Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 21080/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria depositata a mezzo pec il 2 febbraio 2023 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 14 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene loro inflitte, riconosciute per tutti gli imputati "le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.", confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di estorsione aggravata in concorso.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 629 cod. pen., per l'illegalità della pena irrogata, in misura superiore al massimo edittale quanto alla pena pecuniaria.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 416 bis.1 cod. pen., quanto all'aumento applicato per la circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso, nella misura massima senza alcuna motivazione sul punto e pur avendo determinato la pena base per il delitto di estorsione nel minimo edittale.

3.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, perché carente, in ordine al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno e della conseguente riduzione della pena, a fronte dello specifico motivo di appello proposto.

3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis, 63, 69 e 629 cod. pen., con riferimento al calcolo della diminuzione delle riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, operato in modo errato perché computato prima dell'aumento della pena per effetto della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 4.

Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 4, 416 bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione, in ordine all'aumento per l'indicata circostanza aggravante nella misura massima, in difetto di adeguata motivazione tenuto conto della commisurazione della pena base per il delitto di estorsione nel minimo edittale, oltre che del diverso trattamento riservato ai coimputati gravati delle medesime contestazioni.

4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis, 63, 69 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, per aver in modo errato e illogico determinato la misura della diminuzione conseguente al riconosciuto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

Risulta dal tenore del verbale d'udienza del 26 ottobre 2021 che l'imputato appellante aveva personalmente rinunciato al motivo di impugnazione contraddistinto con il n. 2, che riguardava l' "esclusione dell'aggravante dello stampo mafioso".

Pertanto, l'omesso esame di quel motivo non poteva costituire oggetto di ricorso in sede di legittimità, poiché «la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

2. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che la pena per il delitto di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 629, comma 2, cod. pen. e 7 d.l. 152/1991, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle aggravanti diverse da quella del ricorso al metodo mafioso, è stata così determinata: "pena base per il reato di estorsione semplice (per l'incidenza delle attenuanti generiche) di cui al capo 4): anni 5 di reclusione ed euro 4.500 di multa, con l'aumento ex art. 416 bis.1 cod. pen., anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato, anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa".

2.2. La censura formulata con il primo motivo di ricorso è fondata; indipendentemente dalla misura della diminuzione operata dalla Corte (che non è dato comprendere anche dal tenore complessivo della decisione) sulla pena base per il delitto di cui all'art. 629, comma 1, cod. pen., per effetto dell'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche rispetto alle aggravanti diverse da quella prevista dall'art. 7 dl. 152/1991, la commisurazione della pena pecuniaria nella misura di euro 4.500 di multa si colloca al di fuori, per eccesso, dei limiti edittali previsti dall'art. 629, comma 1, cod. pen. vigente all'epoca del commesso reato (secondo i quali la pena pecuniaria è quella della multa "da euro 1.000 a euro 4.000").

2.3. Allo stesso modo è fondato il motivo che lamenta la misura dell'aumento di pena determinato ai sensi della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991, computato nella misura massima della metà; è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale seppur la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che è correttamente motivata ove si sia tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. esprimendo un giudizio di adeguatezza della pena rispetto al fatto complessivamente considerato, è necessaria invece una specifica e dettagliata motivazione quando la pena o gli aumenti applicati, come nella specie, siano di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 0; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mesto, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2.3. E' egualmente fondato il terzo motivo di ricorso, poiché a fronte di una specifica censura articolata sia con l'atto di appello, che con le note difensive depositate per l'udienza del 26 ottobre 2021, la sentenza ha completamente omesso di valutare le circostanze fattuali rappresentate e documentate (quanto all'effettuato risarcimento in favore di un'associazione antiracket e all'offerta rifiutata dalle persone offese di ricevere le somme messe a disposizione dall'imputato) per verificare i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

2.4. La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo, dovendosi preliminarmente procedere alla corretta individuazione della pena per il delitto di estorsione, operando le diminuzioni in conseguenza del giudizio di bilanciamento come operato dalla sentenza impugnata; va, peraltro, ribadito che nelle ipotesi, come quella che ricorre nella specie, di giudizio di bilanciamento che non comprenda circostanze "privilegiate", la diminuzione conseguente al giudizio in termini di prevalenza delle attenuanti - che conduce a individuare la pena base in quella prevista per l'ipotesi non aggravata del reato contestato - deve essere calcolata dopo l'aumento applicato per la circostanza aggravante sottratta al giudizio di bilanciamento (v.

Sez. unite, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01, nella motivazione § 5.).3.

E' fondato anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo censurato la sentenza impugnata, per le stesse sostanziali ragioni che sono state esaminate e ritenute fondate in relazione al secondo ed al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], cui può farsi rinvio.

4. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai profili del trattamento sanzionatorio concernente gli imputati [OSCURATO:PERSONA] (anche in relazione al giudizio sull'eventuale sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) ed [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Bari; va contestualmente dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita' dei predetti imputati in ordine ai reati per i quali hanno riportato condanna.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria depositata a mezzo pec il 2 febbraio 2023 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 14 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene loro inflitte, riconosciute per tutti gli imputati "le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.", confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di estorsione aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 629 cod. pen., per l'illegalità della pena irrogata, in misura superiore al massimo edittale quanto alla pena pecuniaria. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 416 bis.1 cod. pen., quanto all'aumento applicato per la circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso, nella misura massima senza alcuna motivazione sul punto e pur avendo determinato la pena base per il delitto di estorsione nel minimo edittale. 3.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, perché carente, in ordine al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno e della conseguente riduzione della pena, a fronte dello specifico motivo di appello proposto. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis, 63, 69 e 629 cod. pen., con riferimento al calcolo della diminuzione delle riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, operato in modo errato perché computato prima dell'aumento della pena per effetto della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 4, 416 bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione, in ordine all'aumento per l'indicata circostanza aggravante nella misura massima, in difetto di adeguata motivazione tenuto conto della commisurazione della pena base per il delitto di estorsione nel minimo edittale, oltre che del diverso trattamento riservato ai coimputati gravati delle medesime contestazioni. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis, 63, 69 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, per aver in modo errato e illogico determinato la misura della diminuzione conseguente al riconosciuto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Risulta dal tenore del verbale d'udienza del 26 ottobre 2021 che l'imputato appellante aveva personalmente rinunciato al motivo di impugnazione contraddistinto con il n. 2, che riguardava l' "esclusione dell'aggravante dello stampo mafioso". Pertanto, l'omesso esame di quel motivo non poteva costituire oggetto di ricorso in sede di legittimità, poiché «la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 2. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che la pena per il delitto di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 629, comma 2, cod. pen. e 7 d.l. 152/1991, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle aggravanti diverse da quella del ricorso al metodo mafioso, è stata così determinata: "pena base per il reato di estorsione semplice (per l'incidenza delle attenuanti generiche) di cui al capo 4): anni 5 di reclusione ed euro 4.500 di multa, con l'aumento ex art. 416 bis.1 cod. pen., anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato, anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa". 2.2. La censura formulata con il primo motivo di ricorso è fondata; indipendentemente dalla misura della diminuzione operata dalla Corte (che non è dato comprendere anche dal tenore complessivo della decisione) sulla pena base per il delitto di cui all'art. 629, comma 1, cod. pen., per effetto dell'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche rispetto alle aggravanti diverse da quella prevista dall'art. 7 dl. 152/1991, la commisurazione della pena pecuniaria nella misura di euro 4.500 di multa si colloca al di fuori, per eccesso, dei limiti edittali previsti dall'art. 629, comma 1, cod. pen. vigente all'epoca del commesso reato (secondo i quali la pena pecuniaria è quella della multa "da euro 1.000 a euro 4.000"). 2.3. Allo stesso modo è fondato il motivo che lamenta la misura dell'aumento di pena determinato ai sensi della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991, computato nella misura massima della metà; è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale seppur la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che è correttamente motivata ove si sia tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. esprimendo un giudizio di adeguatezza della pena rispetto al fatto complessivamente considerato, è necessaria invece una specifica e dettagliata motivazione quando la pena o gli aumenti applicati, come nella specie, siano di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 0; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mesto, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.3. E' egualmente fondato il terzo motivo di ricorso, poiché a fronte di una specifica censura articolata sia con l'atto di appello, che con le note difensive depositate per l'udienza del 26 ottobre 2021, la sentenza ha completamente omesso di valutare le circostanze fattuali rappresentate e documentate (quanto all'effettuato risarcimento in favore di un'associazione antiracket e all'offerta rifiutata dalle persone offese di ricevere le somme messe a disposizione dall'imputato) per verificare i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. 2.4. La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo, dovendosi preliminarmente procedere alla corretta individuazione della pena per il delitto di estorsione, operando le diminuzioni in conseguenza del giudizio di bilanciamento come operato dalla sentenza impugnata; va, peraltro, ribadito che nelle ipotesi, come quella che ricorre nella specie, di giudizio di bilanciamento che non comprenda circostanze "privilegiate", la diminuzione conseguente al giudizio in termini di prevalenza delle attenuanti - che conduce a individuare la pena base in quella prevista per l'ipotesi non aggravata del reato contestato - deve essere calcolata dopo l'aumento applicato per la circostanza aggravante sottratta al giudizio di bilanciamento (v. Sez. unite, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01, nella motivazione § 5.).3. E' fondato anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo censurato la sentenza impugnata, per le stesse sostanziali ragioni che sono state esaminate e ritenute fondate in relazione al secondo ed al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], cui può farsi rinvio. 4. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai profili del trattamento sanzionatorio concernente gli imputati [OSCURATO:PERSONA] (anche in relazione al giudizio sull'eventuale sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) ed [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Bari; va contestualmente dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita' dei predetti imputati in ordine ai reati per i quali hanno riportato condanna. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al
Sentenza Cassazione n. 21080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris