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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06483/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge nonché vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare, in assenza di contestazione della stessa, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge poiché inedito.

Infatti, l'applicazione della circostanza aggravante, operata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere censurata con l'atto di appello, nel quale tuttavia l'odierno ricorrente non ha sollevato specifica deduzione.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non possono essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637-01 e con specifico riferimento alla violazione di legge vds.

Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cod. pen.); per altro verso, la predetta aggravante non ha dispiegato effetti, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche prevalenti ed il ricorrente non rappresenta alcun interesse alla relativa deduzione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'integrazione del dolo specifico ma solo il dolo generico.

In questi termini si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio per cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del protocollo d'intesa per l'applicazione delle pene sostitutive ed il relativo diniego è aspecifico poiché, a fonte di una puntuale ed articolata motivazione, che ha dato conto dell'esito negativo del giudizio prognostico, nonché della genericità della richiesta, neppure precisata nell'udienza di discussione, il ricorrente si limita a contestare il solo profilo della genericità, senza alcuna deduzione riguardo il decisivo tema della valutazione predittiva, in tal modo rinunciando ad una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge nonché vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare, in assenza di contestazione della stessa, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge poiché inedito. Infatti, l'applicazione della circostanza aggravante, operata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere censurata con l'atto di appello, nel quale tuttavia l'odierno ricorrente non ha sollevato specifica deduzione. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non possono essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637-01 e con specifico riferimento alla violazione di legge vds. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cod. pen.); per altro verso, la predetta aggravante non ha dispiegato effetti, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche prevalenti ed il ricorrente non rappresenta alcun interesse alla relativa deduzione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'integrazione del dolo specifico ma solo il dolo generico. In questi termini si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio per cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del protocollo d'intesa per l'applicazione delle pene sostitutive ed il relativo diniego è aspecifico poiché, a fonte di una puntuale ed articolata motivazione, che ha dato conto dell'esito negativo del giudizio prognostico, nonché della genericità della richiesta, neppure precisata nell'udienza di discussione, il ricorrente si limita a contestare il solo profilo della genericità, senza alcuna deduzione riguardo il decisivo tema della valutazione predittiva, in tal modo rinunciando ad una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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