CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30856/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi a) e b) per intervenuta prescrizione, ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha, conseguentemente, rideterminato la pena; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento al mancato rispetto del diritto di difesa per travisamento delle risultanze probatorie, è da ritenersi inammissibile essendo le censure proposte del tutto generiche e non consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una lettura alternativa delle fonti di prova poste a fondamento della decisione della Corte distrettuale, conforme a quella del giudice di primo grado, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, come quello in esame, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione per l'eccessività del trattamento sanzionatorio derivante dall'erroneità del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice d'appello, così come reiteratamente ritenuto da questa Corte di legittimità, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché tale giudizio sia accompagnato, come nel caso di specie (si veda pag. 5) da adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle