CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 37930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 23 marzo 2022 che ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal condannato volto ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ingiunzione alla demolizione disposta in esecuzione della sentenza n. 847 del 2000 del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli, di condanna per il reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Si deduce il vizio della motivazione nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, limitatamente al punto 4 dell'istanza, perché «non vi era la legittimità del ricorrente a proporre procedimento di esecuzione in quanto l'immobile era stato oggetto di confisca a seguito della sentenza della Corte di appello di Napoli n.3980/2019 del 20/05/2019 e della relativa sentenza della Corte di cassazione n.37803/2020» e nella parte in cui il Giudice avrebbe omesso la valutazione sui motivi dell'istanza sull'impossibilità ad eseguire l'ingiunzione a demolire, essendo il bene oggetto dell'ingiunzione a demolire confiscato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'incidente di esecuzione depositato il 9 giugno 2020 il ricorrente ha chiesto la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al punto 4 - intitolato «porzione dell'immobile oggetto di ingiunzione a demolire, già sottoposta a sequestro preventivo in altro procedimento penale» - limitandosi ad evidenziare che l'immobile oggetto di ingiunzione a demolire fosse per il 30% della cubatura sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in altro procedimento penale pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli per i reati ex art. 416-bis cod. pen. ed altro. 1.1. Risulta dal provvedimento impugnato che all'udienza del 26 gennaio 2022 la difesa ha deposito la sentenza della Corte di cassazione n. 37803 del 2020 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2019, nel processo per il reato associativo. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile il motivo 4 dell'incidente di esecuzione ritenendo che fosse possibile che sullo stesso bene sussistano diversi provvedimenti esecutivi, la confisca e l'ordine di demolizione.Tale decisione è del tutto corretta perché la confisca del bene non costituisce di per sé una causa di revoca o di sospensione dell'ordine di esecuzione. Soprattutto, il Giudice dell'esecuzione non ha dichiarato l'inesistenza della legittimazione o dell'interesse ad agire - che per il ricorrente consisterebbe nel dover pagare le spese della demolizione eseguita d'autorità - come invece si indica nel ricorso. Il ricorso prospetta, pertanto, argomentazioni che sono avulse dalla motivazione del provvedimento impugnato ed è pertanto privo del requisito della specificità estrinseca. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de