CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 39696/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata statuizione sulle spese della parte civile e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 c.p.p. la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di lesioni volontarie aggravate commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello alla Corte d'appello di Salerno, che ne ha disposto la conversione in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., la [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di parte civile, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'omessa decisione sulla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla stessa, nonostante l'ammissione della propria costituzione all'udienza del 18 marzo 2022 e la tempestiva presentazione delle conclusioni e della nota spese, nonché l'omessa indicazione nella sentenza impugnata delle generalità della parte civile e delle sue conclusioni. 3. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale ha chiesto venga dichiarata inammissibile l'impugnazione della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Infondata è in realtà l'eccezione di nullità della sentenza per la mancata indicazione delle generalità e delle conclusioni della parte civile. Va infatti ribadito il costante insegnamento di questa Corte per cui l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876), mentre, per quanto riguarda quella delle generalità delle stesse, la relativa omissione rileva esclusivamente in caso di incertezza assoluta sull'identità delle parti medesime (Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252403). Ciò premesso, coglie invece nel segno l'altra doglianza proposta dalla ricorrente. Risulta infatti agli atti che la [OSCURATO:PERSONA] si sia regolarmente costituita parte civile fuori udienza e che la costituzione sia stata formalmente ammessa all'udienza del 18 marzo 2022 e che la parte così costituita, alla successiva udienza del 10 febbraio 2023, ha regolarmente rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la refusione delle spese sostenute nel grado, depositando altresì la relativa nota spese. i E' dunque evidente che il Tribunale - probabilmente per mera dimenticanza, come avvalorato proprio dalla mancata indicazione nell'intestazione della sentenza della parte civile e delle sue conclusioni - ha omesso di decidere sulle legittime richieste della parte civile, come invece necessario anche laddove si proceda con il rito di cui all'art. 444 c.p.p. Posto che la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286), la sentenza impugnata deve dunque essere annullata nella parte relativa all'omessa decisione sulle richieste della [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, allorquando il giudice di legittimità annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale a quo se la relativa statuizione manchi del tutto, mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 c.p.p., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice (ex multis, Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101; Sez. U, n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680). Da ultimo deve escludersi che l'interesse della parte civile all'impugnazione sia venuto meno in ragione della successiva liquidazione da parte del Tribunale del compenso del difensore in ragione dell'ammissione della sua assistita al patrocinio a spese dello Stato, come documentato dalla difesa dell'imputato che in allegato alla citata memoria ha prodotto il relativo provvedimento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di condanna dell'imputata alla refusione delle spese in favore della parte civile e rinvia al Tribunale