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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39114/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è del tutto generico l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, poiché privo del necessario requisito della specificità, prospettando profili di censura manchevoli dell'esplicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e dunque non connotati da effettiva pertinenza censoria avverso il decisum; che, invero, dalla connotazione generica del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, deriva l'inammissibilità del ricorso, dovendosi sul punto ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce [e che] tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e che, tra l'altro, la pena risulta fissata in misura inferiore al minimo edittale (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è del tutto generico l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, poiché privo del necessario requisito della specificità, prospettando profili di censura manchevoli dell'esplicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e dunque non connotati da effettiva pertinenza censoria avverso il decisum; che, invero, dalla connotazione generica del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, deriva l'inammissibilità del ricorso, dovendosi sul punto ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce [e che] tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e che, tra l'altro, la pena risulta fissata in misura inferiore al minimo edittale (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 39114/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris