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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 34447/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 marzo 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale la società [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., nella qualità di terzo interessato, ha chiesto la revoca della confisca di beni immobili disposta con sentenza del medesimo Tribunale del 18 febbraio 2021, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 17 marzo 2022, irrevocabile il 21 aprile 2023 a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha respinto la tesi della buona fede del terzo, richiamando quanto già deciso, sul punto, nel corso del procedimento di cognizione avente ad oggetto il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di [OSCURATO:PERSONA].

L'irregolarità derivante dalla mancata notifica al terzo del provvedimento ablatorio è stata ritenuta sostanzialmente sanata dalla proposizione dell'incidente di esecuzione.

In ordine alla natura fraudolenta delle operazioni realizzate dall'imputato e direttamente coinvolgenti gli immobili per i quali è stata avanzata istanza di revoca, sono state richiamate le decisioni dei giudici di merito.

Il Tribunale ha ritenuto che l'elemento nuovo addotto a fondamento dell'istanza di revoca (transazione del 4 maggio 2023) non fosse effettivamente tale e, comunque, non potesse considerarsi idoneo a supportare la richiesta della società terza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico composito motivo con il quale ha evidenziato plurime violazioni di legge sostanziale e processuale (anche di ordine sovranazionale) e omessa motivazione sulle violazioni di legge già rilevate davanti al giudice dell'esecuzione.

In particolare, ha eccepito come la stessa possibilità di procedere alla confisca dei beni ai danni di un terzo che, a norma dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. potrebbe non essere stato messo in condizione di partecipare al processo, contrasti con i principi di cui all'art. 7 CEDU e all'art. 8, parr. 1, 7 e 9 della Direttiva n. 2014/42, in combinato disposto con quello di cui all'art. 47 CDFUE.

Sarebbe, altresì, integrata la violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost.Ha evidenziato come la tutela del terzo sia espressamente prevista dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000.Le eccezioni sollevate sul punto dalla società non sono state prese in considerazione nel processo di cognizione, stante la ritenuta inammissibilità della costituzione in giudizio del terzo non avvisato; parimenti non sono state esaminate dal giudice dell'esecuzione che non ha motivato sulla eccepita violazione dei principi sovranazionali e costituzionali.

Il ricorrente ha contestato anche il passaggio motivazionale sulla buona fede del terzo relativamente alla quale la motivazione dei giudici della cognizione e del giudice dell'esecuzione non hanno potuto considerare le deduzioni del terzo che non ha preso parte a quei procedimenti.

Ha riepilogato le questioni poste davanti al giudice dell'esecuzione in punto di buona fede ed effettività dell'acquisto dei beni oggetto di confisca; tutti temi rimasti privi di risposta alcuna da parte del Tribunale adito in sede esecutiva.

La ricorrente ha ribadito quanto già esposto a proposito della intervenuta transazione e lamentato la mancata valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui viene interpretato nel senso che l'omesso avviso al terzo costituisce una mera irregolarità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione.

2. Si verte in tema di istanza del terzo proposta davanti al giudice dell'esecuzione ed avente ad oggetto la richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca definitiva a seguito di sentenza penale.

Trova applicazione, pertanto, il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, 666 e 676 cod. proc. pen. in base ai quali il giudice dell'esecuzione provvede de plano, sulla richiesta originaria e, in seguito all'opposizione, previa instaurazione del contraddittorio e fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

A nulla rileva che, sulla richiesta iniziale si sia proceduto all'esito di udienza, come nel caso di specie.

E' stato, anche di recente, condivisibilmente affermato che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403).

Deve, pertanto, essere assicurata, ancora una volta, continuità al principio secondo cui « il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis"» (fra le molte, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720).

3. Da quanto esposto discende la qualificazione del ricorso per cassazione proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale la società [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., nella qualità di terzo interessato, ha chiesto la revoca della confisca di beni immobili disposta con sentenza del medesimo Tribunale del 18 febbraio 2021, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 17 marzo 2022, irrevocabile il 21 aprile 2023 a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha respinto la tesi della buona fede del terzo, richiamando quanto già deciso, sul punto, nel corso del procedimento di cognizione avente ad oggetto il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L'irregolarità derivante dalla mancata notifica al terzo del provvedimento ablatorio è stata ritenuta sostanzialmente sanata dalla proposizione dell'incidente di esecuzione. In ordine alla natura fraudolenta delle operazioni realizzate dall'imputato e direttamente coinvolgenti gli immobili per i quali è stata avanzata istanza di revoca, sono state richiamate le decisioni dei giudici di merito. Il Tribunale ha ritenuto che l'elemento nuovo addotto a fondamento dell'istanza di revoca (transazione del 4 maggio 2023) non fosse effettivamente tale e, comunque, non potesse considerarsi idoneo a supportare la richiesta della società terza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico composito motivo con il quale ha evidenziato plurime violazioni di legge sostanziale e processuale (anche di ordine sovranazionale) e omessa motivazione sulle violazioni di legge già rilevate davanti al giudice dell'esecuzione. In particolare, ha eccepito come la stessa possibilità di procedere alla confisca dei beni ai danni di un terzo che, a norma dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. potrebbe non essere stato messo in condizione di partecipare al processo, contrasti con i principi di cui all'art. 7 CEDU e all'art. 8, parr. 1, 7 e 9 della Direttiva n. 2014/42, in combinato disposto con quello di cui all'art. 47 CDFUE. Sarebbe, altresì, integrata la violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost.Ha evidenziato come la tutela del terzo sia espressamente prevista dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000.Le eccezioni sollevate sul punto dalla società non sono state prese in considerazione nel processo di cognizione, stante la ritenuta inammissibilità della costituzione in giudizio del terzo non avvisato; parimenti non sono state esaminate dal giudice dell'esecuzione che non ha motivato sulla eccepita violazione dei principi sovranazionali e costituzionali. Il ricorrente ha contestato anche il passaggio motivazionale sulla buona fede del terzo relativamente alla quale la motivazione dei giudici della cognizione e del giudice dell'esecuzione non hanno potuto considerare le deduzioni del terzo che non ha preso parte a quei procedimenti. Ha riepilogato le questioni poste davanti al giudice dell'esecuzione in punto di buona fede ed effettività dell'acquisto dei beni oggetto di confisca; tutti temi rimasti privi di risposta alcuna da parte del Tribunale adito in sede esecutiva. La ricorrente ha ribadito quanto già esposto a proposito della intervenuta transazione e lamentato la mancata valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui viene interpretato nel senso che l'omesso avviso al terzo costituisce una mera irregolarità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione. 2. Si verte in tema di istanza del terzo proposta davanti al giudice dell'esecuzione ed avente ad oggetto la richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca definitiva a seguito di sentenza penale. Trova applicazione, pertanto, il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, 666 e 676 cod. proc. pen. in base ai quali il giudice dell'esecuzione provvede de plano, sulla richiesta originaria e, in seguito all'opposizione, previa instaurazione del contraddittorio e fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. A nulla rileva che, sulla richiesta iniziale si sia proceduto all'esito di udienza, come nel caso di specie. E' stato, anche di recente, condivisibilmente affermato che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403). Deve, pertanto, essere assicurata, ancora una volta, continuità al principio secondo cui « il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis"» (fra le molte, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720). 3. Da quanto esposto discende la qualificazione del ricorso per cassazione proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deci
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