CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 24519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27571/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta mandataria di 4MORI [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Camilluccia 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n.45/2021 del Tribunale di Cagliari -intimato- avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Cagliari depositata il 17.10.2022 nel procedimento n.r.g. 3927/2022; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.La [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter : 4Mori), rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza istruttoria del 17.10.2022 adottata dal Tribunale di Cagliari, con la quale è stata disposta la sospensione ex art. 295 cod.proc.civ . del giudizio di opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto dalla 4Mori, per pregiudizialità del giudizio di revocazione, promosso con procedimento r.g. 6322/2022, dinanzi allo stesso Tribunale, ad istanza della Curatela fallimentare. 2. In particolare, in precedenza la 4Mori aveva proposto opposizione ex art.98 L.F. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Giudice delegato il 16.5.2022, nella parte in cui essa era stata ammessa in via chirografaria, anziché al grado fondiario e/o ipotecario, per la somma di € 2.867.167,97, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla fallita con la Banca di [OSCURATO:SOCIETA], che le aveva ceduto il relativo credito. 3. [OSCURATO:PERSONA] degna Tv, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda dell’opponente 4Mori, assumendo che solo in occasione dell’esame dei documenti necessari per la redazione della comparsa di costituzione nel giudizio, nel periodo dal 13 al 15.9.2022, quando erano già decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione ordinaria, aveva avuto consapevolezza di alcuni fatti, e cioè che: a) nessuna somma di danaro era stata accreditata sul conto corrente della fallita n.65011597, né il 14.12.2005, né in data successiva; b) la Banca cedente aveva formato e consegnato al correntista le contabili di erogazione, omettendo di dare esecuzione all’operazione; c) nessuna garanzia atipica era stata costituita in favore della Banca cedente. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto pertanto la sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. del giudizio di opposizione allo stato passivo introdotto da 4Mori al n.r.g. 3927/2022, in ragione della ritenuta pregiudizialità del giudizio di revocazione da esso proposto ex art.98 L.F., con ricorso iscritto il 7.10.2022, al n.r.g. 6322/2022 dello stesso Tribunale di Cagliari, al fine di ottenere, previo accertamento della falsità dei documenti di cui agli atti pubblici a rogito Dolia, in data 14.12.2005, Rep. 157369, Racc. 29106, la revoca del decreto emesso il 16.5.2022 dal Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] TV, con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo fallimentare, limitatamente alla domanda cron. n.6 proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l., cessionaria del credito dal Banco di [OSCURATO:SOCIETA], e, per essa, dal suo rappresentante processuale. 3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.10.2022, il Giudice, ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 295 cod.proc.civ., con ordinanza in pari data ha disposto la sospensione del procedimento. 4. Ricorre con due motivi la rappresentante della 4Mori chiedendo la cassazione dell’ordinanza e la prosecuzione del giudizio di opposizione allo stato passivo da essa incardinato. [OSCURATO:PERSONA] TV non si è costituito. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del provvedimento di sospensione per assenza della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 134 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 n.4 cod.proc.civ. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ., in riferimento agli artt. 24,56, 98 della L.F. in relazione all’art. 360, n.4, cod.proc.civ. 6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento. 7. Nell’ipotesi di due cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 29 5 cod.proc.civ., ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso in cui una causa sia già rimessa in decisione e l’altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione, ritardando il procedere dell’uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l’altro. Difatti, qualora lo stato in cui si trovano i giudizi connessi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario non sia tale da rendere impossibile la riunione, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 cod.proc.civ., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 cod.proc.civ., perché questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’art. 40 cod.proc.civ. (Sez. 6- 3, n. 12436 del 17.5.2017, Sez. 6 - 3, n. 12741 del 20.7.2012; Sez.6 - 1, n. 11634 del 16.6.2020; Sez. 6 - 3, n. 36916 del 26.11.2021). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato questi principi in un caso analogo a quello in esame , quando hanno affermato che qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito, ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell'art. 274 cod. proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la translatio comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria. (Sez. U, n. 21499 del 12.11.2004). È stato anche aggiunto che la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Sez. 3, n. 13194 del 22.5.2008). 8. Nella fattispecie il Tribunale di Cagliari non ha proceduto alla predetta debita verifica nel giudizio iscritto al n. 3927/2022 r.g., pur sempre possibile, anche se le due cause connesse erano l’una di revocazione e l’altra di opposizione allo stato passivo, entrambe comunque riconducibili alla categoria delle impugnazioni dello stato passivo, previste dagli artt.98 e 99 l.fall., tutte governate dal modello camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione, mantenuto nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e che rendeva possibile ‒ e quindi necessaria ‒ la riunione degli stessi. Poiché i due procedimenti per i quali è stato ravvisato il rapporto di pregiudizialità erano pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario e, pertanto, ben poteva aver luogo, a norma dell’articolo 274, comma 2, cod.proc.civ. la loro riunionem in funzione della trattazione congiunta, la sospensione per l’ipotetica pregiudizialità non era in alcun modo configurabile. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Sez. 3, n. 21727 del 11.10.2006; Sez. 6- 3, n. 17468 del 23.7.2010; Sez. 6 - 3, n. 20149 del 24.9.2014;Sez. 6 - 2, n. 18286 del 17.9.2015). 9. Per i motivi esposti occorre accogliere il ricorso, dichiarare illegittima la disposta sospensione e disporre la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 3927/2022 R.G. innanzi al Tribunale di Cagliari, rimettendo la regolazione delle spese al giudizio sul merito . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara illegittima la disposta sospensione e dispone la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 3927/2022 R.G. inn