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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36392/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-s~iste le conclusioni del PG _ Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha accertato la non collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per provvedimento di cumulo relativo a condanne per delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e agli artt. 416-bis cod. pen., 56 e 629, 513 cod. pen., quest'ultimo sempre aggravato come sopra, e conseguentemente ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite i propri difensori.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione eccepisce violazione dell'art. 58- ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della cd. collaborazione impossibile o irrilevante.

Rileva il difensore che l'ordinanza impugnata trascura che con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno si evidenzia che Comunale faceva parte del gruppo D'Agostino operante nella zona di Salerno, acquistava gli stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni sono state ampiamente sviscerate dalla suddetta sentenza) per rivenderli nella zona di competenza, dovendosi escludere che avesse rapporti con i napoletani e in particolare con la consorteria facente capo al primo, a [OSCURATO:PERSONA] (al quale si riferirebbe il "lui già sa" riferito da Giuliano alla madre) e [OSCURATO:PERSONA], col quale ultimo non aveva rapporti.

Il ruolo svolto dal medesimo, frutto di un'aggregazione estemporanea e marginale, tanto da essere assolto dalla partecipazione associativa mafiosa dalla sentenza di condanna per partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, è da ritenersi, secondo la difesa, irrilevante e tale da escludere un'utile collaborazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 178, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. e 24 Cost., per omessa valutazione di documenti prodotti, rilevando che sono state trascurate sia la nota del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Salerno circa l'inesistenza di indagini per attualizzare rapporti o frequentazioni di Comunale con le consorterie criminali operanti nel salernitano, sia i provvedimenti di concessione di liberazioni anticipate in favore del detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, in quanto non solo generico e non autosufficiente, ma anche perché finalizzato ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.

In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Cass. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, P.m. in proc.

Rugiano, Rv. 264535).

Il ricorrente nel caso in esame avrebbe dovuto indicare su quale profilo la motivazione assolutamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica.

A fronte, altresì, di argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici come quelle in esame.

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha, invero, puntualmente verificato il risalente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in contesti di criminalità organizzata, tanto da essere tutte le condanne che lo riguardano per delitti aggravati ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, e lo svolgimento di ruoli di un certo rilievo in tali contesti, con la conseguenza diretta di essere lo stesso portatore di un significativo compendio di informazioni sull'attività di associazione dei sodali.

Ha, inoltre, constatato l'assenza di una presa di distanza dal contesto criminale di riferimento, richiamando la nota al riguardo della Questura centrale del 30 agosto 2021.

Sulla base della ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno e in particolare del forte legame, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con cui già dal 2012 il condannato aveva allacciato i rapporti, gestendo per conto dell'associazione dal medesimo capeggiata la piazza di spaccio di alcuni quartieri di Salerno, l'ordinanza evidenzia un utile margine di collaborazione di Comunale, che avrebbe potuto corroborare le chiamate di altri collaboratori sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e fornire elementi utili sui collegamenti napoletani nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

E, quindi, l'insussistenza delle condizioni di collaborazione c.d.

"impossibile" ovvero "inesigibile", da consentire al condannato per delitti di "prima fascia" di accedere ai benefici penitenziari.

Il ricorso insiste genericamente, anche nel secondo motivo, su circostanze che smentirebbero detta ricostruzione, senza neppure documentarle, in violazione anche del principio di autosufficienza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-s~iste le conclusioni del PG _ Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha accertato la non collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per provvedimento di cumulo relativo a condanne per delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e agli artt. 416-bis cod. pen., 56 e 629, 513 cod. pen., quest'ultimo sempre aggravato come sopra, e conseguentemente ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite i propri difensori. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione eccepisce violazione dell'art. 58- ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della cd. collaborazione impossibile o irrilevante. Rileva il difensore che l'ordinanza impugnata trascura che con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno si evidenzia che Comunale faceva parte del gruppo D'Agostino operante nella zona di Salerno, acquistava gli stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni sono state ampiamente sviscerate dalla suddetta sentenza) per rivenderli nella zona di competenza, dovendosi escludere che avesse rapporti con i napoletani e in particolare con la consorteria facente capo al primo, a [OSCURATO:PERSONA] (al quale si riferirebbe il "lui già sa" riferito da Giuliano alla madre) e [OSCURATO:PERSONA], col quale ultimo non aveva rapporti. Il ruolo svolto dal medesimo, frutto di un'aggregazione estemporanea e marginale, tanto da essere assolto dalla partecipazione associativa mafiosa dalla sentenza di condanna per partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, è da ritenersi, secondo la difesa, irrilevante e tale da escludere un'utile collaborazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 178, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. e 24 Cost., per omessa valutazione di documenti prodotti, rilevando che sono state trascurate sia la nota del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Salerno circa l'inesistenza di indagini per attualizzare rapporti o frequentazioni di Comunale con le consorterie criminali operanti nel salernitano, sia i provvedimenti di concessione di liberazioni anticipate in favore del detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, in quanto non solo generico e non autosufficiente, ma anche perché finalizzato ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Cass. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, P.m. in proc. Rugiano, Rv. 264535). Il ricorrente nel caso in esame avrebbe dovuto indicare su quale profilo la motivazione assolutamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. A fronte, altresì, di argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici come quelle in esame. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha, invero, puntualmente verificato il risalente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in contesti di criminalità organizzata, tanto da essere tutte le condanne che lo riguardano per delitti aggravati ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, e lo svolgimento di ruoli di un certo rilievo in tali contesti, con la conseguenza diretta di essere lo stesso portatore di un significativo compendio di informazioni sull'attività di associazione dei sodali. Ha, inoltre, constatato l'assenza di una presa di distanza dal contesto criminale di riferimento, richiamando la nota al riguardo della Questura centrale del 30 agosto 2021. Sulla base della ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno e in particolare del forte legame, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con cui già dal 2012 il condannato aveva allacciato i rapporti, gestendo per conto dell'associazione dal medesimo capeggiata la piazza di spaccio di alcuni quartieri di Salerno, l'ordinanza evidenzia un utile margine di collaborazione di Comunale, che avrebbe potuto corroborare le chiamate di altri collaboratori sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e fornire elementi utili sui collegamenti napoletani nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. E, quindi, l'insussistenza delle condizioni di collaborazione c.d. "impossibile" ovvero "inesigibile", da consentire al condannato per delitti di "prima fascia" di accedere ai benefici penitenziari. Il ricorso insiste genericamente, anche nel secondo motivo, su circostanze che smentirebbero detta ricostruzione, senza neppure documentarle, in violazione anche del principio di autosufficienza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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