CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 04/07/2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 23/12/2015, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall. - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 112, nn. 1 e 2, cod. pen., 223, comma 1 in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. (capo e) in quanto estinto per intervenuta prescrizione; Letta la memoria, pervenuta in data 28 ottobre 2025, sottoscritta dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01); • Ritenuto che, inoltre, è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d