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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31804/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti sostituiva la misura cautelare dell'obbligo di dimora presso il Comune di residenza, con prescrizione di permanenza notturna, con quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Vizzaccaro, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione circa la comprovata violazione della misura gradata.

Difetta la prova della assenza da parte dell'odierno ricorrente dalla propria abitazione, trattandosi, piuttosto, di una mera deduzione degli operanti.

In realtà, il predetto non aveva sentito il suono del campanello, assumendo terapia farmacologica che induce il sonno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Esso si incentra unicamente sull'acclarata idoneità della sola misura cautelare in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari, materia sulla quale l'ordinanza impugnata motiva puntualmente evidenziando le plurime violazioni da parte del ricorrente e gli aggravamenti già subiti.

In particolare, tJ il collegio della cautela sottolinea che il ricorrente, già in precedenza, aveva subito l'aggravamento della misura cautelare per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed essere stato arrestato in feagranza.

Per quanto concerne l'aggravamento oggetto del presente procedimento, il tribunale del riesame dà, puntualmente, atto che, dalle annotazioni di polizia giudiziaria, emerge che in diverse occasioni - e cioè il 16 ottobre e il 2 novembre 2022 - Vizzaccaro non aveva risposto ai militari che si erano recati presso la sua abitazione per effettuare i controlli previsti dalla legge, suonando ripetutamente il campanello.

Il 10 ottobre 2022, inoltre, i militari avevano dovuto calmare Vizzaccaro, che, in occasione del controllo, aveva ingiuriato gli operanti. 2.1.Trattasi di valutazione non rivisitabile in questa sede, atteso che la Cassazione è legittimata a verificare unicamente la congrua applicazione dei principi di diritto, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare il peso dei singoli elementi valutativi già esaminati in sede di merito.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi 2 N (2' che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti sostituiva la misura cautelare dell'obbligo di dimora presso il Comune di residenza, con prescrizione di permanenza notturna, con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Vizzaccaro, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione circa la comprovata violazione della misura gradata. Difetta la prova della assenza da parte dell'odierno ricorrente dalla propria abitazione, trattandosi, piuttosto, di una mera deduzione degli operanti. In realtà, il predetto non aveva sentito il suono del campanello, assumendo terapia farmacologica che induce il sonno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso si incentra unicamente sull'acclarata idoneità della sola misura cautelare in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari, materia sulla quale l'ordinanza impugnata motiva puntualmente evidenziando le plurime violazioni da parte del ricorrente e gli aggravamenti già subiti. In particolare, tJ il collegio della cautela sottolinea che il ricorrente, già in precedenza, aveva subito l'aggravamento della misura cautelare per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed essere stato arrestato in feagranza. Per quanto concerne l'aggravamento oggetto del presente procedimento, il tribunale del riesame dà, puntualmente, atto che, dalle annotazioni di polizia giudiziaria, emerge che in diverse occasioni - e cioè il 16 ottobre e il 2 novembre 2022 - Vizzaccaro non aveva risposto ai militari che si erano recati presso la sua abitazione per effettuare i controlli previsti dalla legge, suonando ripetutamente il campanello. Il 10 ottobre 2022, inoltre, i militari avevano dovuto calmare Vizzaccaro, che, in occasione del controllo, aveva ingiuriato gli operanti. 2.1.Trattasi di valutazione non rivisitabile in questa sede, atteso che la Cassazione è legittimata a verificare unicamente la congrua applicazione dei principi di diritto, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare il peso dei singoli elementi valutativi già esaminati in sede di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi 2 N (2' che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso
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