavano la pronuncia con distinti atti di appello e la CTR dell'Abruzzo, con sentenza n.423/3/17 depositata in data 16.5.2017, previa riunione, rigettava l'appello sul presupposto che la domanda di regolarizzazione presentata dalla ricorrente, nell'elenco dei punti di raccolta non includeva la [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado non poteva ritenersi condonato. Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con RG 30104/2017 memoria. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] entrambi regolarmente costituiti e già parti del giudizio di primo grado. Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione ([OSCURATO:PERSONA]. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017). Tenuto conto della mancanza di integrità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente
Sentenza Cassazione n. 30709/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris