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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12191/2023

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a seguente Motivazione semplificata SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3892/20 in data 14/02/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 23/06/2020 che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, di ricettazione in concorso (capo A) e di tentato furto aggravato in concorso (capo B).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di ricettazione.

La sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, confermando quella di primo grado, parlando genericamente di "uno" dei protagonisti della vicenda come colui che ha "portato sul luogo il camion Iveco", finisce per addossare indistintamente a tutti gli imputati la responsabilità di un reato istantaneo.

3. I ricorsi sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza.

4. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

La comune doglianza difensiva, reiterando censura già proposte e validamente disattesa dai giudici di merito, non è idonea ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata, per la semplice ragione che essa tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

In tal senso, la Corte territoriale, dopo aver precisato che non è stata contestata la co-detenzione, fra tutti gli imputati, del mezzo provento di furto denunciato dodici giorni prima dei fatti oggetto della presente contestazione, ha riconosciuto come fosse da ritenere ragionevole che tutti i partecipanti, anche in assenza di plausibili versioni alternative, fossero ben consapevoli di partecipare ad un'articolata azione delittuosa (v. pag. 5 della sentenza impugnata).5.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Motivazione semplificata SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3892/20 in data 14/02/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 23/06/2020 che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, di ricettazione in concorso (capo A) e di tentato furto aggravato in concorso (capo B). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di ricettazione. La sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, confermando quella di primo grado, parlando genericamente di "uno" dei protagonisti della vicenda come colui che ha "portato sul luogo il camion Iveco", finisce per addossare indistintamente a tutti gli imputati la responsabilità di un reato istantaneo. 3. I ricorsi sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. 4. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. La comune doglianza difensiva, reiterando censura già proposte e validamente disattesa dai giudici di merito, non è idonea ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata, per la semplice ragione che essa tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. In tal senso, la Corte territoriale, dopo aver precisato che non è stata contestata la co-detenzione, fra tutti gli imputati, del mezzo provento di furto denunciato dodici giorni prima dei fatti oggetto della presente contestazione, ha riconosciuto come fosse da ritenere ragionevole che tutti i partecipanti, anche in assenza di plausibili versioni alternative, fossero ben consapevoli di partecipare ad un'articolata azione delittuosa (v. pag. 5 della sentenza impugnata).5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Sentenza Cassazione n. 12191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris