CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto cli energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e, peraltro, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della violazione della legge penale per avere la sentenza impugnata mancato di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprucenza di legittimità, secondo cui costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione di energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307, Cigna; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458; Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Rv. 238354; Nicosia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de