CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 37468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23541/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, i n persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale rappresentante legale della Quadrifoglio s.s., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il primo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.22; -controricorrenti- avverso la sentenza n.164/6/18della Commissione tributaria regionale delPiemonte, pronunciata in data 5 dicembre 2017, depositata i n data 23 gennaio 2018e non notificata. tributi r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale rappresentante legale della Quadrifoglio s.s., che resistono con controricorso, avverso la sentenza n.164/6/18 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata in data 5 dicembre 2017, depositata in data 23 gennaio 2018 e non notificata , che ha rigettato l’appello principale dell’ufficioe quello incidentale sulle spese avanzato dai contribuenti controla decisione n. 1531/2015 della Commissione tributaria provinciale di Torino, che, compensando le spese, aveva accolto i l ricorso de i contribuent i avverso l’avviso di accertamento, con cui l’ufficio aveva rideterminato la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili ad un prezzo minore rispetto a quello rivalutato; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che i contribuenti avessero assolto ai propri obblighi tributari, versando l’imposta sostitutiva del 4 per cento sul valore stimato nella perizia, ai sensi dell’art.7, comma 6, l. n. 448/2001, e pagando le imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’effettivo valore di vendita, inferiore a quello indicato in perizia, senza alcun danno per l’erario; 3. i soci hanno chiesto la sospensione del giudizio ed hanno prodotto documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.6, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente deve rilevarsi che i soci hanno depositato documentazione, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione,ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; l’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria(vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella l. n. 172 del 2017 che ha nno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10dicembre 2016, n. 225); inoltre, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), ń risulta intervenuto diniego della definizio ne, poi impugnato; pertanto, deve dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno aderito alla definizione agevolata della lite, exart.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; 1.1. limitatamente alla posizione della società, con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.10 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. avrebbe ritenuto che, in applicazione del r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] principio di buona fede i contribuenti potessero essere esonerati dal pagamento del tributo; 1.2. con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv ., la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 7, commi 1 e 6, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto che i contribuenti avessero assolto ai propri obblighi tributari, versando l’imposta sostitutiva del 4 per cento sul valore stimato nella perizia, ai sensi dell’art. 7, comma 6, l. n. 448/2001, e pagando le imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’effettivo valore di vendita, inferiore a quello indicato in perizia, senza alcun danno per l’erario; 2.1.il secondo motivo è infondato e va rigettato, con conseguente inammissibilità del primo per carenza di interesse; la causa va decisa in base all’arresto nomofilattico, cui va data continuità, diCass., Sez. U., 31/01/2020 n. 2321 , che ha ritenuto che in tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene; occorre rammentare che l'art. 81, lett. a) d.P.R. n. 917/1986 - divenuto art. 67 lett. a) per effetto del d.lgs. 12 dicembre 2003, n.344 - include fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societ̀ in nome collettivo e in accomandita r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] semplice, ń in relazione alla qualit ̀ di lavoratore dipendente: "a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici" ; ilsuccessivo art. 82, comma 1, dello stesso d.P.R. - poi divenuto art. 68, comma 1 per effetto della menzionata modifica - aggiunge che "Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"; in forza del meccanismo anzidetto le plusvalenze, rientranti nella categoria dei "redditi diversi", si computano sulla base della differenza positiva tra il prezzo di cessione del bene e il valore originario di acquisto; a tale meccanismo ̀ stato affiancato quello introdo tto dall'art. 7 della l. n.448 del 2011, che ha riconosciuto la possibilit̀ per il contribuente di rideterminare, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso la redazione di una perizia di stima, il valore dell'immobile e di utilizzare quest'ultimo, anzich́ il c osto storico, per il calcolo della plusvalenza ; il meccanismo introdotto consente il pagamento su base volontaria, totalmente sganciata dal presupposto dell'alienazione o dall'insorgenza degli altri presupposti previsti dall'art. 81 cit., di un'imposta sostitutiva ad aliquota fissa, entro la data stabilita (in un'unica soluzione, ovvero in tre rate annuali), determinata sul valore del bene al momento della perizia estimativa giurata; la sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore cos̀ determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in caso di successiva vendita, la base imponibile da r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assoggettare a tassazione e lo "svantaggio" di imporreal soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, ̀ rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso; lapossibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo agevolativo di cui all'art. 7, comma 1,l. n. 448/2001 - secondo il quale ...può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima [...] unicamente condizionato al pagamento dell'imposta sostitutiva [...] a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6 - va intesa nel senso che , una volta verificatisi i presupposti previsti dalla disposizione anzidetta per fruire dell'imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini d el computo della plusvalenza, ilvalore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore; il rapporto contribuente-fisco, con riferimento al tema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, in modo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto del meccanismo - normativam ente previsto - che ruota attorno alla fissazione del valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di una stima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del codice di procedura civile, sulla cui base il contribuente compie un atto inequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo al pagamento dell'imposta sostitutiva; r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una volta che si siano verificate le condizioni di cui all’art. 7, il valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l'imposta sostitutiva, sicché, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all'indicazione del prezzo di alienazione -che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata - non può profilarsi la d ecadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, né l'Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 68 t.u.i.r., cioè partendo dal vecchio valore di acquisto, e non potrà recuperare il valore storico del bene se non quando la stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite; alla luce di tale principio, la C.t.r. ha correttamente ritenuto che l'omessa indicazione del valore normale minimo di riferimento contenuto in perizia e l'indicazione di un prezzo di cessione inferiore ad esso non giustificasse la rettifica del valore della plusvalenza sulla base del valore storico del bene; il ricorso nei confronti della società va, dunque, nel complesso rigettato; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in quanto la decisione delle Sezioni Unite, dirimente il precedente contrasto, è successiva alla proposizione del ricorso; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M r.g. n.23541/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiaral’estinzione parziale del giudizio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno aderito alla definizione agevolata della lite, ex art.6 d.l. n.11