CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 08589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 290 -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 1500/2017 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 22.9.2017, N.R.G. 739/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già dirigente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Milano con la quale era stato ritenuto che fosse da lui dovuta la restituzione all’ente di vari emolumenti percepiti in costanza di servizio, per quanto al netto e non al lor d o delle ritenute fiscali e previdenziali e con limitazione degli accessori ai soli interessi legali e non alla rivalutazione monetaria; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, cui poi è seguita accettazione della controparte; non resta che darne atto, definendo il giudizio come per legge e cioè ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. e quindi, per quanto entrambe le parti abbiamo chiesto la compensazione delle spese, nulla statuendo rispetto ad esse, il che peraltro comporta analogo effetto. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale