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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 agosto 1954

Cassazione n. 24782/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] - titolare di credito, garantito da ipoteca su immobile di proprietà di persona, [OSCURATO:PERSONA], assoggettata a confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente - ricorre ritualmente per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la prevalenza della misura ablatoria sul diritto azionato.

Secondo la Corte di appello, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell'inconsapevole affidamento, previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (richiamato dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.).

Sarebbe mancante la buona fede, perché Carati non era estraneo alle attività illecite, già svolte da Lampada in seno alla cosca di stampo mafioso, e le pattuizioni economiche tra i due (prevista erogazione di prestiti per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assistiti da garanzia reale in favore del primo) erano il frutto di una strumentale connivenza (diretta a «mettere al sicuro» il patrimonio del secondo).

Sarebbe mancante, comunque, l'affidamento meritevole di protezione, perché l'attività di finanziamento appariva incauta (siccome svolta a beneficio di soggetto esposto verso le banche, già in posizione di «sofferenza» nei loro confronti, in uno scenario che dunque non lasciava prefigurare serie prospettive di rimborso), mentre ingiustificatamente ritardate erano state le stesse azioni di recupero.

2. Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa la ricostruzione dei rapporti tra sé e il suo debitore.

Egli rammenta, anzitutto, come la costituzione dell'ipoteca, a fronte di prestiti effettivi e tracciabili, risalisse al gennaio 2007 e fosse di quasi sei anni precedente il sequestro (poi sfociato in confisca).

Sostiene, quindi, che lo stato di incapacità economica del mutuatario sarebbe stato argomentato, nell'ordinanza impugnata, su base solo congetturale, e sostiene che il protrarsi delle sue relazioni commerciali con il medesimo, seppur questi avesse interrotto i pagamenti in restituzione, non sarebbe affatto indice di propria malafede.

Nessuna inerzia creditoria, d'altra parte, si configurerebbe, in quanto le azioni a tutela erano state avviate già nel 2013 e il piano di rientro del finanziamento prevedeva tempi assai dilazionati.

Irrilevanti apparirebbero infine, per la ricostruzione della buona fede e dell'incolpevole affidamento, le ragioni „ Th sottese al prestito e le dichiarazioni rese dal debitore, nel giudizio a suo carico, in ordine alle modalità di erogazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa il suo presunto coinvolgimento nell'attività criminale del debitore.

Gli elementi indiziari, in tesi rivelatori di un tale coinvolgimento (la cena del novembre 2009 a casa di Lampada e la telefonata del dicembre 2010 tra Lampada e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), nel fare riferimento ad accadimenti ben posteriori alla costituzione dell'ipoteca, sarebbero in ogni caso totalmente privi di concludenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato.

2. L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (tra le molte, Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277159-01), secondo cui, ove la confisca cada su beni gravati da ipoteca, il terzo titolare del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito da misura ablatoria, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo.

La Corte territoriale, come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente, ha escluso l'uno e l'altro requisito all'esito di una disamina approfondita della genesi e degli sviluppi della relazione commerciale intercorrente tra il ricorrente e Lampada, che appare esente da illogicità di sorta e risulta altresì pienamente persuasiva.

Carati invero, secondo quanto in tal modo accertato e verificato, oltre ad avere istituito collegamenti opachi con lo scenario criminale di contesto, in cui Lampada operava, ebbe a finanziarlo ripetutamente, così consentendogli di sopperire al venir meno dei normali e regolari canali bancari, e lo fece nonostante il debitore, in tutta evidenza, non offrisse garanzie sostanziali di solvibilità in funzione della futura restituzione dei prestiti.

3. Le censure, che il ricorrente muove a tale ponderato giudizio, poggiano sull'enfatizzazione di elementi che non intaccano il cuore del ragionamento giudiziale e non appaiono idonei a smentire il giudizio medesimo; o sono altrimenti dirette a deviare il sindacato di questa Corte su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che ad essa notoriamente non competono.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] - titolare di credito, garantito da ipoteca su immobile di proprietà di persona, [OSCURATO:PERSONA], assoggettata a confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente - ricorre ritualmente per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la prevalenza della misura ablatoria sul diritto azionato. Secondo la Corte di appello, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell'inconsapevole affidamento, previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (richiamato dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.). Sarebbe mancante la buona fede, perché Carati non era estraneo alle attività illecite, già svolte da Lampada in seno alla cosca di stampo mafioso, e le pattuizioni economiche tra i due (prevista erogazione di prestiti per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assistiti da garanzia reale in favore del primo) erano il frutto di una strumentale connivenza (diretta a «mettere al sicuro» il patrimonio del secondo). Sarebbe mancante, comunque, l'affidamento meritevole di protezione, perché l'attività di finanziamento appariva incauta (siccome svolta a beneficio di soggetto esposto verso le banche, già in posizione di «sofferenza» nei loro confronti, in uno scenario che dunque non lasciava prefigurare serie prospettive di rimborso), mentre ingiustificatamente ritardate erano state le stesse azioni di recupero. 2. Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa la ricostruzione dei rapporti tra sé e il suo debitore. Egli rammenta, anzitutto, come la costituzione dell'ipoteca, a fronte di prestiti effettivi e tracciabili, risalisse al gennaio 2007 e fosse di quasi sei anni precedente il sequestro (poi sfociato in confisca). Sostiene, quindi, che lo stato di incapacità economica del mutuatario sarebbe stato argomentato, nell'ordinanza impugnata, su base solo congetturale, e sostiene che il protrarsi delle sue relazioni commerciali con il medesimo, seppur questi avesse interrotto i pagamenti in restituzione, non sarebbe affatto indice di propria malafede. Nessuna inerzia creditoria, d'altra parte, si configurerebbe, in quanto le azioni a tutela erano state avviate già nel 2013 e il piano di rientro del finanziamento prevedeva tempi assai dilazionati. Irrilevanti apparirebbero infine, per la ricostruzione della buona fede e dell'incolpevole affidamento, le ragioni „ Th sottese al prestito e le dichiarazioni rese dal debitore, nel giudizio a suo carico, in ordine alle modalità di erogazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa il suo presunto coinvolgimento nell'attività criminale del debitore. Gli elementi indiziari, in tesi rivelatori di un tale coinvolgimento (la cena del novembre 2009 a casa di Lampada e la telefonata del dicembre 2010 tra Lampada e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), nel fare riferimento ad accadimenti ben posteriori alla costituzione dell'ipoteca, sarebbero in ogni caso totalmente privi di concludenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato. 2. L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (tra le molte, Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277159-01), secondo cui, ove la confisca cada su beni gravati da ipoteca, il terzo titolare del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito da misura ablatoria, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. La Corte territoriale, come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente, ha escluso l'uno e l'altro requisito all'esito di una disamina approfondita della genesi e degli sviluppi della relazione commerciale intercorrente tra il ricorrente e Lampada, che appare esente da illogicità di sorta e risulta altresì pienamente persuasiva. Carati invero, secondo quanto in tal modo accertato e verificato, oltre ad avere istituito collegamenti opachi con lo scenario criminale di contesto, in cui Lampada operava, ebbe a finanziarlo ripetutamente, così consentendogli di sopperire al venir meno dei normali e regolari canali bancari, e lo fece nonostante il debitore, in tutta evidenza, non offrisse garanzie sostanziali di solvibilità in funzione della futura restituzione dei prestiti. 3. Le censure, che il ricorrente muove a tale ponderato giudizio, poggiano sull'enfatizzazione di elementi che non intaccano il cuore del ragionamento giudiziale e non appaiono idonei a smentire il giudizio medesimo; o sono altrimenti dirette a deviare il sindacato di questa Corte su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che ad essa notoriamente non competono. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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