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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07594/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 28 marzo 2025 rideterminava la pena infitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 23 L. 110/75 in mesi sei di reclusione e 1400 euro di multa.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoaffidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente a fronte delle modifiche introdotte dalla L. 27 del 25 marzo 2011 le armi non catalogate non sarebbero più armi clandestine; coerentemente la Corte nel provvedimento impugnato, non ritendo che potesse ricorrere nello specifico la fattispecie di reatocontestata originariamente, riqualificava il fatto ai sensi degli artt. 2, 7 L. 865/67.

Secondo il ricorrente taleriqualificazione avrebbe dovuto portare all’ assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e al più a riqualificare la condottaai sensi del l ’art. 697 cod. pen . 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 20 bis, 62 bis, cod. pen. e 545 bis 546 cod. proc. pen.

A fronte della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. la Corte ha disatteso l’obbligo motivazionale, rigettando la richiesta in punto senza fornire una adeguata spiegazione della ragione del diniego.

Lamenta il ricorrente come l’unico parametro utilizzato nel provvedimentoimpugnato per rigettare la richiesta sia stato quello dei precedenti penali, senza alcuna valutazione prospettica fondata sulla personalità dell’imputato.

Infine,lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche in difetto di una valutazione completa della condotta tenuta al momento del controllo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999).

In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Tutti i profili di censura evidenziati nei motivi del ricorso avevano già fatto oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale che li ha motivatamente tutti disattesi.

Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta limitandosi a riproporre le medesime tesi difensive già disattese, senza fornire ulteriori elementi di riflessione; dunque, da un lato, le lamentate carenze motivazionali non sono sussistenti e dall’altro i motivi di ricorso appaiono aspecifici.

Di fatto ciò che il ricorrente lamenta non è un vizio motivazionale, cioè una carente, omessa o illogica motivazione, bensì è il contenuto stesso della decisione che, laddove logico ed argomentato non può essere oggetto di alcuna disamina da parte del giudice di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 28 marzo 2025 rideterminava la pena infitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 23 L. 110/75 in mesi sei di reclusione e 1400 euro di multa. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoaffidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente a fronte delle modifiche introdotte dalla L. 27 del 25 marzo 2011 le armi non catalogate non sarebbero più armi clandestine; coerentemente la Corte nel provvedimento impugnato, non ritendo che potesse ricorrere nello specifico la fattispecie di reatocontestata originariamente, riqualificava il fatto ai sensi degli artt. 2, 7 L. 865/67. Secondo il ricorrente taleriqualificazione avrebbe dovuto portare all’ assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e al più a riqualificare la condottaai sensi del l ’art. 697 cod. pen . 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 20 bis, 62 bis, cod. pen. e 545 bis 546 cod. proc. pen. A fronte della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. la Corte ha disatteso l’obbligo motivazionale, rigettando la richiesta in punto senza fornire una adeguata spiegazione della ragione del diniego. Lamenta il ricorrente come l’unico parametro utilizzato nel provvedimentoimpugnato per rigettare la richiesta sia stato quello dei precedenti penali, senza alcuna valutazione prospettica fondata sulla personalità dell’imputato. Infine,lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche in difetto di una valutazione completa della condotta tenuta al momento del controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Tutti i profili di censura evidenziati nei motivi del ricorso avevano già fatto oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale che li ha motivatamente tutti disattesi. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta limitandosi a riproporre le medesime tesi difensive già disattese, senza fornire ulteriori elementi di riflessione; dunque, da un lato, le lamentate carenze motivazionali non sono sussistenti e dall’altro i motivi di ricorso appaiono aspecifici. Di fatto ciò che il ricorrente lamenta non è un vizio motivazionale, cioè una carente, omessa o illogica motivazione, bensì è il contenuto stesso della decisione che, laddove logico ed argomentato non può essere oggetto di alcuna disamina da parte del giudice di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa
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