CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9704/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40T07 A059B), ZANGIROLAMI Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43R44 A400R) e LIZZI Girolamo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A06 I725Q), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Susa n. 1, hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro MIGLIORI Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R27 A059P), MIGLIORI Virgilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40L28 A059G) e MIGLIORI Caterina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24C50 B095R), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2672/2016, pubblicata il 24 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; c'r(letta la memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Rovigo (Sezione distaccata di Adria), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il diritto ad ottenere, a vantaggio dei propri fondi, il passaggio coattivo, pedonale e carraio, lungo il tracciato descritto dalla planimetria prodotta, sul fondo dei convenuti, al fine della coltivazione e del conveniente uso dei terreni di cui disponevano, con determinazione dell'indennità dovuta per tale costituzione. Esponevano, al riguardo, gli attori che i fondi di cui erano proprietari, uno ricadente nella titolarità dei coniugi Pavanati-Zangirolami e l'altro nella titolarità del Lizzi, risultavano interclusi, non sussistendo alcun accesso pedonale o carrabile ai fondi medesimi, di cui era preclusa ogni attività di coltivazione. Sostenevano, per l'effetto, che avevano individuato, quale soluzione atta a porre rimedio a detta interclusione, il percorso stabilito in una relazione di consulenza tecnica d'ufficio esperita in altro giudizio di usucapione, avendo però ricevuto l'ingiustificata opposizione dei convenuti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alla domanda, eccependo che i fondi di proprietà degli attori non erano interclusi e non erano qualificabili come terreni agricoli. In particolare, deducevano che l'area cortilizia antistante al fabbricato di proprietà Lizzi era collegata direttamente con la strada pubblica, godendo di un fronte strada di ml. 12,00 e di una rampa che avrebbe consentito il passaggio pedonale e carrabile, mentre l'accesso alla parte posteriore della sua abitazione sarebbe potuto avvenire mediante un sottopassaggio posto all'interno del suo fabbricato. Per converso, secondo 2i convenuti, l'area cortilizia antistante all'abitazione dei coniugi Pavanati-Zangirolami era collegata alla strada pubblica con un ampio accesso mentre il retrostante terreno sarebbe stato raggiungibile attraverso il cortile antistante al fabbricato e da qui attraverso un passaggio sul retro, a piedi o con piccoli mezzi. Inoltre, a dire dei convenuti, i coniugi Pavanati-Zangirolami, suoceri del Lizzi, avrebbero potuto raggiungere l'area retrostante al loro fabbricato, anche con mezzi carrabili non piccoli, avvalendosi del sottopassaggio insistente sulla proprietà del genero, che avrebbe costituito la via di passaggio meno dispendiosa e più semplice. In ultimo, i convenuti rilevavano l'esistenza di un'altra via, costituita da uno stradello promiscuo, che avrebbe consentito agli attori di avere ingresso alla parte retrostante delle rispettive abitazioni. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio ed era disposta l'ispezione dei luoghi. Il Tribunale adito, con sentenza n. 176/2015 del 12 marzo 2015, rigettava la domanda volta ad ottenere la costituzione coattiva della servitù di passaggio. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che le aree antistanti ai fabbricati degli attori erano direttamente confinanti con la pubblica via, con il conseguente facile adattamento al transito veicolare mediante la formazione di un varco sulla recinzione; b) che le superfici retrostanti, pari a mq. 2.400 per ciascuna delle proprietà, erano destinate ad area cortiliva, erano in parte coltivate ad orto e in parte destinate a verde, vi erano poche piante da frutto, in parte incolte, e vi era un corpo di fabbrica staccato a servizio dell'abitazione, ad uso garage; c) che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio era emerso che erano stati tamponati i fori di porte carraie poste nel vano al piano terra, ad ovest della proprietà Lizzi, che avrebbero permesso l'accesso, anche 3con veicoli di modeste dimensioni, nelle aree retrostanti; d) che l'elaborato peritale aveva ricostruito, descrivendo i luoghi, lo stato precedente del passaggio pedonale e carraio, successivamente ostruito dal praticato tamponamento; e) che, quindi, non ricorreva il presupposto dell'interclusione affinché fosse disposta la costituzione di una servitù coattiva; f) che le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio esperita in altro giudizio non erano opponibili agli appellati, che non erano stati parti di detto ulteriore giudizio; g) che i terreni degli appellanti non ospitavano attività agricole di portata tale da rendere necessario il transito di veicoli agricoli di grosse dimensioni, dovendo il concetto di conveniente uso del fondo essere adeguato alle condizioni di vita dell'uomo medio all'epoca in cui il diritto è esercitato; h) che, in sede di ispezione, il Giudice di prime cure aveva verificato che l'accesso all'abitazione degli attori era possibile sia a piedi sia con auto, mentre era inibito l'accesso carraio ai terreni retrostanti; i) che, in ogni caso, i terreni retrostanti erano aree cortilive. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello negato l'esistenza dell'interclusione del fondo ai fini del riconoscimento della servitù coattiva di passaggio. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato il collegamento alla pubblica via delle porzioni di fondo poste sul retro degli edifici di proprietà dei ricorrenti, mediante il varco esistente 4nell'abitazione del Lizzi, tamponato da quest'ultimo nel corso dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, benché dalle planimetrie del 1940, allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, la presenza di detto varco non emergesse. Si aggiunge che dalla documentazione prodotta si sarebbe desunto che il Lizzi, nel corso dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione, non aveva provveduto a chiudere alcun preesistente varco, essendo per contro le rappresentazioni fotografiche prodotte da controparte relative al mero inquadramento dello stato provvisorio dei luoghi al momento della ristrutturazione. Si rileva, ancora, che l'erronea ricostruzione della quaestio facti avrebbe indotto il Giudice di secondo grado ad escludere l'esigenza di coltivazione e di conveniente uso dei fondi, poiché proprio l'impossibilità di accesso di mezzi di qualsiasi genere avrebbe costretto i ricorrenti a non esercitare l'attività agricola sui terreni. E in ogni caso, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza del Giudice d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che solo la garanzia di un accesso avrebbe potuto consentire ai coniugi Pavanati-Zangirolami di far uso del garage posto sull'area, rimasto inutilizzato proprio a causa di detta interclusione. 1.1.- Il motivo è inammissibile. Secondo la stessa ricostruzione dei ricorrenti, non si tratta di una violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali indicate, ma di una questione in fatto, che involge - a dire degli istanti - l'erronea valutazione delle risultanze probatorie con precipuo riferimento alla rilevata chiusura del varco posto nel fabbricato Lizzi che avrebbe consentito il passaggio dall'area antistante all'area retrostante. Senonché - in ragione del costante insegnamento di questa Corte - la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla 5ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11326 del 07/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11128 del 06/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020). Peraltro, nella specie il vizio è stato dedotto nelle forme della violazione di legge e non già del difetto motivazionale. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato le sue conclusioni sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza aver dato alcun rilievo alle prove legali esistenti. In particolare, secondo i ricorrenti, dalle planimetrie catastali e dalla concessione edilizia sarebbe emersa l'inesistenza di alcun varco di collegamento tra parte antistante e parte retrostante dell'abitazione del Lizzi. 2.1.- Anche tale doglianza è inammissibile. Ed infatti l'art. 116 c.p.c. non è evocato per sostenere che ad alcune prove legali sarebbe stata data la valenza di prova liberamente valutabile, bensì per argomentare l'asserito mal governo nella valutazione compativa del materiale istruttorio, indagine questa preclusa 6in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Segnatamente gli istanti intenderebbero confutare l'assunto su cui si è basata la decisione, tratto dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dall'esito dell'ispezione effettuata sui luoghi dal Giudice di prime cure, sulla scorta del riferimento agli asseriti elementi emergenti dalle planimetrie e dall'incartamento relativo alla pratica di concessione edilizia. Premesso che il rilievo sulla preesistenza di un varco ostruito rappresenta la risultante di una verifica sui luoghi (ossia sull'effettivo stato degli stessi) e non della condizione in cui gli immobili avrebbero dovuto trovarsi, ad ogni modo, si rileva che esula dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). 3.- Attraverso la terza critica è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, quarto comma, c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, in ragione del varco presente nella proprietà Lizzi, anche i coniugi Pavanati-Zangirolami avrebbero potuto usufruirne. In ordine a questo mezzo, si obietta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i coniugi Pavanati-Zangirolami non sono titolari di alcun diritto di proprietà sul fondo Lizzi e che gli stessi non avrebbero potuto chiedere la costituzione di una servitù coattiva su tale proprietà, 7essendo esenti da servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. 3.1.- La censura è infondata. E ciò perché la Corte di merito ha escluso a monte che vi fossero le condizioni affinché i fondi dei ricorrenti potessero usufruire di servitù per il passaggio idoneo al transito di veicoli agricoli di grosse dimensioni, alla stregua della natura di tali fondi, di dimensioni assai contenute, e dell'assenza di qualsiasi attività agricola in essi praticata, tale da non legittimare il raggiungimento dello scopo - a cui la costituzione della servitù è funzionale - di assicurarne il conveniente uso. In ordine a tali caratteristiche la pronuncia ha evocato uno specifico precedente di legittimità, secondo cui deve essere negato il riconoscimento della servitù coattiva allorché il terreno possa "essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'accesso di cui già si usufruisce". Infine, nella sentenza è precisato che le aree retrostanti agli edifici risultano essere aree cortilive, secondo quanto accertato in sede di indagini peritali e secondo le risultanze degli atti di proprietà. Per cui, in ragione degli accessi, anche pedonali, già esistenti e delle caratteristiche di dette aree, la Corte territoriale ha ritenuto che la loro utilizzazione non esigesse un'ulteriore via di passaggio. Peraltro, a fronte di vie di passaggio già praticabili, si evidenzia che la norma di cui all'art. 1052 c.c. - che disciplina l'ipotesi del fondo che, non essendo intercluso, perché già dotato di un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o insufficiente e non altrimenti ampliabile, necessiti di un altro più soddisfacente passaggio (o anche di un ampliamento di quello proprio preesistente) mediante asservimento ex novo del fondo altrui -, a differenza di quella di cui al precedente art. 1051 - che contempla il diverso caso del fondo intercluso il cui proprietario disponga già di un passaggio sul fondo altrui e intenda ampliarlo per consentire anche il transito di veicoli a trazione meccanica 8-, nel parlare soltanto di "coltivazione ... e conveniente uso" del fondo, pone come requisito imprescindibile, ai fini della servitù coattiva di passaggio a favore del fondo non intercluso, la rispondenza della domanda "alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria", ossia la presenza di una condizione che trascende gli interessi particolari e postula la conformità del passaggio richiesto all'interesse generale della produzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 14/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 16970 del 17/08/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7000 del 23/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 16/11/1994), ipotesi che, per quanto anzidetto, non ricorre nella fattispecie. 4.- Il quarto motivo attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In specie, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare il fatto storico dell'esistenza di un garage nel fondo intercluso di proprietà dei coniugi Pavanati-Zangirolami, accertato dal consulente tecnico d'ufficio e discusso tra le parti. 4.1.- La censura è inammissibile. Nella fattispecie non può avere seguito il richiamo al motivo di critica di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essendo stata integrata un'ipotesi di doppia conforme per le medesime rationes decidendi, rispetto alla quale è precluso avvalersi di tale mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., a fronte di un giudizio d'appello instaurato dopo 1'11 settembre 2012. Ricorre infatti il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, 9Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). 5.- In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. P.Q.M