CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA Sulla istanza di rimessione formulata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che le circostanze addotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, riguardano singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono, perciò, idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e ineliminabile senza fare ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice. Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e es '-sore Il PrOidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'t [OSCURATO:PERSONA] E R tt ESPE