CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Lecce in data 18/06/2021 ha confermato in punto di responsabilità la sentenza dal tribunale che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per truffa. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'imputata allegando verbale 25/11/2021 di remissione di querela da parte del querelante [OSCURATO:PERSONA] che si era costituito parte civile. Remissione debitamente accettata dalla ricorrente. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso