CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 41127/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex artt. 110-628 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto solo formalmente teso a censurare difetti della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, essendo invero volto a contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, avulsi dal sindacato del presente giudizio, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dei dati probatori a quella compiuta nei precedenti gradi; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nella specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con valutazione conforme delle medesime risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado, esponendo logica e lineare motivazione, abbiano indicato la sussistenza di sufficienti elementi che, complessivamente considerati, permettono di affermare la partecipazione dell'odierno ricorrente nella rapina ascrittagli (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]