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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 11274/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 32648-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32648/2018 Cron.

Rep.

Ud. 08/02/2023 PU R.G.N. 32648/2018 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 739/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 1879/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accoltol’opposizione proposta R.G.N. 32648/2018 da [OSCURATO:PERSONA] avverso tre cartelle di pagamento, con «annullamento»delle stesse.

2. La Corte territoriale ha dato atto che, con il ricorso introduttivo della lite, il ricorrente aveva impugnato il ruolo esattoriale e le cartelle di pagamento per far valere la prescrizione dei crediticontributivi oggetto delle stesse.

3. La Corte ha dichiarato la prescrizione dei crediti, in parte maturata dopo la notificadelle cartelle di pagamento.

Con l'azione originaria, infatti, la parte aveva eccepito il decorso del tempo quale fatto estintivo della pretesa creditoria anche in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli esecutivi.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria.

5. Sono rimaste intimate le partiin epigrafe.

6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod.proc. civ., per difetto di interesse ad agire avversol’estratto di ruolo relativo a cartelle di cui si prova l'avvenuta notifica.

8. Con il secondo motivo ed il terzo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod.civ. in R.G.N. 32648/2018 relazione all'art.24, comma 5, del D.Lgs. nr. 46 del 1999, agli artt. 12, 24, 25 e 49 del dPR nr. 602 del 1973.

9. Le censure pongono la questione della definitività del credito a seguito della notifica della cartella di pagamento, con applicazione del termine di prescrizione decennale.

10. Con l’ultimo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d. lgs. nr. 112 del 1999 e dell'art 17 del d.lgs. nr. 46 del 1999, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo.

11. E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandidella parte ricorrente.

12. [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.

13. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati (irrilevante al riguardo è l’atto depositato in corso di causa: procura speciale, rep. nr. 42.916) - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte R.G.N. 32648/2018 dell'Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro (v., tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019).

14. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

15. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l’Inps e la parte privata sono rimasti intimati.

16. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 32648-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32648/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU R.G.N. 32648/2018 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 739/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 1879/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accoltol’opposizione proposta R.G.N. 32648/2018 da [OSCURATO:PERSONA] avverso tre cartelle di pagamento, con «annullamento»delle stesse. 2. La Corte territoriale ha dato atto che, con il ricorso introduttivo della lite, il ricorrente aveva impugnato il ruolo esattoriale e le cartelle di pagamento per far valere la prescrizione dei crediticontributivi oggetto delle stesse. 3. La Corte ha dichiarato la prescrizione dei crediti, in parte maturata dopo la notificadelle cartelle di pagamento. Con l'azione originaria, infatti, la parte aveva eccepito il decorso del tempo quale fatto estintivo della pretesa creditoria anche in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli esecutivi. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. 5. Sono rimaste intimate le partiin epigrafe. 6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod.proc. civ., per difetto di interesse ad agire avversol’estratto di ruolo relativo a cartelle di cui si prova l'avvenuta notifica. 8. Con il secondo motivo ed il terzo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod.civ. in R.G.N. 32648/2018 relazione all'art.24, comma 5, del D.Lgs. nr. 46 del 1999, agli artt. 12, 24, 25 e 49 del dPR nr. 602 del 1973. 9. Le censure pongono la questione della definitività del credito a seguito della notifica della cartella di pagamento, con applicazione del termine di prescrizione decennale. 10. Con l’ultimo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d. lgs. nr. 112 del 1999 e dell'art 17 del d.lgs. nr. 46 del 1999, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo. 11. E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandidella parte ricorrente. 12. [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. 13. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati (irrilevante al riguardo è l’atto depositato in corso di causa: procura speciale, rep. nr. 42.916) - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte R.G.N. 32648/2018 dell'Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro (v., tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019). 14. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. 15. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l’Inps e la parte privata sono rimasti intimati. 16. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d
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