CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 35979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 15 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. rilevato che il ricorso, che contesta genericamente un vizio di motivazione ed una pena sproporzionata rispetto al disvalore dei fatti, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]