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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 22968/2022

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DINANZA sul ricorso 27770/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Laterano N.18b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] R.G. 27770/17 Rilevato che: Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino ucraino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 27.2.2017.

Il GdP ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, del TUImm in quanto il cittadino straniero si era trattenuto illegalmente nel territorio nazionale, ed ha evidenziato come la parte ricorrente non avesse neanche dimostrato il possesso di un permesso di soggiorno legittimante la permanenza in Italia per coesione familiare e che comunque l'esigenza di unità familiare non poteva legittimare la disapplicazione della normativa nazionale disposta a tutela della integrità delle frontiere.

Il provvedimento, pubblicato il 4.9.2017, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

Considerato che: Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost, per la mancata comunicazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e mancata applicazione degli artt. 13, comma 2 bis e 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 8 della CEDU e della violazione del diritto all'unità familiare.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell'art. 12 della citata legge n. 189 del 2002, non è più richiesta l'audizione personale del ricorrente.

Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso ìn opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto).

Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ.(Sez. 1, sent. n. 3841/2006 ;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7217 del 30/03/2011; Sez. 1, 2139/2004).

Ciò posto, emerge dall'esame dell'incarto processuale che la comunicazione del provvedimento di fissazione della udienza di comparazione delle parti (che, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire a mezzo di telegramma o telefax) non è stato correttamente indirizzato presso l'indirizzo fax indicato dal procuratore costituito, con conseguente violazione del contraddittorio processuale e nullità conseguente degli atti successivi.

Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo, assorbe il secondo.

Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 27770/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Laterano N.18b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] R.G. 27770/17 Rilevato che: Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino ucraino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 27.2.2017. Il GdP ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, del TUImm in quanto il cittadino straniero si era trattenuto illegalmente nel territorio nazionale, ed ha evidenziato come la parte ricorrente non avesse neanche dimostrato il possesso di un permesso di soggiorno legittimante la permanenza in Italia per coesione familiare e che comunque l'esigenza di unità familiare non poteva legittimare la disapplicazione della normativa nazionale disposta a tutela della integrità delle frontiere. Il provvedimento, pubblicato il 4.9.2017, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. Considerato che: Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost, per la mancata comunicazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e mancata applicazione degli artt. 13, comma 2 bis e 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 8 della CEDU e della violazione del diritto all'unità familiare. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell'art. 12 della citata legge n. 189 del 2002, non è più richiesta l'audizione personale del ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso ìn opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ.(Sez. 1, sent. n. 3841/2006 ;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7217 del 30/03/2011; Sez. 1, 2139/2004). Ciò posto, emerge dall'esame dell'incarto processuale che la comunicazione del provvedimento di fissazione della udienza di comparazione delle parti (che, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire a mezzo di telegramma o telefax) non è stato correttamente indirizzato presso l'indirizzo fax indicato dal procuratore costituito, con conseguente violazione del contraddittorio processuale e nullità conseguente degli atti successivi. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo, assorbe il secondo. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camer
Decreto Cassazione n. 22968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris