CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 luglio 2024
Cassazione n. 18502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 19 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 5 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto consumato aggravato della carta bancomat di [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione svolgeva il lavoro di collaboratrice domestica (capo A), e di utilizzo indebito del bancomat sottratto (capo B), fatti commessi il 21 febbraio 2017, in conseguenza condannandola, con le generiche equivalenti alle aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 189 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento al riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, tramite confronto tra i fotogrammi, che si assumono essere di scarsa qualità, estratti dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'apparecchio bancomat e la foto tratta dal permesso di soggiorno dell'imputata, non acquisita al fascicolo. Richiamate più pronunzie di legittimità stimate pertinenti in tema di atipicità del mezzo di prova in questione e di necessità di affidarsi al grado di affidabilità del soggetto che depone, si ritiene che le modalità adottate nel caso di specie non consentano di soddisfare le cautele prescritte nelle citate decisioni della S.C. Si valuta, poi, inadeguato e al limite dell'apparente il ragionamento che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento ad un'attività (comparazione tra fotogrammi) a ben vedere ancora più delicata ed incerta del riconoscimento effettuato personalmente da un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 21 luglio 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 5.11 ricorso non solo presuppone una circostanza di fatto non ritualmente introdotta (le immagini sarebbero di scarsa qualità) ma, soprattutto, risulta aspecifico, perché si incentra sulle modalità di comparazione tra i fotogrammi e la foto sul permesso di soggiorno omettendo tuttavia di confrontarsi con le circostanze che i Giudici di merito hanno dato atto anche di avere sia in Tribunale che in appello personalmente esaminato le immagini e, inoltre, che il bancomat è stato - altrimenti inspiegabilmente - restituito al proprietario due giorni dopo «proprio dall'imputata, che ha sostenuto di averlo trovato dietro un mobile (e non si comprende davvero chi avrebbe potuto andare a nascondere il bancomat dietro un mobile, introducendosi nella casa della persona offesa» (così alla p. 3 della sentenza impugnata). E' appena il caso di accennare, infine, che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che comunque nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalla persona offesa. 6.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 7.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d