CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 38684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando l'appello, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ex artt. 74, comma 1 (B e C) e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 61-bis cod. pen., escludendo che siano decorsi i termini di fase della durata della misura cautelare (la misura era stata dichiarata cessata con ordinanza del 16/01/2023 in relazione ai restanti reati d cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990).2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo come unico motivo — riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — la violazione dell'art. 303, comma 1, lett. 3-bis cod. proc. pen. sul presupposto che nel caso di procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., se il termine di fase è stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del già menzionato art. 304, non può essere superato sommandogli l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 -bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29556 del 29/05/2014, Gallo, Rv. 259176). Inoltre, con il ricorso viene posta in via principale questione ex art. 267 TFUE per la contrarietà tra la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett 3 -bis cod. proc pen. pen., e gli artt. 5 CEDU, decisione-quadro 2009/829/GAI del 23 ottobre 2009, 47 Carta dell'UE, la raccomandazione 2006-13 considerando la diversità di trattamento di un bene costituzionale protetto fra i casi dei destinatari dell'applicazione dell'art. 304 cod. proc. pen. (in cui i termini di fase sono prorogabili solo con un provvedimento giurisdizionale impugnabile, se ricorrono talune contingenze procedimentali) e il caso dei destinatari dell'applicazione dell'art. 303, comma 3 -bis cod. proc. pen. (in cui la proroga è automatica, anche se non emerge una complessità del procedimento, e solo per la presunzione assoluta di maggiore gravità della fattispecie). In via subordinata nel ricorso viene posta ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 questione di costituzionalità dell'art. 303, comma 3, lett. 3 -bis con gli artt. 3, 13 e 11 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamenti infondati. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che, rientrando il reato per il quale si procede fra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., il termine di durata della misura per la fase del dibattimento è aumentato fino a sei mesi ex art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis cod. proc pen. sicché il termine di fase scade il 4/06/2023. Non ha trascurato l'argomento della Difesa secondo cui nel determinare l'aumento della durata della misura di sei mesi ex art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis cod. proc pen. dovrebbe tenersi conto del periodo trascorso da [OSCURATO:PERSONA] in custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari detraendolo dai sei 3 mesi indicati dalla disposizione, con la conseguenza che il termine di fase per il dibattimento sarebbe già decorso nel marzo 2023. Tuttavia, correttamente ha valutato che l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., è automatico, perché esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti, sicché per la sua operatività non è necessario provvedimento del giudice (Sez. 6, n.. 15431 dei '15/03/2023, Grimaldi, Rv. 284588; Sez. 4, n. 16667 del 31/03/2016, Parisi, Rv. 266527) E la stessa disposizione prevede che il temine di 6 mesi si deve imputare al termine della fase precedente e/o a quello della fase successiva solo quando necessario, mentre nella fattispecie, non essendosi consumato il termine di fase relativo alle indagini, il termine di 6 mesi può essere integralmente ascritto al dibattimento. 1.2. Circa il rapporto con la normativa europea si osserva che la CEDU, come la Costituzione italiana, impone una durata massima della custodia cautelare ma non individua i termini massimi né detta al legislatore puntuali parametri per la loro individuazione: l'art. 5 par. 3 della Convenzione EDU garantisce che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà, ma dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, sicchè occorre valutare le circostanze caso per caso. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 1, lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice nomen iuris del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, perché l'art. 3 della Costituzione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati (Sez. 2, n. 40401 del 24/09/2008, Batacchi, Rv. 241863). 2. Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla sua inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9