CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];166/RG. 43829 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove acquisite che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta minacciosa tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai danni dell'infermiera che tentava di curarlo nella struttura carceraria (pag. 2) ipacificamente integrante il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggetivo, atteso il ruolo rivestito dalla vittima e non riqualificabile in mera minaccia ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M