Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28534/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19902/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ONOFRIO, rappresentato e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 998 del 13/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Onofrio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un’intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, per un importo complessivo di Euro 6.023,16; conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (poi Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) e vari enti impositori, tra cui i Comuni di Avellino, Salerno, Mercogliano, Forino, Cava de’ Tirreni e le Prefetture di Avellino e Salerno, chiedendo la sospensione dell’atto impugnato e la declaratoria di sua nullità per diversi motivi; il Giudice di Pace di Montoro, con la sentenza n. 148 del 17 agosto 2017, accoglieva integralmente il ricorso, annullando le cartelle esattoriali impugnate e dichiarando l’estromissione degli enti impositori per carenza di legittimazione passiva; disponeva la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo sussistenti validi motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; D’Onofrio proponeva appello, contestando la compensazione delle spese e chiedendo la condanna di Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle stesse; il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 998 del 13 giugno 2023, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata; avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; all’esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, si osserva che –in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti dell’intimatae dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; il ricorrente ha affermato (nell’atto introduttivo) e dimostrato (col deposito della p.e.c. ricevuta) che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 7/7/2023; il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 5/10/2023, ben oltre il termine normativo di 60 giorni, che nelle opposizioni esecutive non soggiace alla “sospensione feriale”; infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il rilievo che l’impugnazione riguarda soltanto la decisione sulle spese: «La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono». (così Cass. Sez. 6, 22/11/2017, n. 27747, Rv. 646831-01, ed è conforme Cass. Sez. 6, 20/05/2019, n. 13578, Rv. 654217-01; si deve ritenere superato, perciò, il diverso orientamento di Cass. Sez. 3, 19/03/2010, n. 6672, Rv. 612308-01); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’intimata; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19902/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ONOFRIO, rappresentato e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 998 del 13/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Onofrio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un’intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, per un importo complessivo di Euro 6.023,16; conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (poi Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) e vari enti impositori, tra cui i Comuni di Avellino, Salerno, Mercogliano, Forino, Cava de’ Tirreni e le Prefetture di Avellino e Salerno, chiedendo la sospensione dell’atto impugnato e la declaratoria di sua nullità per diversi motivi; il Giudice di Pace di Montoro, con la sentenza n. 148 del 17 agosto 2017, accoglieva integralmente il ricorso, annullando le cartelle esattoriali impugnate e dichiarando l’estromissione degli enti impositori per carenza di legittimazione passiva; disponeva la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo sussistenti validi motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; D’Onofrio proponeva appello, contestando la compensazione delle spese e chiedendo la condanna di Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle stesse; il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 998 del 13 giugno 2023, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata; avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; all’esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, si osserva che –in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti dell’intimatae dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; il ricorrente ha affermato (nell’atto introduttivo) e dimostrato (col deposito della p.e.c. ricevuta) che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 7/7/2023; il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 5/10/2023, ben oltre il termine normativo di 60 giorni, che nelle opposizioni esecutive non soggiace alla “sospensione feriale”; infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il rilievo che l’impugnazione riguarda soltanto la decisione sulle spese: «La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono». (così Cass. Sez. 6, 22/11/2017, n. 27747, Rv. 646831-01, ed è conforme Cass. Sez. 6, 20/05/2019, n. 13578, Rv. 654217-01; si deve ritenere superato, perciò, il diverso orientamento di Cass. Sez. 3, 19/03/2010, n. 6672, Rv. 612308-01); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’intimata; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 28534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris