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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36037/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]attista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1958 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 1° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribun&e di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa, commesso in Scoglitti nel mese di agosto del 2014 ed ancora negli anni dal 2016 al 2020.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo con unico articolato motivo: 2.1 Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché, pur riconoscendo che non emergono elementi in forza dei quali attribuire al ricorrenl:e un concorso nelle condotte estorsive contestate dal 2016 al 2020, dovendosi ritenere l'imputazione a suo carico limitata al solo episodio consumato nel 2014, il Tribunale ha confermato la misura applicata, nonostante l'evidenza del consistente lasso temporale intercorso dal fatto contestato, valorizzando la doppia presunzione collegata alla contestata aggravante del metodo mafioso, affermando che dagli atti non si ricavano elementi idonei a superare la detta presunzione.

Così facendo il Tribunale incorre nel vizio di mancanza di motivazione e di contraddittorietà della stessa poiché, per un verso, ha escluso il concorso del Ventura nei fatti estorsivi successivi al 2014 e, nel contempo, lo ha coinvolto nei medesimi episodi ritenendo che il reato sia stato protratto dai coindagati nelle fasi delle successive riscossioni delle somme pretese, al fine di ritenere attuale il pericolo di reiterazione, e non ha conseguentemente annullato la misura in relazione ai reati contestati a suo carico e successivi a tale data.

Il ricorrente lamenta violazione dei principi in tema di custodia cautelare e, in particolare, quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, non potendo questa desumersi dalla commissione di successivi reati non attribuibili all'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Il Tribunale ha basato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto pienamente attendibile.

Questi ha riferito di essere stato vittima della prima richiesta estorsiva nel 2014 ad opera dell'odierno ricorrente e il Tribunale ha ritenuto che il suo coinvolgimento debba limitarsi al solo episodio avvenuto in quello specifico periodo temporale.

In particolare, ha osservato (pag. 6 del provvedimento impugnato) che "... in assenza di elementi sulla base dei quali attribuire al ricorrente un concorso nei fatti ulteriori contestati in relazione alle annualità 2016 - 2020, l'imputazione a suo carico deve essere limitata al solo 2014".

Tuttavia, il Collegio del riesame non ha annullato l'ordinanza cautelare in relazione ai fatti addebitati all'indagato in epoca successiva al 2014 e, in tal senso, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. Il secondo profilo di doglianza è, invece, infondato.

E' vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, pur sussistendo la doppia presunzione (del pericolo di reiterazione della condotta e di adeguatezza della sola custodia cautelare), qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 2C304 del 30/03/2017, Rv. 269957 - 0).

Ma nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la gravità della condotta estorsiva attribuita all'indagato, la cui esecuzione è stata protratta negli anni ad opera di altri coindagati, risultati appartenere al medesimo sodalizio e anche legati all'indagato da rapporti di stretta parentela, unitamente alla negativa personalità del Ventura (il quale ha riportato numerose condanne per fatti molto gravi tra cui omicidio ed è stato già condannato quale soggetto apicale del clan mafioso di famiglia), rappresentano circostanze che confermano l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, ad onta del tempo trascorso.

Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e certamente conforme ai principi più volte ribaditi in tema da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nel 2014.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 15 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Borsellino Sergi6 Paola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]attista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1958 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 1° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribun&e di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa, commesso in Scoglitti nel mese di agosto del 2014 ed ancora negli anni dal 2016 al 2020. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo con unico articolato motivo: 2.1 Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché, pur riconoscendo che non emergono elementi in forza dei quali attribuire al ricorrenl:e un concorso nelle condotte estorsive contestate dal 2016 al 2020, dovendosi ritenere l'imputazione a suo carico limitata al solo episodio consumato nel 2014, il Tribunale ha confermato la misura applicata, nonostante l'evidenza del consistente lasso temporale intercorso dal fatto contestato, valorizzando la doppia presunzione collegata alla contestata aggravante del metodo mafioso, affermando che dagli atti non si ricavano elementi idonei a superare la detta presunzione. Così facendo il Tribunale incorre nel vizio di mancanza di motivazione e di contraddittorietà della stessa poiché, per un verso, ha escluso il concorso del Ventura nei fatti estorsivi successivi al 2014 e, nel contempo, lo ha coinvolto nei medesimi episodi ritenendo che il reato sia stato protratto dai coindagati nelle fasi delle successive riscossioni delle somme pretese, al fine di ritenere attuale il pericolo di reiterazione, e non ha conseguentemente annullato la misura in relazione ai reati contestati a suo carico e successivi a tale data. Il ricorrente lamenta violazione dei principi in tema di custodia cautelare e, in particolare, quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, non potendo questa desumersi dalla commissione di successivi reati non attribuibili all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. Il Tribunale ha basato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto pienamente attendibile. Questi ha riferito di essere stato vittima della prima richiesta estorsiva nel 2014 ad opera dell'odierno ricorrente e il Tribunale ha ritenuto che il suo coinvolgimento debba limitarsi al solo episodio avvenuto in quello specifico periodo temporale. In particolare, ha osservato (pag. 6 del provvedimento impugnato) che "... in assenza di elementi sulla base dei quali attribuire al ricorrente un concorso nei fatti ulteriori contestati in relazione alle annualità 2016 - 2020, l'imputazione a suo carico deve essere limitata al solo 2014". Tuttavia, il Collegio del riesame non ha annullato l'ordinanza cautelare in relazione ai fatti addebitati all'indagato in epoca successiva al 2014 e, in tal senso, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Il secondo profilo di doglianza è, invece, infondato. E' vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, pur sussistendo la doppia presunzione (del pericolo di reiterazione della condotta e di adeguatezza della sola custodia cautelare), qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 2C304 del 30/03/2017, Rv. 269957 - 0). Ma nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la gravità della condotta estorsiva attribuita all'indagato, la cui esecuzione è stata protratta negli anni ad opera di altri coindagati, risultati appartenere al medesimo sodalizio e anche legati all'indagato da rapporti di stretta parentela, unitamente alla negativa personalità del Ventura (il quale ha riportato numerose condanne per fatti molto gravi tra cui omicidio ed è stato già condannato quale soggetto apicale del clan mafioso di famiglia), rappresentano circostanze che confermano l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, ad onta del tempo trascorso. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e certamente conforme ai principi più volte ribaditi in tema da questa Corte. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nel 2014. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Borsellino Sergi6 Paola [OSCURATO:PERSONA]
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