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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 24841/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3413/2017, depositata il 20/07/2017 e nella stessa data notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per chiedere accertarsi la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.-. del contratto di compravendita immobiliare, intercorso tra le parti, avente ad oggetto alcuni immobili al prezzo di C 500.000,00.

L'attrice dedusse di aver ricevuto solo la somma di C 87.500,00 a fronte del prezzo pattuito e, a seguito di formale diffida, la società convenuta non aveva corrisposto la restante somma.

Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Milano rigettò la domanda sulla base del tenore inequivoco della dichiarazione di "ampia e incondizionata" quie- tanza di pagamento, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., negli artt. 8 e 9 del contratto di compravendita stipulato tra le parti.

Avverso detta sentenza propose appello la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dedu- cendo l'erroneità della decisione nella parte ni cui il Tribunale aveva attribuito il valore di prova legale alla quietanza, nonostante una dichiarazione in senso con- trario contenuta nell'atto di compravendita tale da configurare la simulazione del pagamento.

Essa risulterebbe, secondo l'appellante, dalla controdichiarazione contenuta nell' art. 9 del contratto di compravendita, nel quale si deduceva che il pagamento della somma era avvenuto con assegni banc:ari non trasferibili ri- lasciati al momento della conclusione del contratto, che erano indice dell'esi- stenza di una quietanza di favore.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20.7.2017, rigettò l'appello.

In primo luogo, osservò come l'attrice avesse proposto domanda di risoluzione del contratto e non un'azione di nullità per simulazione del prezzo; osservò che la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto non rivestiva le caratteristiche della controdichiarazione ma specificava le modalità di pagamento del prezzo; ri- chiamò quindi i principio secondo cui la quietanza ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento, per cui, se essa viene prodotta in giudizio, il cre- ditore che l'ha rilasciata non può essere ammesso a provare per testi il contrario, salvo che dimostri che sia fondata su errore di fatto o violenza, insussistenti nel caso di specie.

Ha proposto ricorso per cassazione la Tris lEmmobiliare S.r.l. sulla base di un unico motivo.

Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 2 Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Va, altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di spe- cificità e chiarezza in quanto il motivo di ricorso consente di cogliere le censure alla sentenza impugnata.

Con il primo e unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applica- zione degli artt, 1362, 1363, 1366, 1198, 1199, 1277, 2739, 2732, 2734 c.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto che la dichiarazione contenuta in un contratto di compra- vendita, con cui si affermi l'intervenuto pagamento del prezzo a mezzo assegni bancari, sia da qualificare come quietanza avente valore di confessione stragiu- diziale dell'intervenuta estinzione satisfattiva dell'obbligazione di pagamento.

Secondo il ricorrente, poiché il pagamento era avvenuto tramite assegni bancari, esso andava considerato pro so/vendo e non pro soluto, con efficacia estintiva del debito salvo buon fine.

La Corte di merito avrebbe, pertanto, errato nell'in- terpretazione del contratto, con riferimento al contenuto degli art. 8 e 9 nella parte in cui ha riconosciuto valore liberatorio alla quietanza.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha accertato che la corresponsione degli assegni era corredata dalla dichiarazione confessoria contenuta nella quietanza di saldo, sulla base dell'interpretazione degli artt. 8 e 9 del contratto, affidata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità solo per violazione dei c:anoni di ermeneutica contrattuale prevista dagli artt. 1362 e segg. c.p.c. (ex multis, Cass. Civ., Sez.

III, 14/07/2016, n. 14355; Cass. Civ. Sez. 1, 22/02/2007, n. 4178).

Sulla base del tenore letterale dell'atto, la Corte d'appello ha accertato che il prezzo di vendita era stato ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto e che veniva rilasciata dal venditore "ampia e finale quietanza di non avere altro da pretendere".

Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 3 Correttamente, la Corte di merito ha attribuito valore confessori° alla quietanza liberatoria, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza N. 19888 del 22.9.2014, secondo cui la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di vio.enza (Cass. Civ. sez. un., 22/09/2014, n.19888; Cass. Civ. sez.

II, 29/09/2020, n. 20520).

La Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legitti- mità, ha escluso la sussistenza dell'errore e della violenza poiché il contenuto del contratto corrispondeva alla comune, reale volontà delle parti (ex multis Cass. Civ. sez.

III, 15/04/2011, n. 8745).

A fronte del rilascio della quietanza, non rileva la circostanza che il pagamento sia avvenuto con il rilascio di assegni bancari e che l'efficacia solutoria fosse subordinata al buon fine del pagamento degli assegni, insistendo sulla natura pro so/vendo e non pro soluto del pagamento.

In tal senso, il ricorrente richiama il principio secondo cui, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titoio, in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effet- tuata, salva diversa volontà delle parti, "pro so/vendo" (Cass. Civ., 30/07/2009 n. 17749).

La Corte di appello ha infatti accertato che il tenore della quietanza non solo risultava ampio, ma anche incondizionato, precisando che "il venditore, pur es- sendo perfettamente a conoscenza che il pagamento era effettuato con assegni bancari, ne rilasciava ampia e liberatoria quietanza senza condizionarla all'esito del pagamento degli stessi assegni bancari".

Ne consegue che la volontà espressa dalle parti era nel senso che il pagamento avvenisse pro soluto e non pro so/vendo, non subordinando l'effetto liberatorio alla riscossione della somma portata dal titolo.

Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 4 Non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello pronun- ciato in relazione al bene della vita che l'attore intendeva conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, sia pur dando al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. Civ., Sez.

II, n. 11289/2018).

La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è priva di fondamento in quanto, come affermato anche da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20867 del 30/09/2020, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice„ nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indica- zione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del IDPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore irr ,)orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR115/2002, dà atto della sussistenza Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 5 dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3413/2017, depositata il 20/07/2017 e nella stessa data notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per chiedere accertarsi la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.-. del contratto di compravendita immobiliare, intercorso tra le parti, avente ad oggetto alcuni immobili al prezzo di C 500.000,00. L'attrice dedusse di aver ricevuto solo la somma di C 87.500,00 a fronte del prezzo pattuito e, a seguito di formale diffida, la società convenuta non aveva corrisposto la restante somma. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Milano rigettò la domanda sulla base del tenore inequivoco della dichiarazione di "ampia e incondizionata" quie- tanza di pagamento, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., negli artt. 8 e 9 del contratto di compravendita stipulato tra le parti. Avverso detta sentenza propose appello la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dedu- cendo l'erroneità della decisione nella parte ni cui il Tribunale aveva attribuito il valore di prova legale alla quietanza, nonostante una dichiarazione in senso con- trario contenuta nell'atto di compravendita tale da configurare la simulazione del pagamento. Essa risulterebbe, secondo l'appellante, dalla controdichiarazione contenuta nell' art. 9 del contratto di compravendita, nel quale si deduceva che il pagamento della somma era avvenuto con assegni banc:ari non trasferibili ri- lasciati al momento della conclusione del contratto, che erano indice dell'esi- stenza di una quietanza di favore. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20.7.2017, rigettò l'appello. In primo luogo, osservò come l'attrice avesse proposto domanda di risoluzione del contratto e non un'azione di nullità per simulazione del prezzo; osservò che la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto non rivestiva le caratteristiche della controdichiarazione ma specificava le modalità di pagamento del prezzo; ri- chiamò quindi i principio secondo cui la quietanza ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento, per cui, se essa viene prodotta in giudizio, il cre- ditore che l'ha rilasciata non può essere ammesso a provare per testi il contrario, salvo che dimostri che sia fondata su errore di fatto o violenza, insussistenti nel caso di specie. Ha proposto ricorso per cassazione la Tris lEmmobiliare S.r.l. sulla base di un unico motivo. Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 2 Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Va, altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di spe- cificità e chiarezza in quanto il motivo di ricorso consente di cogliere le censure alla sentenza impugnata. Con il primo e unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applica- zione degli artt, 1362, 1363, 1366, 1198, 1199, 1277, 2739, 2732, 2734 c.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto che la dichiarazione contenuta in un contratto di compra- vendita, con cui si affermi l'intervenuto pagamento del prezzo a mezzo assegni bancari, sia da qualificare come quietanza avente valore di confessione stragiu- diziale dell'intervenuta estinzione satisfattiva dell'obbligazione di pagamento. Secondo il ricorrente, poiché il pagamento era avvenuto tramite assegni bancari, esso andava considerato pro so/vendo e non pro soluto, con efficacia estintiva del debito salvo buon fine. La Corte di merito avrebbe, pertanto, errato nell'in- terpretazione del contratto, con riferimento al contenuto degli art. 8 e 9 nella parte in cui ha riconosciuto valore liberatorio alla quietanza. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha accertato che la corresponsione degli assegni era corredata dalla dichiarazione confessoria contenuta nella quietanza di saldo, sulla base dell'interpretazione degli artt. 8 e 9 del contratto, affidata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità solo per violazione dei c:anoni di ermeneutica contrattuale prevista dagli artt. 1362 e segg. c.p.c. (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355; Cass. Civ. Sez. 1, 22/02/2007, n. 4178). Sulla base del tenore letterale dell'atto, la Corte d'appello ha accertato che il prezzo di vendita era stato ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto e che veniva rilasciata dal venditore "ampia e finale quietanza di non avere altro da pretendere". Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 3 Correttamente, la Corte di merito ha attribuito valore confessori° alla quietanza liberatoria, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza N. 19888 del 22.9.2014, secondo cui la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di vio.enza (Cass. Civ. sez. un., 22/09/2014, n.19888; Cass. Civ. sez. II, 29/09/2020, n. 20520). La Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legitti- mità, ha escluso la sussistenza dell'errore e della violenza poiché il contenuto del contratto corrispondeva alla comune, reale volontà delle parti (ex multis Cass. Civ. sez. III, 15/04/2011, n. 8745). A fronte del rilascio della quietanza, non rileva la circostanza che il pagamento sia avvenuto con il rilascio di assegni bancari e che l'efficacia solutoria fosse subordinata al buon fine del pagamento degli assegni, insistendo sulla natura pro so/vendo e non pro soluto del pagamento. In tal senso, il ricorrente richiama il principio secondo cui, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titoio, in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effet- tuata, salva diversa volontà delle parti, "pro so/vendo" (Cass. Civ., 30/07/2009 n. 17749). La Corte di appello ha infatti accertato che il tenore della quietanza non solo risultava ampio, ma anche incondizionato, precisando che "il venditore, pur es- sendo perfettamente a conoscenza che il pagamento era effettuato con assegni bancari, ne rilasciava ampia e liberatoria quietanza senza condizionarla all'esito del pagamento degli stessi assegni bancari". Ne consegue che la volontà espressa dalle parti era nel senso che il pagamento avvenisse pro soluto e non pro so/vendo, non subordinando l'effetto liberatorio alla riscossione della somma portata dal titolo. Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 4 Non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello pronun- ciato in relazione al bene della vita che l'attore intendeva conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, sia pur dando al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. Civ., Sez. II, n. 11289/2018). La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è priva di fondamento in quanto, come affermato anche da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20867 del 30/09/2020, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice„ nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indica- zione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del IDPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore irr ,)orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR115/2002, dà atto della sussistenza Ric. 2017 n. 25752 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 5 dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci
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