CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2000
Cassazione n. 32903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FP9FN) nato il 14/09/2000 avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alla detenzione di più dosi di droga e cessione a favore di un acquirente identificato, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). L'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati quando, in un contesto unitario di tempo e di luogo, siano accertati più fatti di detenzione e cessione non integra alcuna violazione di legge e, men che mai, pena illegale. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]