CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è del tutto generico l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, poiché privo del necessario requisito della specificità, prospettando profili di censura manchevoli dell'esplicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e dunque non connotati da effettiva pertinenza censoria avverso il decisum; che, invero, dalla connotazione generica del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, deriva l'inammissibilità del ricorso, dovendosi sul punto ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce [e che] tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e che, tra l'altro, la pena risulta fissata in misura inferiore al minimo edittale (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024