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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:267
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 maggio 2012 —

[OSCURATO:PERSONA] / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] (JUMPMAN)

(causa T‑233/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN — Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 24, 50‑56) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (R 738/2009‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 maggio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] (JUMPMAN) (causa T‑233/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN — Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 24, 50‑56) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (R 738/2009‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris