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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 agosto 2025

Cassazione n. 14241/2026

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to a Pisa il 20/06/1992 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti ed ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto confermava il decreto del 22 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo per equivalente ai fini di confisca, sino alla concorrenza della somma di euro 5.895.824,455, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver indicato nelle dichiarazioni annuali IVA relative alle annualità dal 2018 al 2021 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di euro 53.680.943,38 corrispondente ad un'IVA complessiva evasa di euro 11.791.648,91, avvalendosi, in qualità di Il iamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, emesse da società utilizzate per le frodi carosello.

2. Ricorre avverso l'indicato provvedimento il difensore dell'indagato che deduce, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 e 321, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del requisito richiesto dalla norma processuale del periculum in mora e per inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablatoria. 2.1 Si osserva, in particolare, che nei provvedimenti impugnati non sono state indicate le ragioni per le quali si è reso necessario l'effetto anticipatorio della confisca e quali sarebbero state le condotte ascritte all'indagato, tali da integrare il pericolo richiesto.

In particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il periculum sulla scorta elementi ritenuti frutto di grave errore di applicazione della legge penale e di illogicità intrinseca, non colmati dal Tribunale del riesame che, adito anche sugli stessi, si è riportato ad una annotazione di polizia giudiziaria (del 19 settembre 2025), redatta dopo il sequestro, prodotta dal pubblico ministero nel corso dell'udienza, che invero riassume il contenuto di una relazione redatta dall'amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari a seguito del sequestro delle quote societarie di una società - la [OSCURATO:SOCIETA]. - posseduta al 70% dall'indagato.

Così facendo, e dunque valorizzando i due principali elementi su cui si fonda l'annotazione (la distribuzione di royalties percepite dell'indagato sulla base di una delibera assunta dal Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2025; due delibere assunte dal Consiglio di amministrazione il 27 agosto 2025, decise dopo il sequestro cautelare, che dimostrerebbero, secondo il Tribunale, l'intento di disporre dei propri beni a dispetto del vincolo ablatorio) il Tribunale è incorso in un palese errore di lettura dei dati processuali, in quanto, si osserva, l'indagato è venuto a conoscenza del decreto emesso solo all'atto della sua notifica, effettuata il 28 agosto 2025, e dunque il giorno dopo le due delibere, quando poteva (ancora) liberamente disporre delle proprie quote e del diritto di voto relativo ad un rilevante investimento all'estero, per il quale era già stata pagata la caparra che sarebbe andata persa. 2.2 Inoltre, si aggiunge, il Tribunale se ha valorizzato la produzione del pubblico ministero, non altrettanto ha fatto con quella difensiva, non avendo tenuto in considerazione la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il patrimonio dell'indagato non è stato in alcun modo modificato, ma, al contrario, si è incrementato, nonostante la conoscenza da parte dello stesso delle numerose pendenze tributarie risalenti quantomeno al 2019 quale primo accertamento, sino alla notifica di altri atti giudiziari di natura penale negli anni successivi, rilievi, 2questi, che sono ritenuti idonei a mettere in discussioni le fondamenta dell'effetto ablativo e che sono stati ignorati dal Tribunale. 2.3 Altra violazione di legge si è realizzata, nel provvedimento impugnato, laddove lo stesso giustifica il pericolo di dispersione con l'incapacità del patrimonio dell'indagato a soddisfare il valore dell'imposta asseritamente evasa, quantificata dal Giudice per le indagini preliminari in cinque milioni circa, per posizione personale, violando così i principi espressi da questa Corte secondo cui il giudice è tenuto a fornire congrua motivazione relativamente agli elementi soggettivi ed oggettivi connessi al comportamento dell'indagato che lascino temere il compimento di atti dispositivi che comportino il depauperamento del suo patrimonio.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con motivi aggiunti, il difensore dell'indagato ha ripercorso l'iter procedimentale, osservando che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro «per un valore complessivo non superiore ad C 11.791.648,91, quale profitto di tutti i reati di cui al capo 1», ossia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e che nel disposto riesame si era «evidenziato che il profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuato nei compensi ottenuti per la carica di amministratore e che nel caso si volesse ritenere che il profitto del [OSCURATO:PERSONA] sia equivalente a quello della società questo è pari ad euro 124.697,00... [e che]... qualora si considerasse il profitto per tutti i partecipanti alla frode carosello in 11 milioni questo andrebbe suddiviso per le società che hanno partecipato alla frode carosello e per tutti i soggetti che hanno concorso ad essa».

Ci si duole, quindi, della motivazione apparente sulla sussistenza del periculum, caratterizzata da una evidente violazione di legge, adottata dal Tribunale del riesame, e ciò con riferimento alla quantificazione del profitto del reato, imputato esclusivamente all'amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] ed all'amministratore di fatto omettendo di considerare gli altri soggetti che hanno concorso nel perfezionare la frode fiscale.

Si richiamano quindi i principi espressi da Sez.

U, Ellade e si evidenza che le due condotte che il Tribunale del riesame richiama, riportandosi alla produzione documentale del pubblico ministero, non sono altro che atti gestori della società TZERO, che non provano l'esistenza del periculum, che non è, altresì, provata neanche dalla consapevolezza dell'utilizzo della società per commettere frodi, desumibile dal PVC ricevuto dall'indagato nel 2019.

Si aggiunge inoltre che il Tribunale del riesame, così come il giudice per le indagini preliminari, si sono sottratti alla determinazione del profitto del reato, 3posto che la motivazione del Tribunale sul punto è del tutto apparente e non rispettosa del dettato normativo, oltre che dei principi espressi da Sez.

U, Massini.

Il ricorrente è, in tesi, una mera testa di legno ed il profitto per costui poteva essere facilmente individuato nei compensi da amministratore ricevuti per le attività di prestanome, tenendo in considerazione il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun ruolo operativo nella [OSCURATO:PERSONA] come emerge dalle conversazioni skype riversate in atti, dalle quali si evince la totale assenza di contatti o di attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che tutte le persone sentite a sommarie informazioni hanno fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] ed hanno affermato di non aver mai intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], ma con il Maggi.

Si conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

1.1. Il composito motivo di censura, relativo alla violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 per insussistenza del requisito richiesto del periculum in mora e per inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, quale ingiustificata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica, è inammissibile in quanto diretto ad ottenere valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). 1.2 Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta dal ricorrente in sede di riesame dove - come si dà atto nell'ordinanza impugnata - premessa la non contestazione dei gravi indizi di colpevolezza (rectius: fumus commissi delicti) quanto alla frode carosello realizzata, si era evidenziata l'insussistenza di esigenze cautelari con riferimento alla posizione del ricorrente, che a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), rivestiva nella vicenda un ruolo del tutto marginale, e l'assenza del periculum in mora, sia con riferimento alle modalità del calcolo operato, in quanto il volume di affari rilevante durante il periodo in cui la società aveva operato attraverso le frodi era del tutto falsato, sia perché il profitto concreto non potrebbe mai essere pari all'IVA emessa in deduzione, dovendosi tenere conto anche dell'IVA a debito conseguente alle vendite della merce acquistata, affermando, complessivamente, Th 4 (che l'evasione sarebbe solo virtuale e che il profitto, al più, si sarebbe concretizzato in somme modeste. 1.3 A fronte di queste deduzioni, il Tribunale, nel provvedimento impugnato, dando conto della relazione allegata alla memoria difensiva sulla consistenza patrimoniale del ricorrente nel 2023 e analizzando il fumus commissi delicti, ha premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui il ricorrente era amministratore dal 10 dicembre 2015 al 29 giugno 2023 (il coindagato [OSCURATO:PERSONA] era invece broker/agente), aveva partecipato ad una frode carosello dell'IVA, nell'ambito della quale era stata inserita al secondo livello delle cessioni dei prodotti informatici tra società italiane e società straniere svolgendo il ruolo di società nazionale filtro, con a monte i fornitori comunitari, quindi le società nazionali carterie, le società filtro di primo e secondo livello (tra cui la società gestita dal ricorrente) ed infine la società beneficiaria della frode (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), spiegandone il meccanismo e gli indizi a sostegno (tra cui le intercettazioni captate e gli accertamenti compiuti presso la società logistica ove i beni venivano depositati) e così rispondendo ai rilievi difensivi in punto di riferibilità e consapevolezza della condotta in capo al ricorrente.

Quanto al periculum in mora - non senza valorizzare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata destinataria di un accertamento e di un verbale di contestazione in data 20 dicembre 2019, per aver partecipato, relativamente alle imposte per l'anno 2018, ad una frode carosello IVA, operando come soggetto interponente di secondo livello, elemento, questo, fondatamente ritenuto indice della consapevolezza sin dal 2019, da parte del ricorrente, dell'utilizza della società per commettere frodi IVA - il Tribunale, con motivazione immune ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, delle emergenze della documentazione e dei rilievi effettuati, non accoglibili i rilievi difensivi, avendo richiamato quanto affermato, in termini logici e coerenti, dal giudice per le indagini preliminari, laddove si era affermato che i beni sequestrati avrebbero potuto essere intestati a terzi compiacenti o a società schermo, una volta che gli indagati fossero venuti a conoscenza della possibilità di subire una confisca per equivalente; che il volume di affari della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva subito una vertiginosa riduzione, da 16 milioni di euro nel 2018 a meno di un milione di euro nel 2023 e che quindi era necessario anticipare l'effetto ablativo, perché il patrimonio della società si stava prosciugando. 1.4 Rispetto a tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive, oltre ad insistere sulla insussistenza del periculum, spostano le deduzioni sulla consapevolezza del ricorrente, ancorandola alla notifica del provvedimento di sequestro nel procedimento che occupa, nonostante quanto rilevato, in termini coerenti e privi di aporie, dal Tribunale, nella parte in cui ha fatto riferimento al 5verbale di contestazione del 2019, su cui la difesa nulla osserva, e denunciano così vizi che non integrano neanche quello di violazione di legge, nel quale vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ((cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata non è certamente apparente, in quanto con essa si è ampiamente motivato, come visto, sugli elementi fondanti il periculum in mora, facendo corretta applicazione dei principi espressi da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, che per altro la difesa richiama espressamente nel ricorso proposto.

Inoltre, nonostante il motivo originario non riguardasse l'applicazione dei principi di diritto espressi da Sez.

U, Massini, ma investisse, più in generale, il tema della proporzionalità del sequestro e la corretta applicazione dei principi espressi da Sez.

U, Ellade, il Tribunale ha anche ripercorso il ragionamento effettuato dal giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto di procedere al solo sequestro preventivo per equivalente, senza attingere la società, facendo così corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella recente pronuncia Sez.

U, Massini (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), estesi, nel caso in esame, al reato tributario, e anche in relazione ai reati tributari plurisoggettivi, ed alla possibilità di sottoporre ad ablazione il profitto da ciascuno percepito, senza ricorso al principio solidaristico, così spiegando, in termini giuridicamente corretti, oltre che conformi ai principi espressi dal diritto vivente (cfr Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01), la ripartizione in parti eguali delle somme da sequestrare.

A fronte di queste considerazioni e di quanto riportato da pag. 15 a pag. 18 del provvedimento impugnato appare evidente che le censure del ricorrente sono volte, oltre che a sindacare l'adeguatezza e la logicità di tale motivazione, anche a censurare la valutazione delle risultanze raccolte, tra l'altro riproponendo le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale e motivatamente disattese, dunque formulando censure non consentite nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali.

Né le valutazioni delle risultanze raccolte sono smentite dal fatto che il Tribunale abbia fatto riferimento alla annotazione della guardia di finanza del 19 6settembre 2024, nella quale si evidenzia che l'assemblea dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA] (la cui maggioranza delle quote era posseduta dal ricorrente) aveva disposto, il 27 agosto 2025, un investimento finanziario a sequestro eseguito, nonostante a quella data il ricorrete non avesse ancora avuto la notifica del decreto (avvenuta il giorno dopo) e non fosse quindi consapevole della misura ablatoria, o fossero stati corrisposti, sempre a quella data, le Royalites, avendo il Tribunale già ritenuto - nella parte relativa al fumus commissi delicti - la consapevolezza da parte del ricorrente della esistenza di indagini a carico della società da lui amministrata per le frodi carosello dell'IVA già dal 2019 ed avendo, con motivazione immune da censure rilevato che anche i summenzionati, ulteriori elementi, unitamente agli altri sopradescritti, valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari, fossero sufficienti a ritenere, in termini concreti, il rischio di dispersione del patrimonio.

2. InammissibilEg, sono anche i motivi nuovi introdotti con la memoria depositata, per inammissibilità del motivo originario. 2.1 A parte il rilievo che, per quanto riguarda i principi espressi da Sez.

U, Massini, tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale per il riesame ne hanno fatto corretta applicazione, come già illustrato in precedenza, questo Collegio intende dare continuità al principio espresso da Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01 e, prima ancora, da Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01 secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette al motivo nuovo, atteso il vizio radicale che inficia i motivi originari, oltre che la totale mancanza di collegamento con gli stessi (la questione relativa al profitto era stata posta nel motivo originario solo sotto il profilo della proporzionalità della misura ablatoria e non già in rapporto a quanto affermato da Sez.

U, Massini), anche considerato che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione, elemento questo particolarmente rilevante nel caso in esame, atteso che la ricorrente non aveva in alcun modo introdotto tale tema in precedenza, nonostante sullo stesso si fossero pronunciati i giudici di merito. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la 7sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MIARIO 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Pisa il 20/06/1992 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti ed ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto confermava il decreto del 22 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo per equivalente ai fini di confisca, sino alla concorrenza della somma di euro 5.895.824,455, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver indicato nelle dichiarazioni annuali IVA relative alle annualità dal 2018 al 2021 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di euro 53.680.943,38 corrispondente ad un'IVA complessiva evasa di euro 11.791.648,91, avvalendosi, in qualità di Il iamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, emesse da società utilizzate per le frodi carosello. 2. Ricorre avverso l'indicato provvedimento il difensore dell'indagato che deduce, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 e 321, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del requisito richiesto dalla norma processuale del periculum in mora e per inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablatoria. 2.1 Si osserva, in particolare, che nei provvedimenti impugnati non sono state indicate le ragioni per le quali si è reso necessario l'effetto anticipatorio della confisca e quali sarebbero state le condotte ascritte all'indagato, tali da integrare il pericolo richiesto. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il periculum sulla scorta elementi ritenuti frutto di grave errore di applicazione della legge penale e di illogicità intrinseca, non colmati dal Tribunale del riesame che, adito anche sugli stessi, si è riportato ad una annotazione di polizia giudiziaria (del 19 settembre 2025), redatta dopo il sequestro, prodotta dal pubblico ministero nel corso dell'udienza, che invero riassume il contenuto di una relazione redatta dall'amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari a seguito del sequestro delle quote societarie di una società - la [OSCURATO:SOCIETA]. - posseduta al 70% dall'indagato. Così facendo, e dunque valorizzando i due principali elementi su cui si fonda l'annotazione (la distribuzione di royalties percepite dell'indagato sulla base di una delibera assunta dal Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2025; due delibere assunte dal Consiglio di amministrazione il 27 agosto 2025, decise dopo il sequestro cautelare, che dimostrerebbero, secondo il Tribunale, l'intento di disporre dei propri beni a dispetto del vincolo ablatorio) il Tribunale è incorso in un palese errore di lettura dei dati processuali, in quanto, si osserva, l'indagato è venuto a conoscenza del decreto emesso solo all'atto della sua notifica, effettuata il 28 agosto 2025, e dunque il giorno dopo le due delibere, quando poteva (ancora) liberamente disporre delle proprie quote e del diritto di voto relativo ad un rilevante investimento all'estero, per il quale era già stata pagata la caparra che sarebbe andata persa. 2.2 Inoltre, si aggiunge, il Tribunale se ha valorizzato la produzione del pubblico ministero, non altrettanto ha fatto con quella difensiva, non avendo tenuto in considerazione la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il patrimonio dell'indagato non è stato in alcun modo modificato, ma, al contrario, si è incrementato, nonostante la conoscenza da parte dello stesso delle numerose pendenze tributarie risalenti quantomeno al 2019 quale primo accertamento, sino alla notifica di altri atti giudiziari di natura penale negli anni successivi, rilievi, 2questi, che sono ritenuti idonei a mettere in discussioni le fondamenta dell'effetto ablativo e che sono stati ignorati dal Tribunale. 2.3 Altra violazione di legge si è realizzata, nel provvedimento impugnato, laddove lo stesso giustifica il pericolo di dispersione con l'incapacità del patrimonio dell'indagato a soddisfare il valore dell'imposta asseritamente evasa, quantificata dal Giudice per le indagini preliminari in cinque milioni circa, per posizione personale, violando così i principi espressi da questa Corte secondo cui il giudice è tenuto a fornire congrua motivazione relativamente agli elementi soggettivi ed oggettivi connessi al comportamento dell'indagato che lascino temere il compimento di atti dispositivi che comportino il depauperamento del suo patrimonio. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con motivi aggiunti, il difensore dell'indagato ha ripercorso l'iter procedimentale, osservando che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro «per un valore complessivo non superiore ad C 11.791.648,91, quale profitto di tutti i reati di cui al capo 1», ossia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e che nel disposto riesame si era «evidenziato che il profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuato nei compensi ottenuti per la carica di amministratore e che nel caso si volesse ritenere che il profitto del [OSCURATO:PERSONA] sia equivalente a quello della società questo è pari ad euro 124.697,00... [e che]... qualora si considerasse il profitto per tutti i partecipanti alla frode carosello in 11 milioni questo andrebbe suddiviso per le società che hanno partecipato alla frode carosello e per tutti i soggetti che hanno concorso ad essa». Ci si duole, quindi, della motivazione apparente sulla sussistenza del periculum, caratterizzata da una evidente violazione di legge, adottata dal Tribunale del riesame, e ciò con riferimento alla quantificazione del profitto del reato, imputato esclusivamente all'amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] ed all'amministratore di fatto omettendo di considerare gli altri soggetti che hanno concorso nel perfezionare la frode fiscale. Si richiamano quindi i principi espressi da Sez. U, Ellade e si evidenza che le due condotte che il Tribunale del riesame richiama, riportandosi alla produzione documentale del pubblico ministero, non sono altro che atti gestori della società TZERO, che non provano l'esistenza del periculum, che non è, altresì, provata neanche dalla consapevolezza dell'utilizzo della società per commettere frodi, desumibile dal PVC ricevuto dall'indagato nel 2019. Si aggiunge inoltre che il Tribunale del riesame, così come il giudice per le indagini preliminari, si sono sottratti alla determinazione del profitto del reato, 3posto che la motivazione del Tribunale sul punto è del tutto apparente e non rispettosa del dettato normativo, oltre che dei principi espressi da Sez. U, Massini. Il ricorrente è, in tesi, una mera testa di legno ed il profitto per costui poteva essere facilmente individuato nei compensi da amministratore ricevuti per le attività di prestanome, tenendo in considerazione il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun ruolo operativo nella [OSCURATO:PERSONA] come emerge dalle conversazioni skype riversate in atti, dalle quali si evince la totale assenza di contatti o di attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che tutte le persone sentite a sommarie informazioni hanno fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] ed hanno affermato di non aver mai intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], ma con il Maggi. Si conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 1.1. Il composito motivo di censura, relativo alla violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 per insussistenza del requisito richiesto del periculum in mora e per inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, quale ingiustificata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica, è inammissibile in quanto diretto ad ottenere valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). 1.2 Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta dal ricorrente in sede di riesame dove - come si dà atto nell'ordinanza impugnata - premessa la non contestazione dei gravi indizi di colpevolezza (rectius: fumus commissi delicti) quanto alla frode carosello realizzata, si era evidenziata l'insussistenza di esigenze cautelari con riferimento alla posizione del ricorrente, che a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), rivestiva nella vicenda un ruolo del tutto marginale, e l'assenza del periculum in mora, sia con riferimento alle modalità del calcolo operato, in quanto il volume di affari rilevante durante il periodo in cui la società aveva operato attraverso le frodi era del tutto falsato, sia perché il profitto concreto non potrebbe mai essere pari all'IVA emessa in deduzione, dovendosi tenere conto anche dell'IVA a debito conseguente alle vendite della merce acquistata, affermando, complessivamente, Th 4 (che l'evasione sarebbe solo virtuale e che il profitto, al più, si sarebbe concretizzato in somme modeste. 1.3 A fronte di queste deduzioni, il Tribunale, nel provvedimento impugnato, dando conto della relazione allegata alla memoria difensiva sulla consistenza patrimoniale del ricorrente nel 2023 e analizzando il fumus commissi delicti, ha premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui il ricorrente era amministratore dal 10 dicembre 2015 al 29 giugno 2023 (il coindagato [OSCURATO:PERSONA] era invece broker/agente), aveva partecipato ad una frode carosello dell'IVA, nell'ambito della quale era stata inserita al secondo livello delle cessioni dei prodotti informatici tra società italiane e società straniere svolgendo il ruolo di società nazionale filtro, con a monte i fornitori comunitari, quindi le società nazionali carterie, le società filtro di primo e secondo livello (tra cui la società gestita dal ricorrente) ed infine la società beneficiaria della frode (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), spiegandone il meccanismo e gli indizi a sostegno (tra cui le intercettazioni captate e gli accertamenti compiuti presso la società logistica ove i beni venivano depositati) e così rispondendo ai rilievi difensivi in punto di riferibilità e consapevolezza della condotta in capo al ricorrente. Quanto al periculum in mora - non senza valorizzare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata destinataria di un accertamento e di un verbale di contestazione in data 20 dicembre 2019, per aver partecipato, relativamente alle imposte per l'anno 2018, ad una frode carosello IVA, operando come soggetto interponente di secondo livello, elemento, questo, fondatamente ritenuto indice della consapevolezza sin dal 2019, da parte del ricorrente, dell'utilizza della società per commettere frodi IVA - il Tribunale, con motivazione immune ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, delle emergenze della documentazione e dei rilievi effettuati, non accoglibili i rilievi difensivi, avendo richiamato quanto affermato, in termini logici e coerenti, dal giudice per le indagini preliminari, laddove si era affermato che i beni sequestrati avrebbero potuto essere intestati a terzi compiacenti o a società schermo, una volta che gli indagati fossero venuti a conoscenza della possibilità di subire una confisca per equivalente; che il volume di affari della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva subito una vertiginosa riduzione, da 16 milioni di euro nel 2018 a meno di un milione di euro nel 2023 e che quindi era necessario anticipare l'effetto ablativo, perché il patrimonio della società si stava prosciugando. 1.4 Rispetto a tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive, oltre ad insistere sulla insussistenza del periculum, spostano le deduzioni sulla consapevolezza del ricorrente, ancorandola alla notifica del provvedimento di sequestro nel procedimento che occupa, nonostante quanto rilevato, in termini coerenti e privi di aporie, dal Tribunale, nella parte in cui ha fatto riferimento al 5verbale di contestazione del 2019, su cui la difesa nulla osserva, e denunciano così vizi che non integrano neanche quello di violazione di legge, nel quale vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ((cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata non è certamente apparente, in quanto con essa si è ampiamente motivato, come visto, sugli elementi fondanti il periculum in mora, facendo corretta applicazione dei principi espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, che per altro la difesa richiama espressamente nel ricorso proposto. Inoltre, nonostante il motivo originario non riguardasse l'applicazione dei principi di diritto espressi da Sez. U, Massini, ma investisse, più in generale, il tema della proporzionalità del sequestro e la corretta applicazione dei principi espressi da Sez. U, Ellade, il Tribunale ha anche ripercorso il ragionamento effettuato dal giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto di procedere al solo sequestro preventivo per equivalente, senza attingere la società, facendo così corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella recente pronuncia Sez. U, Massini (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), estesi, nel caso in esame, al reato tributario, e anche in relazione ai reati tributari plurisoggettivi, ed alla possibilità di sottoporre ad ablazione il profitto da ciascuno percepito, senza ricorso al principio solidaristico, così spiegando, in termini giuridicamente corretti, oltre che conformi ai principi espressi dal diritto vivente (cfr Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01), la ripartizione in parti eguali delle somme da sequestrare. A fronte di queste considerazioni e di quanto riportato da pag. 15 a pag. 18 del provvedimento impugnato appare evidente che le censure del ricorrente sono volte, oltre che a sindacare l'adeguatezza e la logicità di tale motivazione, anche a censurare la valutazione delle risultanze raccolte, tra l'altro riproponendo le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale e motivatamente disattese, dunque formulando censure non consentite nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali. Né le valutazioni delle risultanze raccolte sono smentite dal fatto che il Tribunale abbia fatto riferimento alla annotazione della guardia di finanza del 19 6settembre 2024, nella quale si evidenzia che l'assemblea dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA] (la cui maggioranza delle quote era posseduta dal ricorrente) aveva disposto, il 27 agosto 2025, un investimento finanziario a sequestro eseguito, nonostante a quella data il ricorrete non avesse ancora avuto la notifica del decreto (avvenuta il giorno dopo) e non fosse quindi consapevole della misura ablatoria, o fossero stati corrisposti, sempre a quella data, le Royalites, avendo il Tribunale già ritenuto - nella parte relativa al fumus commissi delicti - la consapevolezza da parte del ricorrente della esistenza di indagini a carico della società da lui amministrata per le frodi carosello dell'IVA già dal 2019 ed avendo, con motivazione immune da censure rilevato che anche i summenzionati, ulteriori elementi, unitamente agli altri sopradescritti, valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari, fossero sufficienti a ritenere, in termini concreti, il rischio di dispersione del patrimonio. 2. InammissibilEg, sono anche i motivi nuovi introdotti con la memoria depositata, per inammissibilità del motivo originario. 2.1 A parte il rilievo che, per quanto riguarda i principi espressi da Sez. U, Massini, tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale per il riesame ne hanno fatto corretta applicazione, come già illustrato in precedenza, questo Collegio intende dare continuità al principio espresso da Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01 e, prima ancora, da Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01 secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette al motivo nuovo, atteso il vizio radicale che inficia i motivi originari, oltre che la totale mancanza di collegamento con gli stessi (la questione relativa al profitto era stata posta nel motivo originario solo sotto il profilo della proporzionalità della misura ablatoria e non già in rapporto a quanto affermato da Sez. U, Massini), anche considerato che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione, elemento questo particolarmente rilevante nel caso in esame, atteso che la ricorrente non aveva in alcun modo introdotto tale tema in precedenza, nonostante sullo stesso si fossero pronunciati i giudici di merito. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la 7sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MIARIO 8
Decreto Cassazione n. 14241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris