CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMinistero della Giustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO della Corte d’appello di Bari n. 2049/2024 del 25 giugno2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorrenti hanno esposto che:Numero registro generale 18137/2024Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 14204/2026Data pubblicazione 14/05/2026avevano chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito perl’irragionevole durata del processo civile incardinato davanti al Tribunale dicon decreto n. 3099/22, emesso nel procedimento n. 1024/22, il giudicemonocratico della Corte d’appello di Bari aveva accolto il ricorso;il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione, sostenendo l’inefficaciadel decreto opposto per avere le parti resistenti omesso di notificare il decreton. 3099/22;il Ministero della Giustizia aveva omesso di effettuare la necessaria notifica;la Corte d’appello di Roma, con decreto n. 2049/24, aveva accoltol’opposizione.sulla base di cinque motivi.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.I ricorrenti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONELa presente controversia riguarda un caso in cui i ricorrenti hanno chiesto ilrisarcimento del danno non patrimoniale patito per l’irragionevole durata delprocesso civile incardinato davanti al Tribunale di Foggia e definito con sentenzan. 1515/21. In particolare, una volta emesso dal giudice monocratico della Corted’appello di Bari il decreto n. 3099/22, a loro favorevole, hanno provveduto allasua notifica al Ministero della Giustizia, omettendo, però, di allegare proprio ildecreto.La decisione della causa dipende, quindi, dalla valutazione se la notifica inquestione possa considerarsi inesistente, in mancanza di quello che dovrebbeessere il suo contenuto proprio, o semplicemente nulla o irregolare, atteso che,secondo i ricorrenti, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto attivarsi perreperire il decreto in esame in quanto nella relata di notifica erano stati indicatii dati necessari per recuperarlo, ossia i nomi dei ricorrenti e del difensore, ilNumero registro generale 18137/2024Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 14204/2026numero del decreto, la data di emissione, il numero del procedimento diData pubblicazione 14/05/2026volontaria giurisdizione dell’oggetto della notificazione e i dati del fascicoloinformatico esistente presso la medesima Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione assuma un valore nomofilattico,concernendo l’apprezzamento della portata del precedente rappresentato daCass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016.Pertanto, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché la causa siadecisa in pubblica udienza. P.Q.M- rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco