CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 32883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23183/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via degli Scipioni, n. 268; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava tre avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rilevando e contestando alla società contribuente l’annotazione in contabilità di fatture considerate in parte oggettivamente e in parte soggettivamente false. [OSCURATO:PERSONA] 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riaffermando la legittimità della pretesa impositiva. [OSCURATO:PERSONA] adita riuniva i ricorsi e li rigettava con sentenza 2211/03/15 depositata il 09/03/2015. 3. Avverso detta pronuncia proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].. L’Amministrazione finanziaria si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello con la sentenza n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016. 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente articolando tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che: 1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei carichi fiscali nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento; ha dedotto che l’Agenzia delle Entrate aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che la società aveva integralmente versato il dovuto. 1.1. In allegato alla memoria la società ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e le distinte di bonifico attestanti il versamento delle rate dovute. Tuttavia la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. 2. Ad ogni modo la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso depositando la definizione agevolata e richiamando l’impegno alla rinuncia assunto in quella sede e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia. 3. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente. 4. Le spese vanno compensate atteso che in tema didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuenterinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio delladefinizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta larinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 07/11/2018, n.28311). 5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del