CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28624-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 750/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 28624 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.S in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Lombardia che, rigettando l'appello della società, ha confermato la sentenza della CTP di Milano con la quale era stato respinto il ricorso della società contribuente avvero il ruolo n. 2015/001163 portato dalla cartella di pagamento n.06820150052162139 emessa per il recupero della somma di C 456.335,28 a seguito del mancato pagamento di un avviso di liquidazione relativo ad imposte di successione per l'anno di imposta 2010, oramai divenuto definitivo. In particolare, la CTR ritenne infondate le censure della contribuente relative ai vizi di sottoscrizione dell'avviso di liquidazione ormai definitivo, poiché la cartella di pagamento, quando fa seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo e, quindi, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti l'atto di accertamento da cui è sorto il debito -la cui legittimità, nel caso di specie, era stata accertata da un precedente giudizio davanti la CTP di Milano con sentenza divenuta definitiva-. Per quanto atteneva, invece, al vizio del ruolo per sottoscrizione da parte di un funzionario privo di delega, la CTR ritenne che l'Agenzia delle entrate aveva prodotto in appello valida delega conferita al sottoscrittore. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. (ig' • 't" Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa ' /- applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co.1, n.4 c.p.c. La CTR avrebbe travisato l'oggetto della domanda, il quale non atteneva ad un vizio della delega nella sottoscrizione del ruolo, ma all'inesistenza giuridica dell'atto prodromico al ruolo perché sottoscritto da funzionario privo di delega. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. La CTR non avrebbe esaminato il fatto relativo all'esistenza di una valida delega rilasciata per la sottoscrizione dell'avviso di liquidazione prodromico al ruolo. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, cc. 1 d.P.R. 600/73, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel non rilevare l'assenza di una valida delega rilasciata per la sottoscrizione dell'avviso di liquidazione prodromico al ruolo. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, co 1 d.P.R. 600/73, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe dovuto accertare l'inesistenza giuridica dell'atto prodromico al ruolo per carenza della funzione dirigenziale di chi aveva sottoscritto l'atto. I quattro motivi di ricorso, che attengono il primo ad una questione di postulato travisamento dell'oggetto della domanda concernente l'inesistenza giuridica dell'atto prodromico per difetto di delega da parte del sottoscrittore e gli altri tre all'invalidità dell'avviso di liquidazione prodromico al ruolo, in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto da un funzionario non appartenente alla carriera direttiva e in difetto di valida, possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili. Ed invero, l'orientamento consolidato di questa Corte ritiene che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, comma 4 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cass. n. 1961 del 2019, Cass. n. 13396 del 2016, Cass. n 16641 del 2011), ipotesi quest'ultima che non attiene al caso in esame. Tra l'altro, nel caso di specie emerge dalla stessa sentenza qui impugnata che l'avviso di liquidazione prodromico al ruolo fosse ormai definitivo a seguito di sentenza della CTP di Milano n. 899/42/14- divenuta definitiva- che ne aveva accertato la legittimità. Orbene, nel caso di specie la CTR ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, ritenendo infondate le contestazioni della ricorrente attinenti all'illegittimità dell'avviso prodromico al ruolo ormai divenuto definitivo, perdendo dunque di rilievo la questione relativa al postulato travisamento della domanda, una volta considerata dalla CTR impossibile la rivisitazione delle questioni concernenti la validità dell'atto prodromico. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente praley di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di giudizio che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre a spese i Te____-rreraii-n-ètra misura crer15%,1 p2_ -e y, • Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo