CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni già trasmesse in cancelleria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa in data 12.6.2017 dal GIP del Tribunale di Firenze, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216, ultimo comma, I. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinandola nella stessa misura di quelle principali loro irrogate in relazione ai reati - diversamente ritenuti nei loro confronti dai giudici di merito - di concorso in bancarotta fraudolenta, distrattiva e preferenziale, nonché di concorso in bancarotta semplice, contestati in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui erano stati, il primo, amministratore unico per quasi tutta la vita della società; il secondo, presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore dal 25.1.2012 al 23.12.2013. 2. [OSCURATO:PERSONA], unico ricorrente, è stato condannato per i soli reati di concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale, relativamente alla contestazione dei pagamenti a titolo di compensi agli amministratori dal 2012 al 2014 e con esclusione del pagamento preferenziale effettuato nei confronti di una società creditrice nel 2015, nonché di concorso in bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capi b e c dell'imputazione). 2.1. Egli ha proposto ricorso avverso la sentenza d'appello tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura. 3. Con un primo argomento difensivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, nonchè dell'elemento soggettivo di tale delitto, e con riguardo alla mancata configurabilità, nei suoi confronti, di un'ipotesi di bancarotta riparata. 3.1. Anzitutto, la difesa ritiene la sussistenza di un vizio di contradditorietà motivazionale, per contrasto del provvedimento impugnato con la consulenza tecnica difensiva e con la relazione del curatore, dalle quali vi sarebbe prova che, durante il periodo in cui il ricorrente è stato amministratore della fallita, dal 2012 al 2013, non si era ancora manifestato lo stato d'insolvenza (ma al più una situazione di crisi di liquidità), diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata, che ha collocato temporalmente la decozione sin dall'anno 2011. La sentenza impugnata, a giudizio della difesa, confonde il concetto di "stato di crisi" e di mero indebitamento - vale a dire una crisi finanziaria potenzialmente transitoria - con quello di "stato di insolvenza", così determinando un vizio di violazione di legge per aver equivocato l'art. 5 della legge fallimentare.3.2. Con un argomento interno al primo motivo di ricorso, la difesa rappresenta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e, precisamente, del presupposto di consapevolezza, da parte dell'imputato, di uno stato di vera e propria insolvenza a cui agganciare le condotte di pagamento ritenute iscrivibili nella fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale, tanto più alla luce dell'argomento, già enunciato, dell'insussistenza di tale stato nell'anno di amministrazione del ricorrente (il 2012). Sul punto dell'elemento soggettivo e sulla necessità di argomentare della sussistenza del dolo specifico, la difesa lamenta anche un vizio di omessa motivazione (cfr. il par. 1.2.1. del ricorso). L'insussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza nel periodo in cui il ricorrente è stato amministratore della fallita determinerebbe anche la carenza dei presupposti oggettivi di configurabilità del reato di bancarotta preferenziale. Sotto tale profilo, il ricorso deduce anche un vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: egli, amministratore dal 2012 al 2013, non avrebbe potuto ritenersi responsabile, a titolo di bancarotta fraudolenta preferenziale, di tutti i pagamenti a titolo di compensi disposti per gli amministratori, pari alla somma contestata di 17.764 euro, ma soltanto di quelli liquidati durante il proprio mandato gestorio, pari a 10.900 euro; non potevano essergli imputati, dunque, quelli relativi all'anno 2014, in cui amministratore era soltanto suo padre [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Una terza ragione di censura del motivo in esame attiene alla mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di cd. bancarotta riparata al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. Si contesta l'affermazione dei giudici d'appello circa la mancanza di versamenti nelle casse della fallita successivi ai pagamenti preferenziali, poiché invece sarebbe provato indiscutibilmente il versamento da parte degli amministratori, negli anni 2013/2014, della complessiva somma di euro 64.000 a titolo di finanziamento in conto aumento capitale: 40.000 euro nel 2013 e 24.000 euro nel 2014, cifre risultanti dalla relazione del consulente della difesa, Silvestri, e mai negate dal curatore. La difesa dubita, altresì, dell'argomento interpretativo utilizzato dalla Corte d'Appello, secondo cui l'ipotesi di bancarotta riparata non sarebbe applicabile al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, in quanto il versamento da parte dell'imputato di una somma identica a quella pagata indebitamente ad alcuni creditori non eliminerebbe la violazione apportata alla par condicio. Infatti, proprio in casi come quello di specie, relativi a pagamenti preferenziali contestati quali rimborsi di compensi agli amministratori, nei quali accade che sia stato lo stesso creditore "preferito" a versare, successivamente, nelle casse della società, somme superiori a quelle indebitamente pagate, mantenendo il credito nei confronti della fallita, si realizza una situazione in cui vi è il ripristino della situazione economico-giuridica antecedente alla condotta ritenuta fraudolenta. 3 oog La par condicio tutelata dal legislatore ha una dimensione dinamica e non statica, attiene alla garanzia che venga rispettata la percentuale di riparto spettante per legge a ciascun creditore e non può essere intesa come mera alterazione dell'ordine stabilito dalla legge di soddisfazione dei creditori. A giudizio della difesa, anche la giurisprudenza di legittimità può essere intesa in tal senso (si cita la sentenza n. 3797 del 2018). 4. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ipotesi di reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto. La difesa contesta ancora una volta la conclusione dei giudici di merito, secondo cui lo stato di insolvenza si sarebbe manifestato già nel 2012; di conseguenza, rileva l'erroneità e l'illogicità dell'aver ritenuto, il provvedimento impugnato, che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il fallimento entro l'esercizio di bilancio 2013, in cui era ancora amministratore della società in decozione. A giudizio del ricorrente, vi sono elementi di prova che portano a collocare nel 2014 l'insorgere effettivo dello stato di insolvenza e, dunque, in un tempo in cui egli non rivestiva più la carica di amministratore della fallita, sicchè non poteva essere considerato colui il quale aveva l'obbligo di chiedere il fallimento senza ritardo. 5. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 5.1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica in cui, opponendosi alle ragioni del rappresentante della Procura Generale, ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impgnata, rappresentando, altresì, che, in ogni caso, è comunque già decorso il termine di prescrizione del reato. In data 16 settembre sono stati, altresì, depositati motivi nuovi dalla difesa del ricorrente, con i quali evidenzia la questione dell'applicabilità della figura giuridica della bancarotta riparata alla bancarotta fraudolenta preferenziale. 5.2. La parte civile, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha depositato, in data 1 ottobre 2024, la revoca della sua costituzione in giudizio, mediante il difensore e procuratore speciale, rappresentando che il giudice delegato ha autorizzato la curatela ad accettare la proposta di definizione transattiva del risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile né tardivo, sicchè i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice ascritti al ricorrente devono ritenersi prescritti, essendo decorsi, alla data del 17.6.2024, i termini per la loro estinzione ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e tenuto 4 00CA conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione risultanti dagli atti processuali (410 giorni). 2. In particolare, il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso - rispettivamente dedicati al reato di bancarotta preferenziale ed a quello di bancarotta ex art. 217 I. fall. per aggravamento del dissesto - non risultano manifestamente infondati né per altre ragioni inammissibili, alla luce delle ragioni addotte dalla difesa, che ha saputo instaurare in tal modo un rapporto processuale serio, funzionale all'esplicarsi del giudizio di legittimità, mettendo in discussione l'esistenza di uno stato di insolvenza vero e proprio, e la sussistenza invece di una grave crisi economica aziendale della fallita, proponendo la tesi della bancarotta riparata, con cenni alla posizione gestoria limitata temporalmente del ricorrente. Quanto al primo motivo, particolarmente efficace è l'esposizione delle ragioni che attengono alla mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di cd. bancarotta riparata al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. 2.1. Non emergono, tuttavia, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, i motivi di ricorso proposti, e già prima indicati come non inammissibili, non evidenziano, però, elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, secondo quelle indicazioni di immediata rilevabilità enunciate dalle Sezioni Unite, ma lamentano opinabili vizi motivazionali, i quali avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità Vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).2.2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio agri effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione, limitatamente alla posizione del ricorrente. Va evidenziato, infatti, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva, come accaduto nel caso di specie (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539). L'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura, infatti, una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione. 3. La revoca della costituzione di parte civile esautora, infine, il Collegio dalla necessità di pronunciarsi sul merito delle questioni agli effetti civili, necessità che sarebbe imposta ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo l'opzione ribadita dalle Sezioni Unite, anche di recente (cfr. le sentenze Sez. U, n. 36208 del 28/3/2024, Calpitano c. Moscuzza, Rv. 286880 e Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Anzi, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche agli effetti civili con revoca delle statuizioni civili già disposte. Infatti, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 6, n. 12447 del 15/5/1990, Scalo, Rv. 185345; Sez. 4, n. 31320 del 15/4/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228839; la revoca è dovuta anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso: Sez. 4, n. 3454 del 16/1/2019, Scozzafava, Rv. 275195; Sez. 2, n. 43311 del 8/10/2015, Vismara, Rv. 265250). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]