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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 10219/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15118/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA G.B.

MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3148/2020 depositata il 02/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3148/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 2 dicembre 2020.

La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa, resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie.

3. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso [OSCURATO:PERSONA], sfociata nell’atto di accertamento n. 66912/2017, con la quale era stata irrogata al Piccarreta, quale di Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A.–ai sensi dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”), testoratione temporis vigente - , la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 191, comma 3, TUF (sempre nel testo vigente), per la durata di quattro mesi, sul rilievo che la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri 19 esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA]).

3.1. La sentenza impugnata ha desunto “la sicura conoscenza del progetto” in capo al Piccarreta dalla email del 13 febbraio 2013, inviata anche per conoscenza al Direttore Generale, che “ricordava ai responsabili delle direzioni territoriali gli obbiettivi per l’anno in corso (2013), come ripartiti tra le stesse direzioni territoriali (ed il pacchetto di nuove sottoscrizioni che ciascuna era tenuta a perfezionare), e la necessità da cui una tale promozione conseguiva, cioè “garantire un flusso omogeneo tra le cessioni e le nuove sottoscrizioni”, proprio dunque il piano delineato dai vertici della Banca per far fronte, da un verso, alle molte cessioni e, dall’altro, per sopperirvi con nuove emissioni e nel contempo assicurare quella patrimonializzazione ormai indifferibile”.

Tale mail confermerebbe la responsabilità del ricorrente, “quale segno della partecipazione alla campagna di collocamento delle azioni.

Del resto il Piccarreta in sede ispettiva, ha affermato che ‘sono state fornite alla rete indicazioni in tal senso (vendita di azioni VB) in quanto al tempo vi era deficienza patrimoniale.

La DCMI ha fatto presente alla Rete che la Banca necessitava, nel rispetto della normativa vigente, il raggiungimento dell’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico’ “.

L’imputabilità della violazione dell’art. 94, comma 1, TUF sarebbe stata, quindi, giustificata proprio dal fatto che, consapevole della necessità della banca di procedere al rafforzamento dei mezzi patrimoniali, il Piccarreta si adoperò anch’egli perché la sistematica attività di vendita dei titoli, negoziati dalla banca con i clienti in contropartita diretta, e di emissione di nuove azioni mediante “aperture di libro”, desse il risultato sperato.

Quindi, secondo la sentenza impugnata, “escluso che l’opponente ignorasse il progetto in atto, nemmeno può negarsi la sua fattiva partecipazione unicamente perché quella mail sarebbe stata solo “girata” (e perché proprio da lui?) e fosse stata invece confezionata a valle di un processo decisionale ad esso Piccarreta estraneo, posto che la prima affermazione è priva di ogni riscontro (tale è non certo la risposta piccata, per altra vicenda, di un direttore territoriale circa la catena gerarchica cui era asseritamente legato) e la seconda contrasta con le ulteriori emergenze sottolineate dalla [OSCURATO:PERSONA] e non smentite.

In particolare la partecipazione alla riunione il 7/1/2013 del [OSCURATO:PERSONA] che mise a punto il piano di sottoscrizione di 12.000.000 di azioni per far fronte alla cessione preventivata di 9 milioni di azioni; a detta riunione del 7/1/2013 seguì proprio la mail in questione come confermato dal Direttore delle DT centro nord (cioè una delle direzioni destinatarie) [OSCURATO:PERSONA] (doc.7 [OSCURATO:PERSONA]).

Il suo apporto causale trova dunque riscontro nella mail come prodotto (e segno) di una fattiva partecipazione al disegno di rafforzamento della banca attraverso il vasto piano di cessione di azioni (la riferibilità alla fattispecie sanzionatoria ipotizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta incontestata)”.

4. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., avendo la Corte d’appello di Venezia posto a base della decisione un unico elemento di prova, segnatamente una email inviata dal Piccarreta in data 13 febbraio 2013, omettendo di verificare la sussistenza dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza” richiesti dalla norma.

La censura elenca (pagina 7 di ricorso) una serie di circostanze emerse nell’istruttoria, delle quali la Corte d’appello avrebbe dato atto, finendo, tuttavia, per ritenere acclarati “l’apporto causale” e la “fattiva partecipazione al disegno di rafforzamento della banca attraverso il vasto piano di cessione di azioni” sulla base della sola e-mail del 13 febbraio 2013.

Quella e-mail non avrebbe smentito affatto che il Piccarreta era un mero esecutore e non aveva preso parte attivamente alla predisposizione del piano di vendita delle azioni.

Nella memoria depositata il 23 febbraio 2024, il ricorrente espone, così, di confidare che “ la Suprema Corte sappia agevolmente cogliere quali multiformi significati si possano trarre dall’email del 13 febbraio 2013”.

5. Il motivo di ricorso è infondato.

L’art. 191 TUF (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita), nella formulazione ratione temporis applicabile, sanzionava “ chiunque” effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1; nella specie, a Catald o Piccarreta, quale responsabile della “direzione mercato Italia” di [OSCURATO:PERSONA], è stata contestata la violazione dell'art. 94, 1° comma, del TUF, perché la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di proprie azioni in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013.

La norma, pertanto, sanzionava “chiunque” effettuasse un'offerta al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo, pur non essendone l'offerente, l'emittente od il responsabile del collocamento, ancorché egli si limitasse ad operare nell'ambito di un'attività di collocamento svolta alle dipendenze del soggetto responsabile.

Ai fini dell’elemento soggettivo dell’illecito, la Corte d’appello di Venezia ha apprezzato la email del 13 febbraio 2013, dalla quale si ricavava il ruolo attivo svolto dal Piccarreta nella campagna di collocamento delle azioni.

In tal senso, la censura è carente di specifica riferibilità alla sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Venezia, a fronte del fatto rilevante da provare, costituito dall’aver [OSCURATO:PERSONA] effettuato un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1, TUF, non ha fatto uso di una presunzione, e cioè di una prova per induzione ricavata da un fatto noto diverso dal factum probandum, ma ha ritenuto che l’email del 13 febbraio 2013 costituisse essa stessa prova diretta documentale sufficiente ad affermare con un grado di certezza sufficiente l’esistenza del fatto storico riconducibile alla condotta di cui all’art. 191 TUF.

Il ricorrente, in realtà, invoca un apprezzamento dei fatti di causa difforme da quello operato dai giudici del merito, a norma dell’art. 116 c.p.c., chiedendo alla Corte di cassazione di verificare le fonti del convincimento di quei giudici, di apprezzare diversamente le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare la tesi posta a fondamento delle censure.

Tali operazioni, che suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non sono consentite nel giudizio di legittimità.

6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15118/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA G.B. MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3148/2020 depositata il 02/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3148/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 2 dicembre 2020. La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa, resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 3. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso [OSCURATO:PERSONA], sfociata nell’atto di accertamento n. 66912/2017, con la quale era stata irrogata al Piccarreta, quale di Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A.–ai sensi dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”), testoratione temporis vigente - , la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 191, comma 3, TUF (sempre nel testo vigente), per la durata di quattro mesi, sul rilievo che la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri 19 esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. La sentenza impugnata ha desunto “la sicura conoscenza del progetto” in capo al Piccarreta dalla email del 13 febbraio 2013, inviata anche per conoscenza al Direttore Generale, che “ricordava ai responsabili delle direzioni territoriali gli obbiettivi per l’anno in corso (2013), come ripartiti tra le stesse direzioni territoriali (ed il pacchetto di nuove sottoscrizioni che ciascuna era tenuta a perfezionare), e la necessità da cui una tale promozione conseguiva, cioè “garantire un flusso omogeneo tra le cessioni e le nuove sottoscrizioni”, proprio dunque il piano delineato dai vertici della Banca per far fronte, da un verso, alle molte cessioni e, dall’altro, per sopperirvi con nuove emissioni e nel contempo assicurare quella patrimonializzazione ormai indifferibile”. Tale mail confermerebbe la responsabilità del ricorrente, “quale segno della partecipazione alla campagna di collocamento delle azioni. Del resto il Piccarreta in sede ispettiva, ha affermato che ‘sono state fornite alla rete indicazioni in tal senso (vendita di azioni VB) in quanto al tempo vi era deficienza patrimoniale. La DCMI ha fatto presente alla Rete che la Banca necessitava, nel rispetto della normativa vigente, il raggiungimento dell’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico’ “. L’imputabilità della violazione dell’art. 94, comma 1, TUF sarebbe stata, quindi, giustificata proprio dal fatto che, consapevole della necessità della banca di procedere al rafforzamento dei mezzi patrimoniali, il Piccarreta si adoperò anch’egli perché la sistematica attività di vendita dei titoli, negoziati dalla banca con i clienti in contropartita diretta, e di emissione di nuove azioni mediante “aperture di libro”, desse il risultato sperato. Quindi, secondo la sentenza impugnata, “escluso che l’opponente ignorasse il progetto in atto, nemmeno può negarsi la sua fattiva partecipazione unicamente perché quella mail sarebbe stata solo “girata” (e perché proprio da lui?) e fosse stata invece confezionata a valle di un processo decisionale ad esso Piccarreta estraneo, posto che la prima affermazione è priva di ogni riscontro (tale è non certo la risposta piccata, per altra vicenda, di un direttore territoriale circa la catena gerarchica cui era asseritamente legato) e la seconda contrasta con le ulteriori emergenze sottolineate dalla [OSCURATO:PERSONA] e non smentite. In particolare la partecipazione alla riunione il 7/1/2013 del [OSCURATO:PERSONA] che mise a punto il piano di sottoscrizione di 12.000.000 di azioni per far fronte alla cessione preventivata di 9 milioni di azioni; a detta riunione del 7/1/2013 seguì proprio la mail in questione come confermato dal Direttore delle DT centro nord (cioè una delle direzioni destinatarie) [OSCURATO:PERSONA] (doc.7 [OSCURATO:PERSONA]). Il suo apporto causale trova dunque riscontro nella mail come prodotto (e segno) di una fattiva partecipazione al disegno di rafforzamento della banca attraverso il vasto piano di cessione di azioni (la riferibilità alla fattispecie sanzionatoria ipotizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta incontestata)”. 4. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., avendo la Corte d’appello di Venezia posto a base della decisione un unico elemento di prova, segnatamente una email inviata dal Piccarreta in data 13 febbraio 2013, omettendo di verificare la sussistenza dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza” richiesti dalla norma. La censura elenca (pagina 7 di ricorso) una serie di circostanze emerse nell’istruttoria, delle quali la Corte d’appello avrebbe dato atto, finendo, tuttavia, per ritenere acclarati “l’apporto causale” e la “fattiva partecipazione al disegno di rafforzamento della banca attraverso il vasto piano di cessione di azioni” sulla base della sola e-mail del 13 febbraio 2013. Quella e-mail non avrebbe smentito affatto che il Piccarreta era un mero esecutore e non aveva preso parte attivamente alla predisposizione del piano di vendita delle azioni. Nella memoria depositata il 23 febbraio 2024, il ricorrente espone, così, di confidare che “ la Suprema Corte sappia agevolmente cogliere quali multiformi significati si possano trarre dall’email del 13 febbraio 2013”. 5. Il motivo di ricorso è infondato. L’art. 191 TUF (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita), nella formulazione ratione temporis applicabile, sanzionava “ chiunque” effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1; nella specie, a Catald o Piccarreta, quale responsabile della “direzione mercato Italia” di [OSCURATO:PERSONA], è stata contestata la violazione dell'art. 94, 1° comma, del TUF, perché la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di proprie azioni in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013. La norma, pertanto, sanzionava “chiunque” effettuasse un'offerta al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo, pur non essendone l'offerente, l'emittente od il responsabile del collocamento, ancorché egli si limitasse ad operare nell'ambito di un'attività di collocamento svolta alle dipendenze del soggetto responsabile. Ai fini dell’elemento soggettivo dell’illecito, la Corte d’appello di Venezia ha apprezzato la email del 13 febbraio 2013, dalla quale si ricavava il ruolo attivo svolto dal Piccarreta nella campagna di collocamento delle azioni. In tal senso, la censura è carente di specifica riferibilità alla sentenza impugnata. La Corte d’appello di Venezia, a fronte del fatto rilevante da provare, costituito dall’aver [OSCURATO:PERSONA] effettuato un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1, TUF, non ha fatto uso di una presunzione, e cioè di una prova per induzione ricavata da un fatto noto diverso dal factum probandum, ma ha ritenuto che l’email del 13 febbraio 2013 costituisse essa stessa prova diretta documentale sufficiente ad affermare con un grado di certezza sufficiente l’esistenza del fatto storico riconducibile alla condotta di cui all’art. 191 TUF. Il ricorrente, in realtà, invoca un apprezzamento dei fatti di causa difforme da quello operato dai giudici del merito, a norma dell’art. 116 c.p.c., chiedendo alla Corte di cassazione di verificare le fonti del convincimento di quei giudici, di apprezzare diversamente le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare la tesi posta a fondamento delle censure. Tali operazioni, che suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non sono consentite nel giudizio di legittimità. 6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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