CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il Tribunale di sorveglianza diRoma ha respinto l’istanza volta ad ottenere l'affidamento in prova in casiparticolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, avanzata daXXXXXXXXXXXXX;rilevato che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine ai presupposti dell’affidamento terapeutico, allavalutazione del percorso trattamentale intramurario ed alla valutazione dellapericolosità sociale) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;rilevato, in particolare, che il Tribunale ha compiutamente analizzato glielementi positivi emersi dall’istruttoria, desumibili dalla relazione di sintesi del 9febbraio 2026, nonchè il programma terapeutico residenziale proposto,ritenendo tuttavia tali profili recessivi rispetto all’attualità della pericolositàsociale. Ha osservato, infatti, che, pur a fronte delle positive notizie fornite inmerito all’interesse del richiedente per le attività trattamentali ed al correttopercorso detentivo, lo stesso risulta gravato da numerosi precedenti penali ecarichi pendenti, in prevalenza per reati contro il patrimonio e in materia distupefacenti, commessi sino a data molto recente, e cioè sino al dicembre2024, quando si trovava in esecuzione della misura degli arresti domiciliari. Hainoltre evidenziato che il prevenuto ha commesso reati in danno dellaconvivente, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dimostrandoun’indole aggressiva e violenta. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto il soggettoinaffidabile e privo di sufficienti garanzie circa la positiva riuscita della misurainvocata, anche alla luce della recente evasione e delle negative informazioni dipolizia sul suo conto, reputando che la permanenza in comunità non sia idoneaa scongiurare il pericolo di recidiva e di fuga. Ha inoltre valorizzato gli esitidell’osservazione scientifica della personalità effettuata in istituto, dai quali èemerso che l’interessato necessita di un approccio integrato e presenta ancoraun evidente rischio di recidiva, alla luce delle persistenti fragilità non risolte.Ha, infine, ritenuto che il programma formulato non sia idoneo a fronteggiare leproblematiche ancora irrisolte e che, stante il passato gravemente deviante, iplurimi episodi di evasione, la carenza di un serio processo di revisione critica ela persistenza di gravi criticità sul piano psicologico, non possano ravvisarsiadeguate garanzie circa l’adozione, una volta concesso il beneficio, di unacondotta diversa da quella pregressa e tale da escludere il pericolo di ricadutanel delitto;ritenuto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cuil'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzionedei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenutocollaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino,Rv. 274665 - 01);osservato che il Tribunale ha condotto una compiuta valutazione in meritoa tutte le fonti di conoscenza, tra le quali ha correttamente incluso anche lependenze processuali e le informazioni di polizia;rilevato che il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che, nonostante lapredisposizione di un programma astrattamente idoneo sul piano terapeutico-riabilitativo, non potesse formularsi un giudizio prognostico favorevole in ordinealla pericolosità del condannato, reputato pertanto non meritevole del beneficiorichiesto;rilevato che, a fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogichee scevre da vizi giuridici, il ricorso non individua specifici aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende aprospettare una nuova ricostruzione dei fatti e a proporre una non consentitarivalutazione del merito della decisione adottata nei termini sopra riportati;considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.