CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 171 ter L. n. 633 del 1941 (capo a), perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.(capo b), quale gestore di un'attività commerciale ove sono stati rinvenuti numerosissimi supporti informatici privi del marchio SIAE. Il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Evidenzia che i supporti informatici (CD e DVD) sprovvisti del marchio SIAE erano nella disponibilità esclusiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, quale mediatore, ne aveva offerto l'acquisto. Il giudice a quo, pur avendo escluso l'utilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ha affermato la penale responsabilità. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il terzo, il ricorrente lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, ed in particolare del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. Il primo motivo ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, in punto di ricostruzione dei fatto, il giudice a quo ha rilevato che, pur essendo le dichiarazioni del ricorrente non utilizzabili in quanto acquisite senza gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., il compendio probatorio residuo consente di attribuire all'imputato il possesso di tutti i supporti rivenuti all'interno del locale commerciale in quanto egli ne era il gestore. Dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile. In ordine al secondo motivo, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi 1presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il quantitativo dei supporti informatici rinvenuti è tale da impedire di ritenere i fatti di particolare tenuità, trattandosi di 40 supporti custoditi all'interno di un cassetto sottostante il bancone di vendita, di ulteriori 55 supporti riposti nel locale e infine altri 145 supporti rinvenuti all'interno di una borsa. Per quanto concerne il motivo concernente la non menzione della condanna, si osserva che il ricorrente, con l'atto di appello, aveva solo nelle conclusioni richiesto, in modo del tutto generico, i benefici di legge, senza articolare un motivo di appello specifico e senza fare una richiesta di non menzione della condanna, e che il giudice di primo grado aveva già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Occorre infatti osservare che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli elementi acquisiti che avrebbero, a suo avviso, dovuto essere presi in considerazione dal giudice. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M