CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 08782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15 giorni di arresto ed C 9.000 di ammenda, inflittagli all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato, in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, primo comma d. Igs. 42/2004 per aver realizzato su un immobile di sua proprietà, ubicato in zone sottoposta a vincolo paesaggistico, una struttura metallica intelaiata con innalzamento di mura perimetrali in mattoni e copertura con travi in legno in assenza di permesso di costruire. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta l'affermazione di responsabilità rilevando come la struttura realizzata non necessitasse di alcun titolo abilitativo trattandosi di un pergolato destinato ad ombreggiare il lastrico solare sul quale era stata realizzato a complemento dell'immobile in cui abitava la propria madre, e perciò rientrante tra le opere di edilizia libera. Sostiene che essendo il manufatto aperto su tutti i lati e provvisto di intelaiatura per esigenze di stabilità trattandosi di zona particolarmente ventosa, non poteva ritenersi, così come affermato dalla Corte di appello, che costituisse la struttura portante di un separato volume abitabile sia perché i materiali edili ivi rinvenuti erano pienamente compatibili con quanto già realizzato escludendo perciò che i lavori fossero ancora in corso al momento del sopralluogo, sia perché non vi era alcuna specificazione progettuale o esecutiva dalla quale evincerne una diversa successiva destinazione, sia perché mancava qualsiasi elemento strutturale idoneo a comprovarne la abitabilità. Assume in ogni caso che la sua estensione fosse del tutto irrilevante ai fini della sua destinazione, rilevando come la normativa regionale nel definire gli interventi urbani ad edilizia libera attribuisca scarsa rilevanza alle dimensioni delle opere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non si confronta con i puntuali rilievi spesi dal provvedimento in esame che esclude la riconducibilità del manufatto de quo ad un pergolato in ragione sia delle caratteristiche costruttive trattandosi di struttura saldamente ancorata al suolo, realizzata in muratura ed intelaiatura zincata, così da escludere il carattere di amovibilità delle impalcature destinate a sorreggere piante rampicanti, proprie della cd. edilizia libera, sia delle sue connotazioni strutturali che ne escludono la riconducibilità al concetto di pertinenza, riferita nella normativa urbanistica ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio in contestazione appartiene senza autonomia alla sua struttura, configurandone a tutti gli effetti un ampliamento e venendone altresì a modificare la sagoma. Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290; nello stesso senso Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628, che ha precisato che integra il reato la realizzazione, in mancanza del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto sul rilievo che costituisce "nuova costruzione" anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato, nonché Sez. 3, Sentenza n. 54692 del 02/10/2018 - dep. 07/12/2018, Barletta, Rv. 274210 secondo cui la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 380/2001, in quanto comporta un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma). Valenza squisitamente fattuale rivestono in ogni caso le deduzioni volte a contrastare la circostanza che si trattasse di lavori in corso, accertata dai giudici distrettuali sulla base della presenza di un cantiere aperto comprovata dalla presenza dei materiali edili e dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel verbale di PG. Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]