CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2022
Cassazione n. 49261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 6 luglio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze impugna, quale atto abnorme, e ne chiede l'annullamento, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze all'udienza del 6 luglio 2022 ha dichiarato nulla la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. In tale ordinanza il Giudice dell'udienza preliminare ha rilevato che «... vi è il dubbio che l'imputato, avendo rifiutato di eleggere domicilio al momento della sua identificazione, in cui non si dà atto della conoscenza della lingua italiana da parte del medesimo, ... abbia avuto piena contezza della udienza di oggi e della accusa nei suoi confronti, tenuto anche conto della peculiarità del fatto che aveva richiesto di sedare l'uomo con due dosi di calmante». Il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Firenze avrebbe indebitamente restituito gli atti al Pubblico Ministero errando sia nell'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che nell'interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 20.11.2019 e della giurisprudenza successiva. L'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., infatti, in caso di rifiuto di eleggere domicilio da parte della persona sottoposta ad indagini, imporrebbe la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini presso il difensore, senza alcuna necessità di acquisire il suo consenso, quale donniciliatario ex lege. Diversa sarebbe, invece, la disciplina dell'assenza, che postula, oltre la regolarità della notifica, anche la prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. L'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, abnorme e determinerebbe una stasi del processo, ove il pubblico ministero non ottemperi all'ordinanza illegittimamente emessa. Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, peraltro, l'ordinanza impugnata comporterebbe l'esborso ingiustificato di spese per la ricerca dell'imputato; qualora, infatti, si dovessero effettuare nuove ricerche per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al Babacar, l'eventuale dichiarazione di irreperibilità determinerebbe automaticamente il diritto alla retribuzione dell'avvocato, in quanto difensore di soggetto irreperibile.3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio del Babacar, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deduce il difensore che le condizioni psicofisiche dell'indagato all'atto della sottoscrizione del verbale di identificazione, tali da richiederne la sedazione con somministrazione di due dosi di calmante, avrebbero precluso la conoscenza del procedimento per il medesimo e, dunque, avrebbero inevitabilmente comportato un difetto della vocatio in ius e la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Con conclusioni depositate in data 8 novembre 2022 il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie gli estremi strutturali o funzionali dell'atto abnorme. 2. Secondo l'elaborazione delle Sezioni Unite di questa Corte, è abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero che, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; il vizio di abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. Un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2000, Magnani, Rv 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. Un., 31/5/2005 n. 22909, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. 3 U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). 3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01). 4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare - dichiari la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (ex plurimis: Sez. 5, n. 1855 del 8/10/2021 (dep. 2022), Stilo, Rv. 282429 - 01; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080; Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015 (dep. 2016), Intriago, Rv. 266339 - 01; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). 5. Alla stregua di tali consolidati principi, dunque, ritenersi che il ricorso sia inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata, potrebbe al più costituire un atto illegittimo, ma non c