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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10246/2022

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INTERLOCUTORIA sul ricorso 38088/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Carso n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – -nonché- F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappres. p.t.;Data pubblicazione 30/03/2022 - intimata – avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA].- poi fallimento Pulak- condannò la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla ricorrente i canoni dal mese di dicembre 2013 al 27.1.15, in relazione al rapporto di locazione stipulato l’1.4.13 tra Nite e la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della [OSCURATO:SOCIETA]., ordinando la liberazione del fallimento dai relativi importi, depositati su libretto postale a seguito di sequestro liberatorio autorizzato in corso di causa.

Con la medesima pronuncia il Tribunale dichiarò l’improcedibilità delle domande riconvenzionali della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del fallimento, ex art. 52 l.f., rigettando altresì le domande di accertamento della violazione del diritto di prelazione e di risarcimento dei danni proposte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’inosservanza del principio di buona fede.

Tale giudizio aveva tratto origine da un’intimazione di sfratto notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo ad un immobile adibito a discoteca, poi ceduto alla stessa Pulak con atto dell’8.8.13, oggetto di un giudizio di accertamento di nullità promosso da una socia della [OSCURATO:SOCIETA]., e conclusosi con sentenza di rigetto emessa nel 2016.

Nella pendenza del suddetto giudizio di accertamento di nullità, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto ed ottenuto il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sequestro liberatorio delle somme già versate a titolo di canoni di locazione sino all’esito delle cause pendenti.

A seguito dell’interruzione del giudizio per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto dalla curatela, fu emessa sentenza nel 2018 che respinse la domanda di risoluzione del contratto di locazione per la non rilevanza dell’inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello nei confronti del fallimento e della [OSCURATO:SOCIETA]. che fu respinto con sentenza del 21.6.2019 dalla Corte territoriale, osservando che: non era sta provata la lamentata violazione del diritto di prelazione, ex art. 38 l. n. 392/78- con conseguente diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con la [OSCURATO:SOCIETA].- e il relativo diritto di riscatto, non avendo l’appellante fornito la prova di aver ritualmente comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle forme di legge, la propria volontà di riscattare l’immobile entro sei mesi dalla trascrizione dell’atto di compravendita, posto che la prima manifestazione di volontà al riguardo fu espressa nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata all’udienza del 20.11.13, e poi reiterata nella memoria depositata il 10.4.14 nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto, memoria non notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel suddetto termine (atti processuali peraltro sottoscritti dal solo difensore della conduttrice e non notificati alla controparte personalmente e non contenenti la procura ad litem); tale dichiarazione di riscatto era stata notificata tardivamente al fallimento il 17.3.17; erano invece inammissibili, ex art. 72 l.f., le domande di risarcimento dei danni e di ristoro delle spese processuali; in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato i danni ulteriori, relativi all’inosservanza del principio di buona fede, neppure allegati.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste il fallimento con controricorso, con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine al giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto di prelazione in forza di un contratto di locazione la cui validità è stata accertata dal Tribunale con sentenza definitiva, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condotta illecita della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. le quali, attraverso artifizi e raggiri, avevano ad essa impedito l’esercizio del diritto di prelazione, usufruendo del provento del reato di truffa il cui oggetto materiale si è concretizzato nei canoni di locazione versati dapprima alla procedura esecutiva e dopo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. che, costituitosi nel giudizio di primo grado, ha richiesto che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. fosse condannata a pagare i canoni versati sul libretto bancario aperto a seguito del sequestro liberatorio.

La ricorrente assume altresì che, essendo stato dimostrato che la Pulak non ha mai versato il prezzo dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA], appariva evidente come le suddette somme sarebbero da corrispondere ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]. una volta tornata in bonis.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 l. n. 392/78, e 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato le prove relative all’esercizio del suddetto diritto di prelazione, atteso che tale volontà era stata formulata nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata prima del decorso del termine di sei mesi dalla vendita dell’immobile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò anche alla luce della notifica effettuata il 13.3.14 personalmente alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. presso il domicilio eletto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 18.12.19 dal Tribunale di Milano con cui fu rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con ordinanza interlocutoria emessa il 28.10.21, questa Corte, rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto l’ammissione al passivo dei canoni di locazione versati alla [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta proprietaria dell’immobile locato, originariamente appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la violazione del diritto di prelazione spettantele, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione della causa con quella in esame, data la connessione tra i due giudizi.

Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo al fine di trattare congiuntamente le due cause.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della causa in esame con quella iscritta al n. 3679/20, decisa con ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Così deciso nella camera di consiglio il 2 febbraio 2022, Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso 38088/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Carso n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – -nonché- F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappres. p.t.;Data pubblicazione 30/03/2022 - intimata – avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA].- poi fallimento Pulak- condannò la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla ricorrente i canoni dal mese di dicembre 2013 al 27.1.15, in relazione al rapporto di locazione stipulato l’1.4.13 tra Nite e la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della [OSCURATO:SOCIETA]., ordinando la liberazione del fallimento dai relativi importi, depositati su libretto postale a seguito di sequestro liberatorio autorizzato in corso di causa. Con la medesima pronuncia il Tribunale dichiarò l’improcedibilità delle domande riconvenzionali della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del fallimento, ex art. 52 l.f., rigettando altresì le domande di accertamento della violazione del diritto di prelazione e di risarcimento dei danni proposte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’inosservanza del principio di buona fede. Tale giudizio aveva tratto origine da un’intimazione di sfratto notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo ad un immobile adibito a discoteca, poi ceduto alla stessa Pulak con atto dell’8.8.13, oggetto di un giudizio di accertamento di nullità promosso da una socia della [OSCURATO:SOCIETA]., e conclusosi con sentenza di rigetto emessa nel 2016. Nella pendenza del suddetto giudizio di accertamento di nullità, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto ed ottenuto il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sequestro liberatorio delle somme già versate a titolo di canoni di locazione sino all’esito delle cause pendenti. A seguito dell’interruzione del giudizio per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto dalla curatela, fu emessa sentenza nel 2018 che respinse la domanda di risoluzione del contratto di locazione per la non rilevanza dell’inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello nei confronti del fallimento e della [OSCURATO:SOCIETA]. che fu respinto con sentenza del 21.6.2019 dalla Corte territoriale, osservando che: non era sta provata la lamentata violazione del diritto di prelazione, ex art. 38 l. n. 392/78- con conseguente diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con la [OSCURATO:SOCIETA].- e il relativo diritto di riscatto, non avendo l’appellante fornito la prova di aver ritualmente comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle forme di legge, la propria volontà di riscattare l’immobile entro sei mesi dalla trascrizione dell’atto di compravendita, posto che la prima manifestazione di volontà al riguardo fu espressa nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata all’udienza del 20.11.13, e poi reiterata nella memoria depositata il 10.4.14 nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto, memoria non notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel suddetto termine (atti processuali peraltro sottoscritti dal solo difensore della conduttrice e non notificati alla controparte personalmente e non contenenti la procura ad litem); tale dichiarazione di riscatto era stata notificata tardivamente al fallimento il 17.3.17; erano invece inammissibili, ex art. 72 l.f., le domande di risarcimento dei danni e di ristoro delle spese processuali; in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato i danni ulteriori, relativi all’inosservanza del principio di buona fede, neppure allegati.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Resiste il fallimento con controricorso, con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine al giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto di prelazione in forza di un contratto di locazione la cui validità è stata accertata dal Tribunale con sentenza definitiva, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condotta illecita della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. le quali, attraverso artifizi e raggiri, avevano ad essa impedito l’esercizio del diritto di prelazione, usufruendo del provento del reato di truffa il cui oggetto materiale si è concretizzato nei canoni di locazione versati dapprima alla procedura esecutiva e dopo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. che, costituitosi nel giudizio di primo grado, ha richiesto che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. fosse condannata a pagare i canoni versati sul libretto bancario aperto a seguito del sequestro liberatorio. La ricorrente assume altresì che, essendo stato dimostrato che la Pulak non ha mai versato il prezzo dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA], appariva evidente come le suddette somme sarebbero da corrispondere ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]. una volta tornata in bonis. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 l. n. 392/78, e 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato le prove relative all’esercizio del suddetto diritto di prelazione, atteso che tale volontà era stata formulata nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata prima del decorso del termine di sei mesi dalla vendita dell’immobile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò anche alla luce della notifica effettuata il 13.3.14 personalmente alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. presso il domicilio eletto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 18.12.19 dal Tribunale di Milano con cui fu rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con ordinanza interlocutoria emessa il 28.10.21, questa Corte, rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto l’ammissione al passivo dei canoni di locazione versati alla [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta proprietaria dell’immobile locato, originariamente appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la violazione del diritto di prelazione spettantele, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione della causa con quella in esame, data la connessione tra i due giudizi. Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo al fine di trattare congiuntamente le due cause. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della causa in esame con quella iscritta al n. 3679/20, decisa con ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso nella camera di consiglio il 2 febbraio 2022, Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O
Sentenza Cassazione n. 10246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris