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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30562/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];166/RG. 43829 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove acquisite che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta minacciosa tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai danni dell'infermiera che tentava di curarlo nella struttura carceraria (pag. 2) ipacificamente integrante il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggetivo, atteso il ruolo rivestito dalla vittima e non riqualificabile in mera minaccia ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];166/RG. 43829 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove acquisite che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta minacciosa tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai danni dell'infermiera che tentava di curarlo nella struttura carceraria (pag. 2) ipacificamente integrante il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggetivo, atteso il ruolo rivestito dalla vittima e non riqualificabile in mera minaccia ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris