Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 35521/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15777/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Roccaraso, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ilio e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1413/02/2015, depositata il 17 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionaledi Abruzzo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l’avvocatoDi [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ilio; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sentenza n. 1413/02/2015, depositata il 17 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI emesso in relazione al periodo di imposta 2008. 1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: - la contestazione svolta dall’appellante in ordine all’avvenuta presentazione della dichiarazione ICI, qual rilevata dalla pronuncia di prime cure, rimaneva inconcludente ai fini della definizione della lite in relazione alle sanzioni effettivamente applicate; -destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in quanto: a) - ammessa anche la circostanza (seppur non provata) relativa alla incompletezza dell’atto notificato, siccome mancante di una «pagina contenente una tabella di calcolo», un siffatto difetto risultava «ininfluente», atteso (anche) che l’atto impositivo era « stato preceduto da una comunicazione del Comune con raccomandata a.r. che invitava il contribuente al riscontro delle irregolarità, f acendo pure invio di ulteriori prospetti di calcolo »; b) - le richiamate delibere, di determinazione delle aliquote ICI e del valore venale delle aree edificabili, non andavano allegate all’atto in quanto rese pubbliche secondo le ordinarie modalità di pubblicazione degli atti generali del Comune; - ai fini della relativa qualificazione, la destinazione edificatoria delle areepoteva desumersi dalla realizzazione di «manufatti anche se non ultimati»; - il valore di dette aree risultava determinato nel rispe tto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ed al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52.

2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre complessi motivi, ed ha depositato memorie.

Il Comune di Roccaraso resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il primo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, all’art. 132 cod. proc. civ., alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, ed agli artt. 24 e 97 Cost., sugli assunti che: -erroneamente era stata rilevata la tardività dell’eccezione svolta in primo grado con riferimento alla incompletezza dell’atto notificato, siccome privo di una pagina, -che, peraltro, esponeva «le modalità di calcolo» sottese alla pretesa impositiva, - in quanto la relativa questione era stata introdotta nel primo atto difensivo successivo al deposito in giudizio dell’avviso di accertamento (nel suo testo integrale, in quanto tale difforme da quello notificato); -dal rilevato difetto di prova dell’eccepita incompletezza dell’atto, il giudice del gravame avrebbe dovuto far conseguire la statuizione di nullità dell’atto stesso impugnato, dovendosi considerare gravante sul mittente della spedizione l’onere della prova della completezza dell’atto; -del tutto erroneo risultava, poi, il rilievo relativo alla prodromica comunicazione di irregolarità in quanto una siffatta comunicazione non era stata ricevuta da essa esponente, e tanto che controparte non aveva depositato gli avvisi (di spedizione e di ricevimento) relativi a detta comunicazione; -dietro il generico rinvio all’art. 7, c. 2, cit., il giudice del gravame aveva risolto l’eccezione di difetto di motivazione sulla base di una motivazione meramente apparente; - in definitiva l’atto impugnato non esponeva i presupposti e le ragioni della pretesa impositiva né avrebbe potuto ritenersi legittima un’integrazione della motivazione expost, e nel corso del giudizio.

Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, deducendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva desunto l’edificabilità delle aree dalla (già intervenuta) edificazione (di tre manufatti), atteso che avrebbe al riguardo dovuto tener conto (anche) «dei provvedimenti di revoca della licenza edilizia e sospensione dei lavori per inedificabilità dell’area», della circostanza, dunque, che «le tre mentovate strutture sono state considerate abusive», così che si sarebbe dovuto procedere «ad una concreta valutazione delle effettive possibilità di edificazione».

Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e degli artt. 3 e 53 Cost., assumendo, in sintesi, la ricorrente che se l’amministrazione «avrebbe sì potuto considerare ai fini fiscali il suolo come edificabile», ciò non di meno avrebbe però dovuto adeguare la valutazione economica dei beni, secondo valore venale, correlandola «alle specifiche condizioni di fatto del bene … alla maggiore o minore attualità e potenzialità dell’edificabilità dell’area».

2. – Tutti i proposti motivi, - che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono destituiti di fondamento, e vanno senz’altro disattesi.

3. – In relazione al primo motivo va premesso che la gravata sentenza ha reso inequivoche le rationes decidendi che sono state poste a fondamento del decisum, dovendosi, difatti, considerare apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consistente di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599). 3.1 –Va, quindi, rimarcato, quanto al vizio di motivazione dell’atto impugnato, che la pertinente ratio decidendi si identifica, nella fattispecie, col rilievo che l’atto impositivo era «stato preceduto da una comunicazione del Comune con raccomandata a.r. che invitava il contribuente al riscontro delle irregolarità, facendo pure invio di ulteriori prospetti di calcolo».

Col rilievo in discorso, quindi, il giudice del gravame ha dato (compiuta) applicazione ai principi di diritto reiteratamente ribaditi dalla Corte, alla cui stregua la tecnica del rinvio per relationem (l. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1) se non impone la comunicazione al contribuente dell’atto, oggetto di richiamo , qualora i suoi elementi essenziali siano stati riprodotti nell’atto connotato dal detto rinvio e oggetto di contestazione giudiziale (v., ex plurimis, Cass., 26 giugno 2020, n. 12803; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 5 aprile 2017, n. 8770; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25946) inversamente nemmeno implica che l’atto, oggetto di richiamo, venga allegato qualora, così come nella fattispecie, si tratti di atto del quale il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza (cfr., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073).

Insussistente, allora, la denunciata violazione di legge, la censura del ricorrente si risolve in una (frontale) contestazione dell’accertamento condotto dal giudice del gravame in ordine alla previa comunicazione di irregolarità («con raccomandata a.r.»), contestazione che, così, deborda dalla censura di violazione di legge e devolve alla Corte un non consentito riesame del merito della lite.

4. – Quanto, ora, al secondo ed al terzo motivo di ricorso, - i cui contenuti censori espongono evidenti antinomie di allegazione, le aree in contestazione risultando (in tesi) ora inedificabili ora edificabili dietro, però, la «concreta valutazione delle effettive possibilità di edificazione», - va rilevato, innanzitutto, che, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, la ricorrente sottopone alla Corte un inammissibile sindacato sulle valutazioni probatorie svolte dal giudice del merito; sindacato che, per di più, viene sollecitato a fronte di una cd. doppia conforme negli accertamenti svolti nei gradi di merito (Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053). 4.1 - E’, poi, ben vero che al sindacato di legittimità della Corte deve ascriversi la verifica sulla corretta applicazione della prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.) con riferimento a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta ( Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., 26 giugno 2008, n. 17535; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457) epperò la censura di violazione di legge viene articolata, - non solo nel contesto delle sopra rilevate antinomie di allegazione, ma anche, - nel più completo silenzio sulle ragioni dei provvedimenti adottati dall’Ente locale ai fini della sospensione dei lavori di edificazione.

Ov’è, allora,del tutto evidente che la qualità edificatoria delle aree è stata legittimamente desunta dalla stessa attività di costruzione posta in essere dalla contribuente. 4.2 - Analoghi rilievi vanno, quindi, svolti con riferimento al contenuto del terzo motivo di ricorso che (anche qui) in termini aspecifici censura l’accertamento di valore condotto dal giudice del gravame sulla base delle delibere adottate dall’Ente locale in ordine ai criteri di accertamento del valore venale delle aree edificabili[d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, c. 1, lett. n)].

4.2.1. - La Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri, o coefficienti di reddito e di ricavi, previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in l. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137).

Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), -possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643).

5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater).

P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15777/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Roccaraso, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ilio e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1413/02/2015, depositata il 17 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionaledi Abruzzo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l’avvocatoDi [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ilio; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 1413/02/2015, depositata il 17 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI emesso in relazione al periodo di imposta 2008. 1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: - la contestazione svolta dall’appellante in ordine all’avvenuta presentazione della dichiarazione ICI, qual rilevata dalla pronuncia di prime cure, rimaneva inconcludente ai fini della definizione della lite in relazione alle sanzioni effettivamente applicate; -destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in quanto: a) - ammessa anche la circostanza (seppur non provata) relativa alla incompletezza dell’atto notificato, siccome mancante di una «pagina contenente una tabella di calcolo», un siffatto difetto risultava «ininfluente», atteso (anche) che l’atto impositivo era « stato preceduto da una comunicazione del Comune con raccomandata a.r. che invitava il contribuente al riscontro delle irregolarità, f acendo pure invio di ulteriori prospetti di calcolo »; b) - le richiamate delibere, di determinazione delle aliquote ICI e del valore venale delle aree edificabili, non andavano allegate all’atto in quanto rese pubbliche secondo le ordinarie modalità di pubblicazione degli atti generali del Comune; - ai fini della relativa qualificazione, la destinazione edificatoria delle areepoteva desumersi dalla realizzazione di «manufatti anche se non ultimati»; - il valore di dette aree risultava determinato nel rispe tto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ed al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. 2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre complessi motivi, ed ha depositato memorie. Il Comune di Roccaraso resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il primo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, all’art. 132 cod. proc. civ., alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, ed agli artt. 24 e 97 Cost., sugli assunti che: -erroneamente era stata rilevata la tardività dell’eccezione svolta in primo grado con riferimento alla incompletezza dell’atto notificato, siccome privo di una pagina, -che, peraltro, esponeva «le modalità di calcolo» sottese alla pretesa impositiva, - in quanto la relativa questione era stata introdotta nel primo atto difensivo successivo al deposito in giudizio dell’avviso di accertamento (nel suo testo integrale, in quanto tale difforme da quello notificato); -dal rilevato difetto di prova dell’eccepita incompletezza dell’atto, il giudice del gravame avrebbe dovuto far conseguire la statuizione di nullità dell’atto stesso impugnato, dovendosi considerare gravante sul mittente della spedizione l’onere della prova della completezza dell’atto; -del tutto erroneo risultava, poi, il rilievo relativo alla prodromica comunicazione di irregolarità in quanto una siffatta comunicazione non era stata ricevuta da essa esponente, e tanto che controparte non aveva depositato gli avvisi (di spedizione e di ricevimento) relativi a detta comunicazione; -dietro il generico rinvio all’art. 7, c. 2, cit., il giudice del gravame aveva risolto l’eccezione di difetto di motivazione sulla base di una motivazione meramente apparente; - in definitiva l’atto impugnato non esponeva i presupposti e le ragioni della pretesa impositiva né avrebbe potuto ritenersi legittima un’integrazione della motivazione expost, e nel corso del giudizio. Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, deducendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva desunto l’edificabilità delle aree dalla (già intervenuta) edificazione (di tre manufatti), atteso che avrebbe al riguardo dovuto tener conto (anche) «dei provvedimenti di revoca della licenza edilizia e sospensione dei lavori per inedificabilità dell’area», della circostanza, dunque, che «le tre mentovate strutture sono state considerate abusive», così che si sarebbe dovuto procedere «ad una concreta valutazione delle effettive possibilità di edificazione». Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e degli artt. 3 e 53 Cost., assumendo, in sintesi, la ricorrente che se l’amministrazione «avrebbe sì potuto considerare ai fini fiscali il suolo come edificabile», ciò non di meno avrebbe però dovuto adeguare la valutazione economica dei beni, secondo valore venale, correlandola «alle specifiche condizioni di fatto del bene … alla maggiore o minore attualità e potenzialità dell’edificabilità dell’area». 2. – Tutti i proposti motivi, - che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono destituiti di fondamento, e vanno senz’altro disattesi. 3. – In relazione al primo motivo va premesso che la gravata sentenza ha reso inequivoche le rationes decidendi che sono state poste a fondamento del decisum, dovendosi, difatti, considerare apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consistente di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 3.1 –Va, quindi, rimarcato, quanto al vizio di motivazione dell’atto impugnato, che la pertinente ratio decidendi si identifica, nella fattispecie, col rilievo che l’atto impositivo era «stato preceduto da una comunicazione del Comune con raccomandata a.r. che invitava il contribuente al riscontro delle irregolarità, facendo pure invio di ulteriori prospetti di calcolo». Col rilievo in discorso, quindi, il giudice del gravame ha dato (compiuta) applicazione ai principi di diritto reiteratamente ribaditi dalla Corte, alla cui stregua la tecnica del rinvio per relationem (l. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1) se non impone la comunicazione al contribuente dell’atto, oggetto di richiamo , qualora i suoi elementi essenziali siano stati riprodotti nell’atto connotato dal detto rinvio e oggetto di contestazione giudiziale (v., ex plurimis, Cass., 26 giugno 2020, n. 12803; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 5 aprile 2017, n. 8770; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25946) inversamente nemmeno implica che l’atto, oggetto di richiamo, venga allegato qualora, così come nella fattispecie, si tratti di atto del quale il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza (cfr., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). Insussistente, allora, la denunciata violazione di legge, la censura del ricorrente si risolve in una (frontale) contestazione dell’accertamento condotto dal giudice del gravame in ordine alla previa comunicazione di irregolarità («con raccomandata a.r.»), contestazione che, così, deborda dalla censura di violazione di legge e devolve alla Corte un non consentito riesame del merito della lite. 4. – Quanto, ora, al secondo ed al terzo motivo di ricorso, - i cui contenuti censori espongono evidenti antinomie di allegazione, le aree in contestazione risultando (in tesi) ora inedificabili ora edificabili dietro, però, la «concreta valutazione delle effettive possibilità di edificazione», - va rilevato, innanzitutto, che, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, la ricorrente sottopone alla Corte un inammissibile sindacato sulle valutazioni probatorie svolte dal giudice del merito; sindacato che, per di più, viene sollecitato a fronte di una cd. doppia conforme negli accertamenti svolti nei gradi di merito (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 4.1 - E’, poi, ben vero che al sindacato di legittimità della Corte deve ascriversi la verifica sulla corretta applicazione della prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.) con riferimento a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta ( Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., 26 giugno 2008, n. 17535; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457) epperò la censura di violazione di legge viene articolata, - non solo nel contesto delle sopra rilevate antinomie di allegazione, ma anche, - nel più completo silenzio sulle ragioni dei provvedimenti adottati dall’Ente locale ai fini della sospensione dei lavori di edificazione. Ov’è, allora,del tutto evidente che la qualità edificatoria delle aree è stata legittimamente desunta dalla stessa attività di costruzione posta in essere dalla contribuente. 4.2 - Analoghi rilievi vanno, quindi, svolti con riferimento al contenuto del terzo motivo di ricorso che (anche qui) in termini aspecifici censura l’accertamento di valore condotto dal giudice del gravame sulla base delle delibere adottate dall’Ente locale in ordine ai criteri di accertamento del valore venale delle aree edificabili[d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, c. 1, lett. n)]. 4.2.1. - La Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri, o coefficienti di reddito e di ricavi, previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in l. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137). Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), -possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643). 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 35521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris