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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 11711/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9167/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Catania, via Verona n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; evfr,, /à_ C 2 k - controncorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 25/34/12, depositata il 13 febbraio 2012.

Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2021, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 25/34/12 del 13/02/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) rispettivamente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2000 e nei confronti della cartella di pagamento conseguente all'emissione del menzionato avviso.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso non solo nei confronti della associazione, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, quale autore della violazione (essendo all'epoca dei fatti legale rappresentante della stessa), mentre la cartella di pagamento era stata emessa nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. La CTR accoglieva l'appello dei contribuenti evidenziando che: a) la CTP, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva indebitamente valorizzato il solo dato formale, avendo il difensore dichiarato di agire per [OSCURATO:PERSONA] in persona di [OSCURATO:PERSONA] e non concedendo, come dovuto, un termine alla stessa per sanare il difetto di rappresentanza; b) l'attenta lettura del ricorso, invece, induceva a ricollegare il mandato processuale non già all'associazione, ma a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido; c) 2 Cons. est.

G.M.

Nonno nel merito, il ricorso era fondato, non avendo l'Ufficio allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione; d) la cartella di pagamento, invece, andava annullata in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento all'associazione, con conseguente inesistenza dell'atto presupposto.

2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione.

1.1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe deciso sulla base di un motivo (la mancata concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale) mai proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a proporre;

1.2. Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che, una volta che non sia stata disposta la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ., il ricorso sarebbe inammissibile.

1.3. Con il terzo motivo si afferma la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 11, 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che l'avv. 3 Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in giudizio in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata rilasciata in proposito valida procura.

1.4. Con il quarto motivo si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR affermato, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] non sia il legale rappresentante dell'associazione, sicché avrebbe dovuto assegnarsi ad [OSCURATO:PERSONA] termine per sanare il difetto di rappresentanza, e, dall'altro, che il ricorso sia stato proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Con il quinto motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inammissibilmente appellato in proprio la sentenza di primo grado, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate, della quale, dunque, non sarebbe stato parte.

2. Così riassunte le censure della ricorrente, la sentenza di appello afferma che: a) la CTP, preso atto del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare procura in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto dare termine per sanare tale difetto, anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso; b) non avendolo fatto, avrebbe comunque dovuto rendersi conto - anche in ragione del tenore dell'avviso di accertamento, che distingue la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del responsabile in solido - dell'errore materiale compiuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione del ricorso e comprendere che detto ricorso è stato proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio, così come evincibile dalla procura e dal fatto che l'avviso di accertamento è indirizzato sia all'associazione che al responsabile in solido.

2.2. L'argomentazione della CTR non è contraddittoria (con conseguente infondatezza del quarto motivo) perché è palese che i giudici di appello, interpretando il ricorso in primo grado, lo hanno 4 Cons. est.

G.M.

Nonno ritenuto proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non per conto dell'associazione.

In questa prospettiva, l'affermazione per la quale la CTP avrebbe dovuto concedere termine per sanare il difetto di legittimazione della società è una semplice argomentazione preliminare, che non inficia la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla statuizione per la quale il ricorso in primo grado è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Si rivelano, pertanto, pertanto, inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché non attingono la ratio decidendi.

2.3. Sono, invece, fondati i motivi terzo e quinto.

2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale nella compilazione di un atto giudiziale deve essere riconoscibile dallo stesso contesto dell'atto impugnato (Cass. n. 3820 del 15/04/1998) e la procura rilasciata da una persona fisica va letta unitamente all'intestazione del ricorso, ben potendo la qualità di legale rappresentante di un ente risultare dal contesto del ricorso (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass. n. 14599 del 22/06/2007).

2.5. Nel caso di specie, il ricorso originario, secondo quanto risulta dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione, è stato chiaramente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la procura in proprio.

2.6. Ne consegue che correttamente la CTP ha ritenuto il ricorso proposto dall'associazione in persona di un soggetto che non era il legale rappresentante della stessa, essendo del tutto erroneo il riferimento all'avviso di accertamento da parte della CTR, trattandosi di un atto esterno al ricorso, dal quale non possono essere ricavati validi elementi interpretativi.

2.7. L'appello proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, inammissibile, non avendo egli partecipato al giudizio di primo grado, intercorso tra l'associazione e l'Agenzia delle entrate. 5 Cons. est.

G.M.

Nonno

3. Con il sesto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la falsa applicazione dell'art. 7 della

I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità di allegare il processo verbale di constatazione anche quando lo stesso sia stato riprodotto nelle parti essenziali nell'ambito dell'avviso di accertamento.

3.1. Il motivo resta assorbito in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] CiOravolo, con la conseguenza che in questa sede non è necessario esaminare nemmeno le deduzioni di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dal contribuente, e concernenti anche la sussistenza di un giudicato esterno (peraltro non documentato).

4. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR prima affermato e poi negato la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Al di là di una interpretazione meramente formale della sentenza impugnata, il tenore della stessa è sufficientemente chiaro: nella prima parte della motivazione, la CTR fa evidentemente riferimento alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché si occupa esclusivamente del ricorso proposto da quest'ultimo; nella seconda parte, invece, si occupa del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cartella di pagamento e chiarisce che l'avviso di accertamento nei confronti dell'associazione non è stato ritualmente notificato.

5. Con l'ottavo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione 6 Cons. est.

G.M.

Nonno all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancata notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. La CTR ha accertato che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata effettuata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e la circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti.

5.3. La difesa erariale sostiene che la menzionata notificazione si sarebbe perfezionata, per il notificante, con la semplice spedizione della raccomandata informativa, in ragione della dissociazione del momento di perfezionamento della notificazione tra notificante e notificato.

5.4. In realtà, la verifica della validità della notificazione di un accertamento tributario effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. implica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n. 4657 del 21/02/2020; Cass. n. 25985 del 10/12/2014; Cass. n. 21132 del 02/10/2009), avviso di ricevimento che, in ipotesi, non è stato prodotto dall'Agenzia delle entrate, come accertato dalla sentenza impugnata.

5.5. Ne consegue che correttamente è stata ritenuta l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento all'associazione; invalidità che implica la nullità della cartella di pagamento emessa sul presupposto della mancata impugnazione dell'atto impositivo.

6. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, va dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 7 Cons. est.

G.M.

Nonno

6.1. Quanto alle spese di lite, le peculiari questioni di fatto e di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art 132, comma 3, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9167/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Catania, via Verona n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; evfr,, /à_ C 2 k - controncorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 25/34/12, depositata il 13 febbraio 2012. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2021, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 25/34/12 del 13/02/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) rispettivamente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2000 e nei confronti della cartella di pagamento conseguente all'emissione del menzionato avviso. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso non solo nei confronti della associazione, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, quale autore della violazione (essendo all'epoca dei fatti legale rappresentante della stessa), mentre la cartella di pagamento era stata emessa nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La CTR accoglieva l'appello dei contribuenti evidenziando che: a) la CTP, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva indebitamente valorizzato il solo dato formale, avendo il difensore dichiarato di agire per [OSCURATO:PERSONA] in persona di [OSCURATO:PERSONA] e non concedendo, come dovuto, un termine alla stessa per sanare il difetto di rappresentanza; b) l'attenta lettura del ricorso, invece, induceva a ricollegare il mandato processuale non già all'associazione, ma a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido; c) 2 Cons. est. G.M. Nonno nel merito, il ricorso era fondato, non avendo l'Ufficio allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione; d) la cartella di pagamento, invece, andava annullata in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento all'associazione, con conseguente inesistenza dell'atto presupposto. 2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione. 1.1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe deciso sulla base di un motivo (la mancata concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale) mai proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a proporre; 1.2. Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che, una volta che non sia stata disposta la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ., il ricorso sarebbe inammissibile. 1.3. Con il terzo motivo si afferma la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 11, 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che l'avv. 3 Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in giudizio in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata rilasciata in proposito valida procura. 1.4. Con il quarto motivo si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR affermato, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] non sia il legale rappresentante dell'associazione, sicché avrebbe dovuto assegnarsi ad [OSCURATO:PERSONA] termine per sanare il difetto di rappresentanza, e, dall'altro, che il ricorso sia stato proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Con il quinto motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inammissibilmente appellato in proprio la sentenza di primo grado, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate, della quale, dunque, non sarebbe stato parte. 2. Così riassunte le censure della ricorrente, la sentenza di appello afferma che: a) la CTP, preso atto del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare procura in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto dare termine per sanare tale difetto, anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso; b) non avendolo fatto, avrebbe comunque dovuto rendersi conto - anche in ragione del tenore dell'avviso di accertamento, che distingue la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del responsabile in solido - dell'errore materiale compiuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione del ricorso e comprendere che detto ricorso è stato proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio, così come evincibile dalla procura e dal fatto che l'avviso di accertamento è indirizzato sia all'associazione che al responsabile in solido. 2.2. L'argomentazione della CTR non è contraddittoria (con conseguente infondatezza del quarto motivo) perché è palese che i giudici di appello, interpretando il ricorso in primo grado, lo hanno 4 Cons. est. G.M. Nonno ritenuto proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non per conto dell'associazione. In questa prospettiva, l'affermazione per la quale la CTP avrebbe dovuto concedere termine per sanare il difetto di legittimazione della società è una semplice argomentazione preliminare, che non inficia la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla statuizione per la quale il ricorso in primo grado è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Si rivelano, pertanto, pertanto, inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché non attingono la ratio decidendi. 2.3. Sono, invece, fondati i motivi terzo e quinto. 2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale nella compilazione di un atto giudiziale deve essere riconoscibile dallo stesso contesto dell'atto impugnato (Cass. n. 3820 del 15/04/1998) e la procura rilasciata da una persona fisica va letta unitamente all'intestazione del ricorso, ben potendo la qualità di legale rappresentante di un ente risultare dal contesto del ricorso (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass. n. 14599 del 22/06/2007). 2.5. Nel caso di specie, il ricorso originario, secondo quanto risulta dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione, è stato chiaramente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la procura in proprio. 2.6. Ne consegue che correttamente la CTP ha ritenuto il ricorso proposto dall'associazione in persona di un soggetto che non era il legale rappresentante della stessa, essendo del tutto erroneo il riferimento all'avviso di accertamento da parte della CTR, trattandosi di un atto esterno al ricorso, dal quale non possono essere ricavati validi elementi interpretativi. 2.7. L'appello proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, inammissibile, non avendo egli partecipato al giudizio di primo grado, intercorso tra l'associazione e l'Agenzia delle entrate. 5 Cons. est. G.M. Nonno 3. Con il sesto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la falsa applicazione dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità di allegare il processo verbale di constatazione anche quando lo stesso sia stato riprodotto nelle parti essenziali nell'ambito dell'avviso di accertamento. 3.1. Il motivo resta assorbito in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] CiOravolo, con la conseguenza che in questa sede non è necessario esaminare nemmeno le deduzioni di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dal contribuente, e concernenti anche la sussistenza di un giudicato esterno (peraltro non documentato). 4. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR prima affermato e poi negato la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Al di là di una interpretazione meramente formale della sentenza impugnata, il tenore della stessa è sufficientemente chiaro: nella prima parte della motivazione, la CTR fa evidentemente riferimento alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché si occupa esclusivamente del ricorso proposto da quest'ultimo; nella seconda parte, invece, si occupa del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cartella di pagamento e chiarisce che l'avviso di accertamento nei confronti dell'associazione non è stato ritualmente notificato. 5. Con l'ottavo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione 6 Cons. est. G.M. Nonno all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancata notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. La CTR ha accertato che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata effettuata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e la circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti. 5.3. La difesa erariale sostiene che la menzionata notificazione si sarebbe perfezionata, per il notificante, con la semplice spedizione della raccomandata informativa, in ragione della dissociazione del momento di perfezionamento della notificazione tra notificante e notificato. 5.4. In realtà, la verifica della validità della notificazione di un accertamento tributario effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. implica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n. 4657 del 21/02/2020; Cass. n. 25985 del 10/12/2014; Cass. n. 21132 del 02/10/2009), avviso di ricevimento che, in ipotesi, non è stato prodotto dall'Agenzia delle entrate, come accertato dalla sentenza impugnata. 5.5. Ne consegue che correttamente è stata ritenuta l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento all'associazione; invalidità che implica la nullità della cartella di pagamento emessa sul presupposto della mancata impugnazione dell'atto impositivo. 6. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, va dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 7 Cons. est. G.M. Nonno 6.1. Quanto alle spese di lite, le peculiari questioni di fatto e di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art 132, comma 3, de
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