CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 239/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in Centallo (CU), in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cuneo, elettivamente domiciliata presso il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 14 maggio 2019 n. 630/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 14 maggio 2019 n. 630/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale in relazione ad un appartamento sito in Cuneo al Viale degli Angeli n. 108/A e censito in catasto con particella 103 sub. 16 del folio 91, all'esito di procedura "DOCFA" (per mutamento di classificazione dalla categoria A/2 alla categoria A/1), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA] S.r./." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo il 15 gennaio 2018 n. 18/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la rettifica della classificazione catastale dalla categoria A/2 alla categoria A/1 non fosse giustificata da alcun raffronto comparativo e che gli altri appartamenti del medesimo fabbricato fossero classificati in categoria A/2. Il ricorso è affidato ad unico motivo. La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (già "[OSCURATO:SOCIETA].") si è costituita con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'appartamento in questione dovesse essere classificato in categoria uniforme al resto del fabbricato, senza tener conto delle sue specifiche e peculiari caratteristiche, che ne avrebbero palesemente evidenziato la signorilità. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 La possibilità di modificare l'originaria categoria catastale è espressamente prevista proprio dall'art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, il quale stabilisce che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo».1.2 In adesione ad un consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5 1%, 8 settembre 2008, n. 22557; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12024; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16479; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25806), premesso che l'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita (artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138), va osservato che: - la procedura "DOCFA", di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, consentendo al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre «l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita» - id est di proporre egli stesso gli elementi costitutivi del classamento - in funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione di quella definitiva; - la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile","civile","popolare" - contenuta nella nota emanata dal Ministero delle Finanze il 4 maggio 1994 n. C- 1/1022, con valenza esplicativa delle varie categorie catastali, costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche; - il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dall'amministrazione finanziaria (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nell'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrare o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - le risultanze catastali sono soggette a periodiche verifiche, che implicano la possibilità di modificare la categoria e la classe degli immobili, come è del resto del tutto logico essendo le condizioni degli immobili suscettibili di variare in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle condizioni, aggiungendosi che il classamento va comunque riferito ad ogni singola unità immobiliare e non già al fabbricato in cui la stessa si trova (Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900); - l'apprezzamento del giudice tributario circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione, e non sotto il profilo della violazione di legge; - in riferimento alla categoria A/1 ("Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale"), qui in rilievo, le anzidette caratteristiche non vanno mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazìoni (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29278; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37852). 1.3 Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto che, una volta escluso il riferimento comparativo ad altri immobili di analoga tipologia nella medesima zona urbanistica, le argomentazioni dell'amministrazione finanziaria sulla "signorilità" dell'appartamento in questione sarebbero di per sé insufficienti, «in quanto tale qualità deve essere rapportata a beni similari per divenire un elemento oggettivo di valutazione». In tal modo, però, il giudice di appello ha aprioristicamente omesso di accertare se le caratteristiche e le rifiniture dell'immobile, al di là di ogni possibilità di confronto, fossero di livello superiore rispetto a quello dei fabbricati di tipo residenziale ai fini della classificazione in categoria A/1.2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa co